Tecnologia della fibra ottica: sicurezza giuridica per i fornitori regionali di servizi di telecomunicazione
09.3552 · Interpellanza · 2009-06-10
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale normativa in vigore garantisca agli investitori una sufficiente sicurezza giuridica, tale da incoraggiarli a investire nella fibra ottica e a utilizzarla?
2. In caso di risposta negativa, cosa pensa di fare per tutelare adeguatamente gli investimenti soprattutto degli operatori di rete fissa regionali, così da permettere loro di reinvestire nelle tecnologie moderne, quale la fibra ottica?
3. Come giudica il fatto che la ComCom, conformemente al messaggio relativo alla modifica della legge sulle telecomunicazioni, possa permettere agli operatori concorrenti di accedere anche ad infrastrutture di cavi diverse dalla coppia elicoidale metallica? A quali modelli di cavi ci si riferisce?
4. In che misura si può evitare che la ComCom sfrutti la poca chiarezza dell'attuale quadro giuridico per imporre, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 della legge sulle telecomunicazioni, l'obbligo di concedere l'accesso alla rete in fibra ottica, e comprometta così la sicurezza degli investimenti degli operatori regionali di reti via cavo?
Begründung
A causa della poca chiarezza dell'attuale legge sulle telecomunicazioni (LTC), gli operatori regionali di rete via cavo corrono il pericolo di essere qualificati, ai sensi dell'art. 11 della suddetta legge, come operatori dominanti sul mercato della loro regione, nonostante in realtà sia presente e viva la concorrenza di altri operatori; di conseguenza, rischiano di dover assolvere agli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso, di cui all'articolo 11 a-f LTC.
Secondo il messaggio relativo alla modifica della legge sulle telecomunicazioni (pagina 6899), la ComCom può, in virtù dell'articolo 11 capoverso 2 LTC, estendere il diritto di accesso dei concorrenti anche a strutture diverse dalla coppia elicoidale metallica, il che rende insicuri gli esercenti di reti via cavo circa l'opportunità o meno di investire nella fibra ottica.
Una simile incertezza giuridica e la correlata mancanza di tutela degli investimenti causano una forte insicurezza e un atteggiamento prudente negli operatori regionali di rete via cavo, situazione che in ultima analisi ostacola il rapido rinnovo della rete via cavo tramite la fibra ottica. Inoltre, ciò consente ad altri operatori, grazie alle loro nutrite riserve d'investimento, di estendere la propria posizione dominante anche al campo della fibra ottica.
Stellungnahme des Bundesrates
La revisione del 1° aprile 2007 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) mira, tra l'altro, a promuovere la concorrenza nel settore delle infrastrutture e a creare un ambiente favorevole agli investimenti e all'innovazione nel campo delle tecnologie. Il legislatore ha rinunciato ad una regolamentazione dell'accesso tecnologicamente neutra: ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 LTC, il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato può concedere ad altri fornitori l'accesso ai suoi dispositivi e servizi unicamente nelle forme esplicitamente elencate nel suddetto articolo. A differenza del collegamento in rame, il collegamento degli utenti in fibra ottica non rientra nella lista. La ComCom non è autorizzata a estendere l'accesso ad alti tipi di infrastrutture. In tal modo il legislatore si allontana anche dall'avamprogetto di revisione del Consiglio federale (Messaggio del 12 novembre 2003 relativo alla modifica della legge sulle telecomunicazioni, FF 2003 6883).
Il postulato 09.3002 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT) chiede al Consiglio federale di presentare al Parlamento, entro e non oltre la metà del 2010, un'analisi approfondita del settore delle telecomunicazioni, completa degli eventuali interventi necessari. In relazione alla costruzione di reti in fibra ottica, dovranno essere affrontati in maniera esaustiva anche i temi della neutralità tecnologica, della concorrenza nel settore delle infrastrutture e della tutela degli investimenti dei fornitori di servizi di telecomunicazione.
1./2./4. L'attuale situazione giuridica non lascia spazio a dubbi: il collegamento in fibra ottica degli utenti finali non sottostà a nessuna regolamentazione dell'accesso. La ComCom non può pertanto in nessun modo disporre il diritto di accesso a simili collegamenti.
Al momento non si può ancora sapere se in futuro il legislatore introdurrà strumenti giuridici che prevedano diritti d'accesso in caso di concorrenza debole. Ad ogni modo le relative decisioni dovranno essere adottate dopo un'analisi completa della situazione e nel quadro di una revisione di legge.
3. Il Parlamento ha modificato i punti salienti dell'avamprogetto di revisione della LTC del Consiglio federale. Le relative argomentazioni contenute nel messaggio non corrispondono pertanto alla normativa attualmente in vigore. Lo stesso dicasi per il passo del messaggio citato dall'interpellante, secondo il quale la ComCom avrebbe il diritto di estendere ad altre infrastrutture la regolamentazione valida per l'accesso ai cavi in rame.
Risposta del Consiglio federale.