Libertà di parola e riconoscimento dei servizi resi per gli ex membri delle organizzazioni svizzere di resistenza
09.3517 · Interpellanza · 2009-06-09
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
"TOZ" significa tenere segreti truppe, luoghi e tempi. È quanto hanno imparato tutti coloro che hanno prestato servizio. Ma cosa accade quando il tempo passa e i luoghi nonché le truppe stesse appartengono alla storia? A quel punto andrebbe concesso a tutti i veterani di comunicare apertamente i loro ricordi e di esprimere liberamente la loro opinione nel rispetto dei diritti fondamentali di cui all'articolo 16 della Costituzione federale.
Nel nostro Paese i preparativi volti a organizzare una resistenza nel caso in cui il territorio nazionale venisse occupato dal nemico sono stati intrapresi nella seconda guerra mondiale e nella guerra fredda. L'ultima delle quattro organizzazioni che si sono succedute in 50 anni, denominata P-26, è stata sciolta 18 anni fa. L'11 dicembre 1991 la CPI presieduta dal Consigliere agli Stati Carlo Schmid ha presentato al riguardo un rapporto oggettivo che può essere considerato come la conclusione formale della guerra fredda per quanto concerne la Svizzera.
Ciononostante, per quanto a me noto, numerosi ex membri delle varie organizzazioni di resistenza sono tuttora convinti di sottostare all'obbligo del segreto, persino nei confronti dei loro familiari. Ad alcuni di loro questo pesa ancor di più, dato che la dissoluzione era stata accompagnata da critiche pubbliche; un consigliere nazionale parlò di "confrérie lamentable". Donne e uomini, privati di ogni ringraziamento o spiegazione, ma sottoposti finora a un obbligo del segreto non ancora abrogato, sebbene da tempo svuotato di significato, aspettano un gesto risolutore. Ad esempio, un operatore di radiocomunicazioni dell'organizzazione di resistenza durante la seconda guerra mondiale, oggi 92enne, o il 94enne ex capo di detta organizzazione in Ticino, devono potersi esprimere sulle loro esperienze senza temere sanzioni, così come tutti gli operatori di radiocomunicazioni, i corrieri e gli altri membri dell'organizzazione di resistenza.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. I veterani delle organizzazioni quadro per una resistenza in territorio occupato dal nemico esistite dal 1940 al 1991 possono esprimersi liberamente e apertamente sulle esperienze fatte o sussistono tuttora riserve in materia di tutela del segreto?
2. Ravvisa una possibilità che le autorità esprimano la loro riconoscenza per i servizi resi al Paese nei confronti dei membri tuttora viventi dell'organizzazione attiva durante la seconda guerra mondiale e delle tre successive organizzazioni presso il servizio territoriale, il GIS e il P-26?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza, secondo cui gli uomini e le donne che nei giorni difficili della seconda guerra mondiale e della guerra fredda hanno servito in seno all'organizzazione per una resistenza in territorio occupato dal nemico meritino un ringraziamento. Da allora si è venuti a conoscenza dei piani d'attacco elaborati dalle Potenze totalitarie tra il 1939 e il 1991 che, seppur non nella loro totalità, sono sufficientemente noti per giungere alla conclusione che la succitata attività, non sempre compresa e sottostante a una rigorosa tutela del segreto, era, considerate le circostanze dell'epoca, tanto pericolosa quanto giustificata.
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1. Conformemente alla legge federale sull'archiviazione (LAr; RS 152.1), la documentazione conservata all'Archivio federale svizzero è soggetta a un termine di protezione: incartamenti concernenti infrastrutture militari attualmente ancora utilizzate sono soggetti, sulla base dell'interesse pubblico preponderante degno di protezione, a una proroga del termine di protezione in virtù dell'articolo 12 capoverso 1 LAr. Anche i documenti della Commissione parlamentare d'inchiesta incaricata di chiarire gli avvenimenti di grande portata in seno al Dipartimento militare federale (CPI DMF) del 1990 sono soggetti a una proroga del termine di protezione in virtù dell'articolo 12 capoverso 1 LAr. Le informazioni concernenti infrastrutture ancora oggi utilizzate non sono parimenti ammesse. In caso di dubbio la pubblicazione è concessa solo dopo aver ottenuto un'autorizzazione del capo dell'esercito conformemente alla legislazione concernente la protezione delle opere. Cionondimeno, i veterani delle organizzazioni quadro per una resistenza in territorio occupato dal nemico esistite dal 1940 al 1991 e altri militari a cui, senza appartenere a tali organizzazioni, erano noti i piani, possono esprimersi apertamente e liberamente sulle proprie esperienze personali fatte in servizio. Essi sono pertanto esonerati dall'obbligo del segreto per quanto riguarda la loro appartenenza personale a dette organizzazioni. Per il Consiglio federale è però cosa ovvia che a salvaguardia della sfera personale si debba prescindere dal nominare persone senza il loro consenso.
2. Il Consiglio federale coglie l'occasione per ringraziare tutti i militari e segnatamente tutti i membri delle organizzazioni quadro esistite dal 1940 al 1991 per i servizi resi al Paese e alla popolazione durante i giorni critici della seconda guerra mondiale e della guerra fredda.
Risposta del Consiglio federale.