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09.3518 · Postulato · 2009-06-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se occorra adeguare le possibilità di carcerazione preventiva previste nel Codice di procedura penale svizzero, permettendo di disporre la carcerazione preventiva per i pirati della strada che causano gravi incidenti stradali con morti e feriti - visto il pericolo immanente che essi rappresentano - con eccezioni soltanto in singoli casi motivati.

Begründung

Sono stati resi noti casi in cui pirati della strada si sono potuti rimettere al volante il giorno stesso o un giorno dopo aver causato un incidente o si sono vantati con gli amici di aver cagionato un grave incidente e di essere già di nuovo liberi. Ciò non è accettabile per due motivi: in primo luogo, tali persone costituiscono un pericolo da cui occorre proteggere altre potenziali vittime. In secondo luogo, il fatto che dopo un incidente un pirata della strada possa circolare liberamente e vantarsi delle sue azioni è assolutamente incomprensibile e rappresenta un segnale sbagliato nei confronti sia delle vittime e dei loro parenti sia di eventuali emuli. Occorre pertanto adottare misure appropriate a tutela di altre vittime.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La carcerazione preventiva costituisce una misura severa nell'ambito della procedura penale, poiché comporta una privazione della libertà ed è in contraddizione con il diritto alla presunzione d'innocenza previsto dalla Costituzione. Per tale ragione, sia gli attuali codici di procedura penale dei cantoni, sia il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP) autorizzano la carcerazione preventiva soltanto a condizioni rigidamente fissate.

Oltre al fatto che l'imputato deve essere gravemente indiziato di un reato, devono sussistere motivi particolari per la carcerazione. Ai motivi del pericolo di fuga e di collusione, con cui s'intende garantire la presenza dell'imputato per il procedimento e l'esecuzione oppure la raccolta indisturbata delle prove, il CPP aggiunge anche i pericoli di recidiva (art. 221 cpv. 1 lett. c CPP) e di commissione effettiva di un crimine grave (art. 221 cpv. 2 CPP). In entrambi questi casi la carcerazione può essere disposta per impedire ulteriori reati. Tuttavia essi si distinguono in quanto il pericolo di recidiva presuppone il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto, mentre nel caso del pericolo di commissione effettiva è sufficiente la minaccia di commettere un crimine grave, senza che sia già stato commesso un reato. Per la situazione illustrata dal postulato andrebbe quindi tutt'al più presa in considerazione la carcerazione per pericolo di recidiva.

Dato che la carcerazione per pericolo di recidiva dipende in ultima analisi da una previsione sul comportamento dell'imputato, essa appare tuttavia problematica dal punto di vista dello Stato di diritto. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale e la dottrina, la carcerazione preventiva è pertanto ammessa soltanto se vi sono indizi seri di recidiva. Non è invece sufficiente la possibilità puramente ipotetica della commissione di ulteriori reati.

Analogamente, la carcerazione preventiva non può essere disposta soltanto per eseguire immediatamente una pena detentiva possibile o prevista; a tal fine è indicato piuttosto lo sconto anticipato della pena (art. 75 cpv. 2 CP e art. 236 CPP), ampiamente utilizzato nella prassi.

Infine, per ordinare la carcerazione preventiva non è nemmeno sufficiente il timore che l'imputato possa addirittura vantarsi in libertà delle sue azioni; un tale comportamento, seppure indubbiamente riprovevole, non può, da solo, giustificare una carcerazione.

Una regolamentazione come quella chiesta dal postulato non renderebbe giustizia alle suddette restrizioni imposte dallo Stato di diritto. Infatti, se si fondasse la carcerazione esclusivamente sul tipo di reato commesso, in certi casi si presumerebbe il pericolo di recidiva senza verificarne e dimostrarne l'esistenza nel caso concreto. Ciò contraddice sia il principio della proporzionalità, secondo cui i diritti fondamentali possono essere intaccati soltanto in caso di necessità, sia la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il cui articolo 5 numero 1 lettera c statuisce che la carcerazione preventiva dell'imputato è ammessa soltanto quando "ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato" (corsivo nostro).

Oltre a questi motivi, che inducono il Consiglio federale a proporre di respingere il postulato, va osservato che nella prassi la carcerazione preventiva è ordinata anche per i reati della circolazione stradale, in particolare in casi gravi, in cui sono coinvolte diverse persone. In tali situazioni, infatti, sussiste spesso un rischio di inquinamento delle prove e di collusione. Se si dovessero prendere in considerazione pene detentive di durata maggiore, i giudici dovrebbero ordinare più spesso una lunga carcerazione preventiva a causa del pericolo di fuga (si veda, ad esempio, il caso dei giovani picchiatori di Küsnacht che, sebbene minorenni, si trovano da lungo tempo in regime di carcerazione preventiva). Lo stesso vale per i passeggeri, che dovrebbero essere chiamati più spesso a rispondere come coautori, come avviene per esempio per i passeggeri e i titolari di locali (che non si sono opposti al fatto che il conducente guidasse ubriaco, per esempio consegnandogli la chiave del veicolo) nel caso di guida in stato di ebbrezza.

In conclusione, il Consiglio federale ritiene che le condizioni attuali per ordinare la carcerazione preventiva siano giuste e adeguate. È compito delle autorità inquirenti e dei giudici sfruttare pienamente il margine disponibile e garantire che i pirati della strada vengano chiamati a rispondere dei reati commessi in modo coerente. Un'estensione dei requisiti per ordinare la carcerazione preventiva potrebbe, invece, entrare in conflitto con i requisiti previsti dal diritto superiore.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.