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09.3444 · Mozione · 2009-04-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il libro primo, sezione 2 del Codice penale (CP) affinché il giudice non possa più ordinare pene pecuniarie con la condizionale.

Begründung

In seguito alla revisione del CP del 1° gennaio 2007, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena pecuniaria di sei mesi fino a due anni, trasformandola quindi in una multa con la condizionale. La pena pecuniaria va pagata soltanto in caso di recidiva; il giudice differisce la condizionale e l'autore deve pagare due pene pecuniarie. Questa forma di esecuzione non esplica l'effetto dissuasivo auspicato. Occorre pertanto abrogare la possibilità di irrogare pene pecuniarie con la condizionale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo sistema penale introdotto in seguito alla revisione della parte generale del Codice penale. Il ridimensionamento delle pene detentive di breve durata inferiori a sei mesi, sostituite dalla nuova pena pecuniaria basata sul sistema dell'aliquota giornaliera e dal lavoro di pubblica utilità, rappresenta uno dei punti centrali della revisione.

La pena pecuniaria basata sul sistema delle aliquote giornaliere ammonta di norma al massimo a 360 aliquote giornaliere (cfr. art. 34 cpv. 1 CP). Il legislatore ha fatto ricorso alla possibilità di prevedere pene pecuniarie più elevate solo in determinati casi. Le pene pecuniarie possono essere sospese con la condizionale, nel caso in cui sia possibile fare una previsione favorevole sulla futura condotta dell'autore del reato. In caso di recidiva durante il periodo di prova, il giudice ha la possibilità di commutare la pena pecuniaria revocata e la nuova pena in una pena detentiva (art. 46 cpv. 1 CP).

In risposta ai postulati Sommaruga 08.3381 e Amherd 08.3377, nell'autunno 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di valutare le ripercussioni del nuovo sistema penale nell'ambito delle pene di breve durata. Tale valutazione includerà anche l'internamento e il diritto penale minorile.

Anche se il nuovo sistema penale è stato sostenuto da una chiara maggioranza in sede di consultazione e in Parlamento, le critiche mosse già durante l'iter legislativo non si sono mai stemperate, anzi si sono persino inasprite negli ultimi mesi. Nel marzo 2009 il DFGP ha pertanto sottoposto ai membri della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) un catalogo di domande sulle esperienze da essi maturate con il nuovo sistema penale, invitandoli nel contempo ad avanzare concrete proposte di modifica entro la fine di maggio 2009.

Le nuove pene costituiscono un sistema chiuso. Ogni modifica può produrre effetti di diverso tipo e mettere in discussione tutto il sistema. In base ai fatti attualmente disponibili, non è ancora possibile giudicare con cognizione di causa quali modifiche sarebbero sensate e quali effetti produrrebbero sul resto del sistema penale. Occorre pertanto evitare modifiche puntuali, che non prendono in considerazione tutto il sistema penale.

Il DFGP sta sottoponendo a verifica il nuovo sistema penale. Una volta stabiliti dettagliatamente i fatti, si esaminerà, e se necessario si modificherà, ogni pena, il suo campo d'applicazione, il tipo d'esecuzione e i suoi legami con le altre sanzioni. Questo vale in particolare per le pene detentive di breve durata, le pene pecuniarie e il lavoro di pubblica utilità e riguarda quindi soprattutto il settore delle pene inferiori a sei mesi, a cui sono state mosse pesanti critiche.

In tale contesto si terrà conto delle richieste avanzate nella presente mozione.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.