09.3559 · Interpellanza · 2009-06-10
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il 21 maggio 2008 il Consiglio federale ha subordinato il servizio informazioni interno civile, ossia il Servizio di analisi e prevenzione (SAP), al Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il 25 marzo 2009 il Consiglio federale ha compiuto un ulteriore passo decidendo di raggruppare per il 1° gennaio 2010 il SAP e il Servizio informazioni strategico (SIS) in un unico nuovo Ufficio federale. Tali decisioni sollevano alcune domande a cui invito a rispondere:
1. Quali principi e obiettivi persegue il Consiglio federale con il raggruppamento dei servizi informazioni civili e militari?
2. Quali ripercussioni ha il raggruppamento in seno al DDPS sul lavoro quotidiano dei servizi interessati?
3. Il SAP è un servizio informazioni interno civile e di polizia per la salvaguardia della sicurezza interna. Il SIS, dal canto suo, raccoglie le sue informazioni non soltanto per i vertici politici, ma anche per gli organi militari di condotta.
a. Con quali misure il Consiglio federale intende evitare che gli organi militari di condotta ricevano informazioni sensibili per la salvaguardia della sicurezza interna o ne traggano addirittura nuove competenze?
b. Come sono disciplinate le interfacce tra i servizi informazioni civili e militari e la relativa consulenza agli organi civili e militari di condotta?
c. Come valutano i servizi partner esteri la subordinazione del SAP al Ministero della difesa e il raggruppamento con il SIS in un unico nuovo Ufficio federale?
d. Esistono servizi partner esteri che forniscono informazioni soltanto a servizi informazioni civili, ma non a servizi informazioni militari?
e. In quali Stati di diritto democratici comparabili alla Svizzera il servizio informazioni interno civile e di polizia è subordinato al Ministero della difesa?
4. Oltre al SIS e al SAP, al DDPS sono anche subordinati il Servizio informazioni militare (SIM) e il Servizio informazioni delle forze aeree (SIFA). Come va valutato dal punto di vista internazionale, della politica nazionale e dello Stato di diritto un tale concentramento di quattro servizi informazioni in un unico Dipartimento?
5. Il capo del DDPS dispone di un organo indipendente dai servizi informazioni incaricato di assicurare la vigilanza su tutti i servizi informazioni della Confederazione e dei cantoni. Quali risorse di personale sono a disposizione di tale organo?
6. La Delegazione delle Commissioni della gestione in quanto organo di milizia è sufficiente per esercitare la funzione di controllo democratico del Parlamento?
Stellungnahme des Bundesrates
Il 3 ottobre 2008 le Camere federali hanno approvato la nuova legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC). Il 25 marzo 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di raggruppare per il 1° gennaio 2010 il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) e il Servizio informazioni strategico (SIS) in un unico nuovo Ufficio federale. Con questa decisione il Consiglio federale ha avviato i passi necessari per raggiungere gli obiettivi definiti dal Parlamento con l'approvazione della LSIC.
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1./2. Con la sua decisione di procedere a un raggruppamento in seno al DDPS il Consiglio federale ha soddisfatto una richiesta avanzata da diversi anni dal Parlamento, che ha più volte auspicato che i servizi d'informazione civili SAP e SIS fossero subordinati a un unico Dipartimento. Il Servizio informazioni militare (SIM) rimarrà in seno all'Aggruppamento Difesa. Di conseguenza non avrà luogo alcun raggruppamento dei servizi informazioni civili e militari. Il raggruppamento dei servizi civili in un unico nuovo Ufficio federale all'inizio del 2010 è finalizzato a consentire un incremento della prestazione globale dei servizi informazioni. Il nuovo servizio, denominato "Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)", costituirà uno degli strumenti principali della nostra politica di sicurezza e, in quanto tale, sarà il centro di competenza di riferimento per tutte le questioni concernenti la sicurezza interna o esterna determinanti per la "situazione" e i servizi d'informazione.
3.a La trasmissione - anche a organi militari - di informazioni acquisite nei limiti del campo di applicazione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) è disciplinata dalla LMSI e dalla relativa ordinanza. Anche il SIC, come sinora il SAP, dovrà applicare le relative prescrizioni all'interno delle frontiere nazionali. Non sono pertanto stati creati nuovi diritti d'informazione né nuove competenze per gli organi di condotta militari. Le basi legali formali vigenti per l'attuale SAP e per l'attuale SIS rimangono materialmente immutate: per l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni ai fini della sicurezza interna ed esterna, il futuro SIC sottostarà a diverse basi legali formali (LMSI da un lato, LM e LSIC dall'altro). Uno scambio di informazioni tra il SAP e il SIS sottostà pertanto alle vigenti limitazioni legali.
3.b Le interfacce tra il SIC e il SIM sono delimitate dalla LMSI, dalla legge militare (LM; RS 510.10) nonché dalla legge federale sul servizio informazioni civile, di prossima entrata in vigore. I necessari adeguamenti delle relative ordinanze d'esecuzione sono attualmente in fase di allestimento.
3.c Anche nel contesto internazionale, la salvaguardia della sicurezza nazionale rientra per principio nel settore di competenza di ogni singolo Stato. Decisioni organizzative interne ai singoli Stati non sono oggetto di commenti da parte di Stati o servizi stranieri. Il campo d'applicazione della LMSI e il quadro legislativo non hanno subìto alcun cambiamento: non è sopravvenuto pertanto alcun problema per quanto concerne la cooperazione internazionale.
3.d Ogni servizio informazioni civile ha la possibilità, nei limiti delle rispettive basi legali nazionali, di trasmettere informazioni in forma appropriata anche a organi militari. I servizi partner a livello internazionale rispettano in linea di principio le competenze nazionali e si rivolgono agli organi tecnicamente competenti.
3.e In considerazione delle differenti strutture organizzative adottate dai diversi Stati nei rispettivi ministeri, un confronto a livello internazionale avrebbe poco senso e supererebbe l'ambito ristretto di una risposta a un'interpellanza. Per limitarci a un esempio, nella maggior parte degli Stati europei i servizi d'informazione interni sono subordinati al Ministero dell'interno, un "ministero" che in Svizzera svolge funzioni completamente diverse. Inoltre, numerosi Paesi europei (segnatamente Italia, Francia e Spagna) hanno formazioni di polizia subordinate ai rispettivi Ministeri della Difesa e addette a compiti che in Svizzera sono adempiuti da organi di polizia civile. Per quanto concerne il DDPS, sarebbe errato considerarlo un semplice Ministero della difesa.
4. Il Servizio informazioni delle Forze aeree (SIFA) non esiste più dal 2007. Con la creazione del nuovo Ufficio federale (SIC), ci saranno in Svizzera soltanto ancora due servizi d'informazione. Il Servizio informazioni militare (SIM) rimarrà in seno all'esercito e non può pertanto essere equiparato al SIC, direttamente subordinato al capo del DDPS. Questa organizzazione è conforme ai principi in vigore a livello internazionale, ai principi politici della Svizzera nonché ai principi dello Stato di diritto.
5. Attualmente l'alta vigilanza sui servizi d'informazione in seno al DDPS è assicurata da tre persone (300 percentuali di posti di lavoro, "Sorveglianza dei Servizi informazioni"). Questo organo di controllo sarà ulteriormente potenziato in concomitanza con il raggruppamento dei due servizi d'informazione civili.
6. Dal punto di vista del Consiglio federale, la collaborazione con la Delegazione delle Commissioni della gestione e la Sorveglianza dei Servizi informazioni del DDPS è ben consolidata: l'alta vigilanza da parte dell'Esecutivo e l'alta vigilanza da parte del Parlamento presentano una buona complementarietà.
Risposta del Consiglio federale.