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09.3460 · Mozione · 2009-04-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di stabilire chiaramente a livello di legge e di ordinanza che non soltanto i membri dell'amministrazione, bensì anche i rappresentanti cantonali e comunali eletti dal popolo (membri dell'Esecutivo, del Legislativo nonché di commissioni di naturalizzazione) incaricati di effettuare naturalizzazioni possano consultare senza limiti, presso l'autorità competente, i dati concernenti sentenze e procedimenti pendenti delle persone candidate alla naturalizzazione.

Begründung

Le norme pertinenti, ossia l'articolo 367 capoverso 3 CP (RS 311.0) e l'articolo 21 capoverso 3 dell'ordinanza del 29 settembre 2006 sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA) (RS 331), vanno precisate poiché consentono prassi cantonali divergenti. Accade regolarmente che il servizio amministrativo che prepara il dossier del candidato non trasmetta all'organo preposto alla naturalizzazione documenti relativi a procedimenti penali pendenti o conclusi. Per ovviare a tale situazione occorre permettere ai cittadini svizzeri o ai rappresentanti popolari preposti alle naturalizzazioni a livello comunale e cantonale di consultare personalmente i documenti in questione presso i competenti servizi amministrativi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 21 capoverso 3 dell'ordinanza sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA; RS 331) consente alle autorità cantonali preposte alle naturalizzazioni di consultare online tutti i dati del casellario giudiziale (sentenze e procedimenti pendenti) per l'esecuzione delle procedure di naturalizzazione. Le competenti autorità comunali hanno invece accesso soltanto all'estratto del casellario rilasciato a privati conformemente all'articolo 371 CP (RS 311.0), al fine di evitare un'eccessiva diffusione di tutti i dati del casellario giudiziale.

Siccome in molti Cantoni l'autorità che emana la decisione finale di naturalizzazione non è in grado di consultare i dati del casellario giudiziale, di norma si collega a VOSTRA l'autorità che istruisce la procedura di naturalizzazione per l'organo di decisione. Il collegamento in questione è sempre effettuato su richiesta del cantone interessato.

Il diritto cantonale determina la modalità di trasmissione delle informazioni tra l'autorità di istruzione e quella di decisione nelle naturalizzazioni effettuate a livello cantonale. Non spetta quindi alla Confederazione intromettersi in questioni inerenti allo scambio di informazioni all'interno del cantone e nel processo decisionale interno. L'autorità cantonale di decisione ha la possibilità di disciplinare, mediante direttive, sotto quale forma i dati del casellario giudiziale consultati sono preparati per l'autorità di decisione e in che misura un membro di un organo cantonale di decisione può richiedere un aggiornamento dei dati. Non appare dunque opportuno estendere il disciplinamento previsto.

Appare anche sproporzionato concedere ai membri delle autorità comunali preposte alle naturalizzazioni un più ampio diritto di consultare i dati VOSTRA. La mancata autorizzazione ad accedere online ai dati VOSTRA a livello comunale è dovuta in primo luogo alla necessità di impedire una diffusione troppo ampia dei dati del casellario giudiziale (specialmente quelli relativi a procedimenti penali pendenti), in particolare nei casi in cui è l'assemblea comunale a decidere in merito alle naturalizzazioni. Tuttavia, vi sono anche comuni molto grandi in cui le decisioni sono prese da una commissione specializzata. In questo caso il rischio di una condanna a priori è meno elevato. In linea di massima, tuttavia, ogni accesso online supplementare comporta un certo rischio di abuso e va concesso soltanto se effettivamente necessario - il che non è il caso a livello comunale. Infatti, la decisione a livello cantonale segna sempre la fine della procedura di naturalizzazione. Soltanto l'autorità che prende la decisione finale deve poter verificare ancora una volta che tutte le condizioni richieste per la naturalizzazione siano adempiute. Questo è stato peraltro il motivo alla base dell'estensione, in vigore dal 15 febbraio 2008, dei diritti d'accesso esistenti alle autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione. L'argomentazione secondo cui anche i comuni potrebbero risparmiarsi l'onere di accertamenti supplementari, se venissero tempestivamente a conoscenza di tutti i dati penali, passa in secondo piano, poiché i cantoni hanno la possibilità di effettuare una verifica preliminare nello stadio iniziale della procedura di naturalizzazione e, se del caso, di sospendere la procedura. Per le autorità comunali competenti in materia di naturalizzazione dovrebbe quindi continuare a essere sufficiente disporre dei dati tratti dall'estratto del casellario giudiziale rilasciato a privati.

Secondo l'autore della mozione, la poca precisione delle disposizioni federali in materia potrebbe comportare "prassi cantonali divergenti". Tali conseguenze sono, tuttavia, insite nel sistema di naturalizzazione ordinaria, che prevede intenzionalmente una procedura a tre livelli (federale, cantonale e comunale). Ciò non giustifica una modifica della legislazione in vigore. Nell'ambito del progetto volto a trasferire le vigenti disposizioni dell'ordinanza a livello di legge, il Consiglio federale non intende dunque proporre una modifica nel senso della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.