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09.3469 · Mozione · 2009-05-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di colmare, per quanto possibile, le attuali lacune in materia di sicurezza sociale per le professioni in cui, secondo la definizione contenuta nella legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Si tratta in particolare di estendere la previdenza professionale facoltativa a questo tipo di rapporti d'impiego e di adeguare le condizioni alle quali è vincolato il diritto alle indennità di disoccupazione (periodo di riferimento, perdita di lavoro computabile), laddove le riduzioni del tempo di lavoro siano ricorrenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Previdenza professionale

Le misure previste nella previdenza professionale obbligatoria a favore delle persone che cambiano spesso datore di lavoro e hanno contratti di lavoro successivi di durata fino a tre mesi sono state abbandonate nel corso dei lavori relativi alla 1a revisione LPP, poiché avrebbero causato costi proibitivi agli istituti di previdenza, agli assicurati e ai datori di lavoro e un aumento degli oneri amministrativi. Alla fine si è proceduto unicamente all'abbassamento della soglia d'entrata nel secondo pilastro. In seguito al rapporto dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sulla previdenza professionale dei lavoratori atipici (http://snipurl.com/3re5q), il Consiglio federale ha inoltre approvato una modifica d'ordinanza (modifica dell'OPP 2 del 25 giugno 2008; RU 2008 3551), entrata in vigore il 1° gennaio 2009, che permette a un maggior numero di lavoratori atipici di beneficiare di una copertura della previdenza professionale obbligatoria in caso di rapporti di lavoro successivi presso un medesimo datore di lavoro. Il governo non ritiene necessario intervenire ulteriormente.

È infatti del parere che le parti sociali e gli istituti di previdenza dovrebbero informare meglio gli interessati sulle possibilità esistenti e soprattutto sfruttare l'occasione per introdurre soluzioni di categoria, come ad esempio quelle già esistenti in alcuni settori culturali. La fondazione di previdenza "Artes et Comoedia" ha per esempio sviluppato un piano di previdenza che risponde alle esigenze degli operatori culturali occupati saltuariamente: in sostanza i dipendenti dei datori di lavoro che le sono affiliati sono per principio assicurati dal primo giorno di lavoro e dal primo franco di salario.

Per quanto concerne l'assicurazione facoltativa, invece, l'UFAS sta studiando delle soluzioni di miglioramento con gli ambienti interessati, in particolare al fine di agevolarne l'accesso ai lavoratori che esercitano professioni con frequenti cambiamenti di posto. Per i salariati occupati in impieghi successivi, che raggiungono la soglia d'accesso alla previdenza professionale soltanto ad annata in corso, è infatti necessaria una copertura assicurativa "retroattiva", il che genera difficoltà non irrilevanti. Una soluzione potrebbe essere l'annualizzazione immediata del salario; il lavoratore il cui salario annualizzato supera la soglia d'entrata avrebbe così immediatamente accesso all'assicurazione facoltativa.

Assicurazione contro la disoccupazione

Nel rapporto sulla sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera (http://snipurl.com/seco08), il gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'UFAS, dell'Ufficio federale della cultura e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è giunto tra l'altro alla conclusione che l'assicurazione contro la disoccupazione tiene conto adeguatamente delle esigenze di sicurezza sociale delle persone con rapporti di lavoro atipici (lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato ed esercizio di attività lucrative per più datori di lavoro) e non necessita quindi di modifiche.

Un fatto rilevante per le persone con rapporti di lavoro atipici è che in virtù dell'articolo 13 capoverso 4 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0), il Consiglio federale può disciplinare il computo e la durata dei periodi di contribuzione per gli assicurati divenuti disoccupati alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Con l'articolo 12a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI; RS 837.02) ha esercitato questa sua facoltà introducendo due misure: primo l'ottenimento di un'indennità di disoccupazione è stato agevolato grazie al raddoppio del periodo di contribuzione per i primi 30 giorni civili di un rapporto di lavoro a tempo determinato; secondo il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi o, se superiore, degli ultimi dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, affinché le diminuzioni di reddito - frequenti presso questa categoria di persone - non abbiano conseguenze eccessivamente negative. Infine, per impedire una riduzione del guadagno assicurato delle persone che non s'iscrivono subito alla disoccupazione in caso di riduzioni successive del tempo di lavoro, il Consiglio federale ha introdotto l'articolo 37 capoverso 3 OADI, conformemente al quale la perdita di lavoro determinante (almeno il 20 per cento) per l'inizio del periodo di calcolo è quella più favorevole. Questo significa che i salari più bassi, nel limite del possibile, non sono presi in considerazione.

In risposta alle critiche di alcune associazioni culturali all'applicazione della legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, la SECO ha inviato agli uffici di collocamento un comunicato in cui li informa che il mestiere svolto da questi operatori culturali richiede una formazione professionale intensa e costosa, ragion per cui essi vanno autorizzati per un lasso di tempo adeguato a cercare un impiego nella loro professione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.