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Deposito finale di scorie radioattive sul versante meridionale del Giura

09.3483 · Interpellanza · 2009-05-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

All'inizio di novembre 2009, l'Ufficio federale dell'energia ha informato in merito alle aree che, secondo la Nagra, sono adatte, dal punto di vista geologico, alla realizzazione di depositi sotterranei per lo stoccaggio di scorie debolmente e mediamente radioattive, nonché di scorie altamente radioattive.

Nelle vicinanze dal cantone Basilea Campagna sono due le aree che entrano in linea di conto per la costruzione di depositi finali per scorie debolmente e mediamente radioattive: il versante meridionale del Giura (cantoni SO e AG) e Bözberg (cantone AG). Il Bözberg sarebbe adatto anche allo stoccaggio di scorie altamente radioattive e costituisce quindi un'opzione per la realizzazione di un deposito per tutte e tre le categorie di scorie (deposito combinato). Un "Comitato dei cantoni", istituito dall'UFE, dovrà seguire la Confederazione nella procedura di selezione per l'identificazione di almeno due siti per ciascuna categoria di scorie.

Poiché alcuni comuni della parte settentrionale del cantone Basilea Campagna sono in discussione come possibili punti di ingresso per un deposito in stati geologici profondi per scorie radioattive, desidero porre al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Come intende integrare le opinioni dei cantoni nella procedura di selezione dei siti per depositi finali di scorie debolmente, mediamente e altamente radioattive?

2. Cosa intende con il termine "limitrofo" in relazione al "Comitato dei Cantoni" dell'Ufficio federale dell'energia ("cantoni limitrofi" e "Paesi limitrofi") che segue la procedura di selezione dei siti per uno o due depositi finali di scorie radioattive?

3. Quali conseguenze avrebbe la presenza di un punto di accesso a un deposito finale nel bel mezzo del previsto parco naturale "Jurapark Baselland"? Quali conseguenze avrebbe un punto di accesso nella regione basilese per le aree inserite nell'inventario federale dei paesaggi di importanza nazionale?

4. Per quanto riguarda le quantità di scorie radioattive, quali sono gli scenari ipotizzati per i depositi finali previsti?

5. Quali provvedimenti di carattere costruttivo dovranno essere adottati alla testa del pozzo, all'ingresso del deposito e sulle vie di accesso del sito sul versante meridionale del Giura?

6. In che misura la costruzione del deposito sul versante meridionale del Giura e l'attività di trasporto delle scorie fino a un eventuale punto di accesso in territorio basilese provocherà un aumento di traffico nell'alto basilese?

7. Quali rischi supplementari causerebbe la presenza di un deposito finale di scorie radioattive alla popolazione che vive nelle vicinanze?

Stellungnahme des Bundesrates

La parte concettuale del piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, approvata dal Consiglio federale il 2 aprile 2008, definisce le regole e le procedura per la selezione dei siti dei depositi in strati geologici profondi. La massima priorità è accordata alla sicurezza a lungo termine delle persone e dell'ambiente.Si tiene anche conto degli aspetti socioeconomici e di pianificazione del territorio. Il 6 novembre 2008, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha reso note le regioni di ubicazione che, secondo la Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento delle scorie radioattive (Nagra), sono particolarmente adatte, in base ai criteri di sicurezza predefiniti, alla realizzazione di depositi in strati geologici profondi per scorie radioattive.

In merito alle singole domande, il Consiglio federale risponde come segue:

1. I cantoni di ubicazione svolgono un ruolo centrale nella procedura di selezione. La seguono dal punto di vista tecnico e politico, presentano pareri alla Confederazione e coordinano la collaborazione con i comuni. Secondo l'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), la Confederazione collabora con i cantoni e comunica loro per tempo le sue concezioni, i suoi piani settoriali e i suoi progetti edilizi. L'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) precisa la LPT e disciplina, in particolare, la collaborazione delle competenti autorità della Confederazione, dei cantoni e del Paesi limitrofi, l'audizione dei cantoni e dei comuni nonché l'informazione e la partecipazione della popolazione. Per svolgere questi variegati compiti, la Confederazione ha istituito ulteriori organismi. Un "Comitato dei cantoni" assicura la collaborazione, a livello politico, fra Confederazione, cantoni e Paesi limitrofi interessati. Tre gruppi di lavoro, nei quali sono pure rappresentati i cantoni, si occupano dei settori dell'informazione, della comunicazione, della pianificazione del territorio e della sicurezza.

2. I cantoni in cui si trovano le aree di ubicazione geologiche proposte sono considerati cantoni di ubicazione e sono rappresentati nel Comitato dei cantoni. Inoltre, per valutare la disposizione dei necessari impianti di superficie, in un raggio di 5 km viene effettuato un censimento della situazione relativa alla pianificazione del territorio, che costituisce la base per tracciare il cosiddetto perimetro di pianificazione, che viene stabilito in modo definitivo alla fine della prima tappa e che include il territorio in cui potrebbero essere realizzati gli impianti di superficie. I cantoni senza aree geologiche di ubicazione proposte, ma che potrebbero essere interessati dagli impianti di superficie, sono considerati cantoni limitrofi e sono rappresentati nel Comitato dei cantoni, come anche la Germania, in quanto Paese limitrofo.

3. /6. Al momento non è ancora chiaro se il cantone di Basilea Campagna entrerà in linea di conto per un possibile punto di accesso a un deposito in strati geologici profondi. Alla fine della prima tappa, il Consiglio federale deciderà in merito all'inserimento nel piano settoriale delle aree geologiche di ubicazione proposte dai responsabili dello smaltimento e alla definizione del perimetro di pianificazione. Conformemente al piano settoriale, le ripercussioni sociali, economice e sull'ecosistema saranno esaminate nella seconda tappa. In questo ambito saranno studiati gli effetti sulle zone inserite nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) e anche sui progetti quali il previsto parco naturale regionale, nonché le vie di trasporto sulla rete ferroviaria e stradale. Nella seconda tappa, inoltre, in vista della prima fase dell'esame dell'impatto sull'ambiente, saranno effettuati degli accertamenti preliminari sugli effetti che un deposito in strati geologici profondi potrebbe avere sull'ambiente.

4. La procedura di selezione definita nel piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi porta all'individuazione dei siti ove realizzare i depositi sotterranei che accoglieranno le scorie derivanti dall'esercizio delle attuali e delle eventuali future centrali nucleari e dalla loro disattivazione e smantellamento, nonché le scorie nucleari provenienti dalla medicina, dall'industria e dalla ricerca. Le capacità massime di stoccaggio saranno stabilite in modo vincolante nelle autorizzazioni di massima dei depositi. La massima priorità è attribuita alla sicurezza tecnica del deposito, che non deve essere compromessa dalla quantità di scorie immagazzinate.

5. La costruzione di un deposito in strati geologici profondi avviene in diverse tappe. Dapprima vengono costruiti una galleria di accesso e un laboratorio sotterraneo, allo scopo di aumentare il livello delle conoscenze e per avere la conferma delle proprietà della roccia. In caso di esito positivo di questi ultimi accertamenti, inizia la costruzione del deposito vero e proprio, che è in gran parte sotterraneo.

In superficie si trovano gli uffici tecnici e amministrativi, nonché, a una certa distanza, i pozzi di areazione e di accesso, con gli edifici annessi. Gli edifici in superficie e i collegamenti stradali e ferroviari vengono realizzati parallelamente alle opere sotterranee. Il cantiere si può paragonare a quello di una galleria stradale di medie dimensioni. L'area occupata dalle costruzioni poste in superficie è di circa 80 000 me corrisponde all'area occupata da una media azienda.

7. Le basi legali per lo smaltimento delle scorie radioattive sono la legge del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1) e l'ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu; RS 732.11). I criteri relativi alla sicurezza tecnica dei depositi in strati geologici profondi sono precisati nella direttiva IFSN-G03 "Spezifische Auslegungsgrundsätze für geologische Tiefenlager und Anforderungen an den Sicherheitsnachweis" dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). Secondo questa direttiva, le scorie radioattive devono essere smaltite in modo tale da assicurare la protezione duratura delle persone e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti che ne derivano, senza imporre oneri e obblighi inaccettabili alle future generazioni. I rischi che potranno derivare in futuro dai depositi in strati geologici profondi svizzeri non dovranno essere maggiori di quelli attualmente ammessi in Svizzera. Per ognuno degli scenari di sviluppo ritenuti probabili per un deposito in strati geologici chiuso, la liberazione dei radionuclidi non dovrà comportare una dose individuale superiore a 0,1 mSv l'anno. Questo valore rappresenta alcuni punti percentuali dell'esposizione media alle radiazioni di origine naturale, è piccola in rapporto alla variabilità locale dell'esposizione alle radiazioni naturali e non rappresenta alcun pericolo per le specie animali e per le piante.

Risposta del Consiglio federale.