Impiego di fondi residui per aumentare le indennità destinate al TCNA e indebolire il traffico merci su strada
09.3511 · Interpellanza · 2009-06-05
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Alla fine di maggio la Confederazione ha comunicato di voler aumentare di 50 milioni di franchi le indennità destinate al traffico combinato non accompagnato (TCNA) attraverso le Alpi. A causa della contrazione dei trasporti su rotaia, i 227 milioni stanziati quest'anno per sovvenzionare il traffico merci combinato non saranno utilizzati completamente per coprire le indennità stabilite.
L'UFT intende ora spendere i fondi non utilizzati aumentando l'indennità per ogni spedizione da 45 a 90 euro.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È mai possibile che in tempi come questi, caratterizzati da crisi economica e scarse risorse finanziarie, i fondi di sovvenzionamento rimasti inutilizzati vengano impiegati per aumentare l'indennità versata per ogni spedizione?
2. Il Consiglio federale non ritiene che sarebbe preferibile utilizzare questi "fondi residui" di 50 milioni di franchi per effettuare investimenti durevoli nelle infrastrutture destinate al traffico di transito anziché per finanziare sussidi?
3. Non sarebbe inoltre il caso di utilizzare tali fondi per sostenere investimenti anticongiunturali in materiale rotabile, come per esempio nei carri merci convenzionali, per i quali mancano attualmente le liquidità?
4. Per quanto concerne il traffico di transito, per quale motivo si è deciso nuovamente di sostenere solo il TCNA e non anche il traffico in carri completi, che rappresenta un terzo dei trasporti che transitano in Svizzera? Il traffico in carri completi non è sottoposto alla medesima concorrenza da parte della strada?
5. Le indennità sono erogate anche ai trasporti di merci pericolose non consentiti nella galleria stradale del San Gottardo? In caso affermativo, per quale motivo vengono versate indennità a questo genere di trasporti, visto che non subisce alcuna concorrenza da parte della strada?
6. Sugli attuali 45 euro per spedizione e i 45 euro supplementari versati a titolo di indennità di base, qual è la quota destinata rispettivamente all'impresa committente del trasporto e al trasportatore, operatore o spedizioniere?
7. Tra la Confederazione e, per esempio, la Hupac, che è il maggior operatore del settore, è stata conclusa una convenzione che stabilisce le quote riservate all'impresa committente del trasporto e all'operatore o spedizioniere?
8. La Confederazione controlla il flusso dei relativi fondi e il rispetto della convenzione eventualmente conclusa?
9. Per quale motivo l'indennità non è versata direttamente all'impresa committente del trasporto, la quale in ultima analisi incide sul trasferimento del traffico con la scelta del mezzo di trasporto?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La promozione del traffico combinato mediante il versamento d'indennità d'esercizio figura tra le misure d'accompagnamento previste dalla politica di trasferimento del traffico. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha il compito di impiegare i fondi stanziati dal Parlamento nel credito "Indennità per il traffico combinato" in modo mirato per incentivare il traffico combinato in conformità all'ordinanza del 29 giugno 1988 sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (ordinanza sul traffico combinato, OTC; RS 742.149).
Nel primo trimestre del 2009, nel traffico merci transalpino l'UFT ha rilevato un marcato aumento della quota di mercato della strada. Tale aumento è dovuto in primo luogo al forte calo dei prezzi praticati nel trasporto di merci su gomma che, in particolare nel traffico internazionale, coprono ormai solo in parte i costi marginali. Secondo il Consiglio federale, è opportuno intervenire rapidamente per sostenere sul piano finanziario le offerte di trasporto combinato non accompagnato (TCNA) attraverso le Alpi, al fine di impedire un'ulteriore contrazione della quota della ferrovia e assicurare la possibilità di raggiungere gli obiettivi definiti sul lungo periodo per quanto concerne il trasferimento del traffico. L'attuazione delle misure stabilite avviene in ogni caso in piena conformità alle disposizioni dell'OTC.
2. Durante l'esame del Preventivo 2009 della Confederazione, le Camere hanno stabilito esplicitamente che i fondi in questione sono da impiegare per il versamento di indennità d'esercizio al traffico combinato. Per il finanziamento di progetti infrastrutturali sono disponibili appositi crediti, che sono in parte già stati aumentati nell'ambito dei programmi congiunturali decisi.
3. La legge non prevede aiuti agli investimenti in carri merci convenzionali da parte della Confederazione, tranne per quanto concerne le misure di risanamento acustico del materiale rotabile.
4. I fondi per finanziare l'aumento delle indennità sono prelevati da un credito espressamente destinato alle indennità d'esercizio per il traffico combinato. Nel traffico transalpino il trasporto in carri completi avviene spesso mediante treni completi, i cui costi di produzione sono inferiori a quelli del TCNA. Spesso il carico è tale da prestarsi bene per il trasporto su rotaia, di modo che non s'impongono misure d'incentivazione specifiche. Una situazione, questa, di cui si è tenuto conto nel decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi, adottato dalle Camere nell'ambito del progetto di legislazione sul traffico merci.
5. Tutti i trasporti combinati non accompagnati che attraversano le Alpi hanno diritto al versamento di indennità. L'ammontare complessivo delle indennità è determinato dai costi non coperti previsti per gli operatori. Nella galleria stradale del San Gottardo il trasporto di merci pericolose è ammesso solo a determinate condizioni, concernenti le sostanze trasportate, i contenitori utilizzati e il volume di trasporto. Sugli altri assi invece è consentito senza restrizioni.
6. In sostanza è solo grazie alle indennità d'esercizio versate dalla Confederazione che le offerte di TCNA attraverso le Alpi risultano concorrenziali. La definizione dei prezzi è di competenza degli operatori del trasporto combinato, che sono quindi liberi di decidere in quale misura ridurre i prezzi per i clienti a seguito dell'aumento del tasso d'indennizzo. L'impiego delle indennità per finanziare misure intese a migliorare la qualità, di regola a carico degli operatori del traffico combinato, è giustificato in quanto tali misure consentono tra l'altro di evitare una perdita di commesse o di acquisirne di nuove.
7. Con l'aumento dell'importo delle indennità si intende da un lato mettere gli operatori in condizione di ridurre i prezzi per i loro clienti. Dall'altro si vuole aiutare gli operatori a coprire i costi fissi, che sono elevati a causa del sistema di trasporto. Una necessità, questa, che diventa particolarmente importante quando il tasso di utilizzazione dei treni diminuisce a causa del calo della domanda. Non è pertanto ragionevole concludere convenzioni che stabiliscano fondi da assegnare alle imprese committenti del trasporto. Gli operatori vengono però esortati a utilizzare almeno una parte dell'aumento delle indennità per ridurre i prezzi.
8. Il versamento delle indennità avviene sulla base dei trasporti realmente effettuati. L'UFT controlla il rispetto delle convenzioni eseguendo revisioni dei conti e audit presso gli operatori del traffico combinato. Verifiche sono svolte anche dal Controllo federale delle finanze (CDF).
9. La legge non prevede pagamenti alle imprese che fanno trasportare la loro merce per ferrovia. Esse sono assai numerose; inoltre, per quanto concerne il traffico transalpino, si tratta di aziende che hanno sede in tutta Europa o anche in regioni extraeuropee. Tali pagamenti richiederebbero un enorme onere amministrativo. Inoltre, le indennità per i trasporti effettuati dagli operatori del traffico combinato hanno un effetto simile a quello di pagamenti diretti alle imprese che commissionano il trasporto.
Risposta del Consiglio federale.