Accordo internazionale concernente una formazione speciale per i conducenti che transitano con mezzi pesanti attraverso le Alpi
09.3455 · Mozione · 2009-04-30
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sollecitare l'introduzione di una formazione speciale, obbligatoria e a livello europeo, per i conducenti di mezzi pesanti che transitano attraverso le gallerie e i passi alpini.
Begründung
Nella sua risposta alla mia mozione 08.3008, concernente il divieto di circolazione per camion pericolosi sui tratti alpini, e in occasione del dibattito sulla mozione Imoberdorf 08.3061, il Consiglio federale ha precisato che proprio la formazione insufficiente dei conducenti, le loro condizioni e il loro comportamento costituiscono uno dei problemi principali per la sicurezza stradale. Ciò non significa tuttavia che possiamo ignorare il problema. Dato il numero elevato di passi e gallerie sul proprio territorio, la Svizzera deve collaborare con gli altri Paesi alpini interessati affinché l'autorizzazione a transitare sui tratti alpini sia concessa solo ai conducenti che hanno seguito una formazione speciale da indicare espressamente sulla licenza di condurre. In questo modo gli organi di controllo della polizia e delle guardie di confine sarebbero legittimati a negare il passaggio dei nostri passi alpini e delle nostre gallerie ai conducenti che non hanno assolto tale formazione. Noi teniamo aperte le vie di comunicazione attraverso le Alpi per l'Europa, in cambio dovremmo poter esigere un contributo a favore della sicurezza della nostra popolazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene che una formazione adeguata dei conducenti di mezzi pesanti sia un elemento imprescindibile per garantire la sicurezza sulle strade. A questo scopo, ha inasprito sensibilmente le esigenze relative all'esame di conducente e prescritto, per questa categoria di autisti, una formazione periodica obbligatoria di 35 ore da svolgere nell'arco di cinque anni. Queste nuove esigenze, disciplinate nell'ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut; RS 741.521), combinano aspetti relativi alla sicurezza del traffico e alla guida rispettosa dell'ambiente. Esse concernono sia elementi tecnici (ad es. frenata, fissaggio del carico) che aspetti legati alle condizioni fisiche personali e la relativa influenza sull'idoneità alla guida.
I temi che contribuiscono a migliorare la sicurezza sugli assi di transito attraverso le Alpi previsti durante l'esame e la formazione continua sono i seguenti:
- conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per controllare il veicolo, minimizzare l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento. Si tratta in particolare del corretto impiego dei diversi freni, segnatamente in presenza di tratti in pendenza;
- capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo. In questo contesto vengono ad esempio trattati i temi seguenti: forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale;
- sensibilizzazione degli autisti in merito all'importanza dell'idoneità fisica e mentale per una guida sicura.
L'OAut è conforme inoltre alle disposizioni vigenti nella Comunità europea. Essa riprende infatti i contenuti della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (GU L 226 del 10 settembre 2003, pag. 4; modificata poi dalla direttiva 2006/103/EG del 20 novembre 2006, GU L 363 del 20 dicembre 2006, pag. 344). Tali disposizioni saranno inserite nell'allegato 1 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72) e probabilmente entreranno in vigore il 1° settembre 2009.
Sia in Svizzera che nell'Unione europea (UE) sono state quindi create le premesse affinché gli autisti vengano formati in modo adeguato e seguano regolarmente aggiornamenti e perfezionamenti professionali. Introdurre disposizioni su una formazione supplementare, come richiesto nella mozione, non è quindi necessario per i motivi addotti. Le nostre conoscenze attuali non ci consentono tuttavia di sapere in quale misura la direttiva dell'UE sarà effettivamente attuata. Il Consiglio federale è pertanto disposto a informarsi in merito presso l'UE.
L'adozione di disposizioni supplementari richiederebbe infine un adeguamento della convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (Convenzione di Vienna; RS 0.741.10). Un simile intervento da parte della Svizzera sarebbe certamente possibile, ma, come appena illustrato, non necessario.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.