Conseguenze nei rapporti con le imprese rilevanti per il sistema beneficianti di fatto di una garanzia dello Stato
09.3500 · Interpellanza · 2009-06-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La situazione di UBS illustra chiaramente che in Svizzera esistono imprese rilevanti per il sistema, che beneficiano di fatto di una garanzia dello Stato. Attualmente, si deve supporre che esistano, oltre a UBS, anche altre imprese rilevanti per il sistema (nel settore assicurativo, in quello dell'energia elettrica compreso il nucleare, aziende d'armamento ecc.).
A questo proposito vorrei porre al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Come definisce il Consiglio federale l'espressione "imprese rilevanti per il sistema"?
2. In quali settori il Consiglio federale situa le imprese rilevanti per il sistema?
3. Quali imprese sono rilevanti per il sistema secondo il Consiglio federale?
4. Come intende impedire in futuro il Consiglio federale le distorsioni della concorrenza tra le imprese beneficianti di fatto di una garanzia dello Stato e quelle che non ne beneficiano?
5. Quali possibilità intravede il Consiglio federale per compensare una siffatta garanzia dello Stato?
6. Quali misure adotta il Consiglio federale affinché in futuro lo Stato non sia nuovamente chiamato a finanziare le imprese che non può lasciar fallire in ragione della loro rilevanza per il sistema?
7. Come devono esseri impostati il diritto in materia di fallimento e la possibilità di fallimento delle imprese rilevanti per il sistema?
Stellungnahme des Bundesrates
In adempimento della mozione 08.3649, "Impedire rischi insostenibili per l'economia svizzera", depositata dal gruppo UDC, e in relazione alla problematica legata alle imprese di rilevanza sistemica, il Consiglio federale istituirà una commissione d'esperti. La presente risposta viene formulata con riserva di quanto emergerà dalle analisi di tale commissione.
1./3. Al concetto di "imprese di rilevanza sistemica" non corrisponde una categoria definita in base a criteri fissi: pertanto un elenco di questo tipo di aziende non esiste. Una caratteristica fondamentale di un'impresa di rilevanza sistemica è quella legata alle conseguenze di un suo fallimento, cioè al grave danno che esso arrecherebbe allo sviluppo di un numero economicamente importante di altre aziende, di per sé sane. La questione deve perciò essere considerata anche in termini di interdipendenza aziendale, e non può essere limitata alla valutazione relativa alle dimensioni di un'impresa.
Sono invece da esaminare criticamente le argomentazioni dettate, in sostanza, da un approccio di politica industriale, secondo cui occorrerebbe evitare la perdita irreversibile, da parte svizzera, di quote dei mercati più importanti o la soppressione di numerosi posti di lavoro su scala regionale. Si tratta di tesi che soltanto in singoli casi, di importanza locale, hanno trovato riscontro (Monteforno a Biasca). In altri casi - che hanno avuto una forte risonanza nell'opinione pubblica - i fatti hanno mostrato che le crisi spesso costituiscono un'occasione di razionalizzazione delle strutture industriali, anche se sotto il profilo economico e sociale i costi transitori di tali operazioni sono elevati. A Pratteln e Schlieren, dove prima si fabbricavano vagoni, in tempi relativamente brevi si sono insediate aziende con buone prospettive per il futuro. E le ristrutturazioni aziendali - come nel caso del ritiro della compagnia di bandiera Swissair - hanno portato gli aeroporti di Ginevra e Basilea a operare in nuovi campi d'attività.
Accanto al mercato e alla situazione regionale, un terzo elemento di valutazione è costituito dalla struttura di bilancio, essendo questa di fondamentale importanza nel settore privato per lo sviluppo di strategie di risanamento (come la costituzione di una società rilevatrice o di una società d'esercizio).
2. La rilevanza sistemica viene attribuita soprattutto ai gruppi bancari. Essa è data dall'elevato numero di clienti appartenenti a tutti i settori di attività economica e ad ogni ceto sociale. Le attività di intermediazione finanziaria comportano inoltre una quota di capitale proprio relativamente bassa. Ciò favorisce la rapidità dello sviluppo di una possibile crisi.
4. La situazione relativa alla concorrenza - tra le imprese la cui sopravvivenza viene di fatto garantita e le altre - deve essere valutata in modo diversificato. Soprattutto nel settore finanziario, le attività di sorveglianza tengono conto delle dimensioni di un'azienda e, di conseguenza, del rischio sistemico. Ad esempio, la crisi finanziaria ha avvalorato la tesi secondo cui entrambe le grandi banche svizzere necessitano di fondi propri in misura nettamente maggiore rispetto al passato.
5. Salvo il caso di disposizioni contemplate da normative specifiche o contratti, la Confederazione non è tenuta a impedire il fallimento di una società privata in situazione di difficoltà. Tuttavia, in assenza di formali garanzie viene a mancare il presupposto (contrattuale) per un risarcimento. È però possibile e opportuno che lo Stato venga risarcito per l'aiuto fornito, se tale aiuto è stato espressamente richiesto (v. tasso d'interesse dei prestiti obbligatoriamente convertibili in azioni concesso all'UBS).
6. La risposta risiede nelle attività di vigilanza esercitate dallo Stato. È impossibile approfondire in questa circostanza i singoli aspetti di tali attività nei diversi settori economici. A questo riguardo, attualmente esse sono oggetto di valutazione soprattutto nel settore finanziario (anche per quanto concerne le strutture delle imprese). Il Consiglio federale informerà il Parlamento circa le necessarie modifiche, sottoponendole a quest'ultimo per decisione.
7. A seconda della conformazione giuridica del risanamento - se del caso destinata specificamente ad un settore - il numero di casi in cui lo Stato potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover sostenere finanziariamente un'impresa varia in modo sostanziale. Ad esempio, nel settore bancario il legislatore ha riconosciuto la necessità di disciplinare in modo specifico la procedura di concordato. Oltre a ciò, sono da prevedere miglioramenti in virtù della revisione - in corso - delle disposizioni generali in materia di esecuzione e fallimento, anche se tale riforma non si prefigge più di regolamentare specificamente il fallimento di gruppi.
Risposta del Consiglio federale.