09.3494 · Mozione · 2009-06-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le necessarie revisioni di legge al fine di reintrodurre un'udienza ordinaria dinanzi al giudice ed escludere la procedura (scritta) del decreto d'accusa secondo gli articoli 352 segg. CPP nei casi seguenti:
a. se all'imputato è contestato un reato violento commesso intenzionalmente, un reato sessuale grave (in particolare con bambini), una contravvenzione seria alla legge sulla circolazione stradale (gravi casi di pirateria stradale) o un attacco analogo all'integrità e alla vita di una persona; o
b. se il Ministero pubblico giunge alla conclusione che la procedura penale non si presti a essere evasa con un decreto d'accusa.
Begründung
Una volta entrato in vigore il CPP svizzero (probabilmente il 1° gennaio 2011), il Ministero pubblico potrà evadere da solo la maggior parte delle procedure per i reati emanando un decreto d'accusa scritto. Come nei cantoni di San Gallo e di Soletta, che hanno già introdotto questo sistema, probabilmente la quota delle pene inflitte da un giudice scenderà drasticamente (di circa il 75 per cento). Soltanto in caso di opposizione si giungerà a un esame da parte del giudice.
La procedura del decreto d'accusa mira ad accelerare la procedura e a ridurre i costi. Non si è tuttavia tenuto conto che la procedura giudiziaria esplica, di per sé, importanti funzioni di prevenzione generale e speciale. Soprattutto nel caso di giovani autori di reati violenti o sessuali è importante che il giudice, in qualità di persona dotata d'autorità, possa "fare loro la morale". Inoltre, spesso l'udienza, che si tiene pubblicamente, impressiona maggiormente l'autore del reato rispetto alla pena stessa e svolge quindi un'importante funzione di "lezione". Infine, un'udienza pubblica mira anche a informare in modo trasparente la popolazione attraverso la stampa in merito alla giurisprudenza, rafforzando così la fiducia nella giustizia.
La procedura del decreto d'accusa, invece, non si presta a tale scopo, poiché il decreto d'accusa è emanato senza un'udienza pubblica, è notificato per scritto ed è reso pubblico solo in misura limitata. Mentre tale procedura è efficace per "reati di massa", ad esempio nell'ambito della circolazione stradale o del consumo di droga, in determinati casi di reati violenti deve poter essere nuovamente sostituita da una procedura ordinaria dinanzi al giudice.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La procedura del decreto d'accusa è stata discussa a fondo in Parlamento in occasione dell'approvazione del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP). La normativa approvata corrisponde alle normative oggi in vigore nella maggior parte dei Cantoni. Attualmente in 20 Cantoni il limite fissato per emanare un decreto d'accusa corrisponde a una pena detentiva di sei mesi (risp. a una pena pecuniaria equivalente), mentre soltanto in sei cantoni (AG, BE, BS, NE, TG e ZH) coincide con una pena detentiva di tre mesi (o alla pena pecuniaria equivalente).
Uno dei principali motivi per fissare a sei mesi tale limite risiede nel fatto che meno tempo trascorre dopo la commissione del reato, più efficaci risultano le pene, in particolare per i giovani autori. Pertanto, sia gli attuali codici cantonali di procedura penale minorile sia la Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin) si ispirano a tale principio. Fondandosi sulle medesime considerazioni, di recente è stata presentata una mozione che chiede di introdurre i cosiddetti processi rapidi (09.3311 - Mozione Stamm del 20 marzo 2009 Processo rapido in caso di autori rei confessi e colti in flagrante), accolta dal Consiglio nazionale. La procedura del decreto d'accusa è semplice e rapida e consente, quindi, di punire tempestivamente un reato.
La procedura del decreto d'accusa si applica, tuttavia, soltanto in casi semplici, se la fattispecie è accertata senza ombra di dubbio. Il pubblico ministero non ha il diritto di procedere a una valutazione dettagliata delle prove. Dato che nei casi oggetto della mozione (p.es. reati sessuali con bambini) spesso la fattispecie non può essere accertata chiaramente, la procedura del decreto d'accusa è esclusa e l'accusa va promossa dinanzi al giudice.
Inoltre, il pubblico ministero non può ricorrere alla procedura del decreto d'accusa qualora possa seriamente entrare in linea di conto una pena superiore a quella irrogabile nel quadro di tale procedura, come si potrebbe verificare spesso nei casi menzionati dalla mozione.
Occorre poi osservare che il Codice di procedura penale consente al pubblico ministero di convocare e interrogare l'imputato anche nella procedura del decreto d'accusa. Se lo ritiene necessario, il pubblico ministero può quindi "fare la morale" all'imputato e consegnargli il decreto d'accusa subito dopo tale interrogatorio. La procedura del decreto d'accusa è pertanto molto simile a un procedimento giudiziario dinanzi a un giudice unico.
Come menzionato, oggigiorno la maggior parte dei cantoni prevede una procedura di decreto d'accusa analoga a quella del Codice di procedura penale. Quest'ultimo non comporta dunque - come temuto dall'autore della mozione - una drammatica riduzione dei procedimenti dinanzi al giudice rispetto alla prassi attuale. Durante tutti i dibattiti parlamentari nel 2006 e nel 2007, il Legislativo ha insistito sul fatto che il nuovo Codice di procedura penale dovesse accelerare la procedura, senza tuttavia causare costi supplementari per i cantoni.
Le modifiche chieste nella mozione presentano gli svantaggi seguenti:
- occorrerebbe di nuovo redigere più atti d'accusa e condurre più dibattimenti, il che cagionerebbe costi supplementari per i Cantoni. Gli adeguamenti metterebbero pertanto in discussione i due obiettivi fissati dal Parlamento per il nuovo Codice di procedura penale;
- vista la loro frequenza, sarebbe difficile fronteggiare le infrazioni al codice stradale, se tutte le violazioni gravi delle norme in questione (ossia le contravvenzioni ai sensi dell'articolo 90 n. 2 della legge sulla circolazione stradale; RS 741.01) andassero giudicate da un giudice;
- la condizione (mancata idoneità) per l'esclusione della procedura del decreto d'accusa, menzionata alla lettera b della mozione, è poco chiara. Il pubblico ministero potrebbe, infatti, decidere autonomamente se condurre una procedura di decreto d'accusa o meno, senza che la legge preveda alcun criterio. Le norme sulla competenza e sul tipo di procedura devono, tuttavia, essere tanto precise da permettere di prevedere, nel singolo caso, le disposizioni e i tipi di procedura applicabili. Una normativa legale dovrebbe tenerne conto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.