09.3443 · Mozione · 2009-04-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare, in materia di ripristino della pena o della misura per i condannati e in particolare ai sensi degli articoli 62 capoverso 3 e 95 capoverso 5 CP, una modifica del Codice di procedura penale svizzero tesa a introdurre modalità uniformi sul piano nazionale, che riguardino in particolare gli ambiti seguenti: una decisione urgente e provvisoria dell'autorità amministrativa incaricata dell'assistenza riabilitativa in merito al ripristino dell'esecuzione della pena o della misura per i condannati; le modalità di convalida di tale decisione mediante una decisione giudiziaria provvisoria e definitiva; le modalità di assunzione delle prove; i termini precisi di validità della decisione urgente e provvisoria amministrativa e della decisione provvisoria giudiziaria.
Begründung
Secondo il Codice penale, le misure di ripristino dell'esecuzione della pena o della misura possono essere disposte soltanto da un giudice, per evitare l'eventuale arbitrarietà di una decisione pronunciata dall'autorità amministrativa responsabile dell'esecuzione della pena o dell'assistenza riabilitativa. L'esigenza di garantire che la persona non sia detenuta arbitrariamente non deve impedire modalità rapide di ripristino dell'esecuzione della pena o della misura in caso d'urgenza. Una reazione troppo burocratica o troppo lenta per quanto riguarda la richiesta o la procedura di decisione giudiziaria può, infatti, comportare conseguenze deleterie per il condannato e soprattutto per terzi.
La molteplicità delle procedure giudiziarie cantonali non è peraltro giustificata dal momento che la procedura penale è stata unificata.
L'unificazione delle procedure permette, inoltre, di agevolare il compito del personale incaricato dell'assistenza riabilitativa, che può essere portato a sollecitare un ripristino dell'esecuzione della pena o della misura, mentre il giudice competente si trova in un altro Cantone.
Una tale modifica del Codice di procedura penale evita di ritornare ad una competenza decisionale amministrativa come quella applicata prima della revisione del Codice penale.
Si prenda l'ipotesi dell'arresto di un accusato, della sua detenzione provvisoria ordinata a tempo limitato da un giudice e della proroga di tale detenzione provvisoria: in questo contesto si può immaginare che l'autorità amministrativa possa disporre un ripristino urgente dell'esecuzione della pena o della misura di brevissima durata (p. es. 48 ore), con necessità di convalida giudiziaria provvisoria di durata limitata (p. es. 14 giorni) e rinnovabile, nonché una decisione definitiva di convalida o di annullamento dopo l'assunzione delle prove.
Un tale approccio dovrebbe ridurre il rischio che vengano commessi reati, senza tuttavia eliminarlo del tutto, dato che il rischio zero non esiste in alcuna attività umana.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.