Estensione del concetto di rifugiato: riconoscimento della persecuzione di natura sessuale
09.3561 · Mozione · 2009-06-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato, nell'ambito della revisione della legge sull'asilo in programma, di istituire una base legale esplicita per il riconoscimento della persecuzione di natura sessuale.
Pertanto, l'articolo 3 della legge sull'asilo deve essere integrato come segue:
"... ed è necessario tenere conto dei motivi di fuga legati all'orientamento e/o all'identità sessuale".
Begründung
In occasione della revisione della legge sull'asilo del 1998, il concetto di rifugiato contenuto nell'articolo 3 è stato esteso e tra i motivi di fuga sono stati riconosciuti quelli relativi all'appartenenza al sesso femminile. Ciò ha permesso di sensibilizzare maggiormente le autorità e le organizzazioni coinvolte per quanto riguarda questi motivi specifici di fuga.
La stessa attenzione non si riscontra, tuttavia, per quanto concerne la persecuzione di natura sessuale di omosessuali, lesbiche, bisessuali, transessuali ecc. Un'analisi della prassi delle autorità svizzere (cfr. Asilo 4/07) rivela che tra il 1993 e il 2007 sono stati riconosciuti solo pochi rifugiati (4 domande l'asilo approvate su 90), sebbene in patria queste persone siano vittime di gravi stigmatizzazioni, esclusione dalla società, attacchi privati e statali. In circa 85 Stati gli atti sessuali tra adulti dello stesso sesso consenzienti sono soggetti a sanzione e in alcuni Paesi è prevista addirittura la pena di morte. In questo contesto è assolutamente necessario che la persecuzione di natura sessuale non sia semplicemente inclusa nella fattispecie dell'"appartenenza a un determinato gruppo sociale", bensì venga riconosciuta come motivo di persecuzione a sé stante. Tale richiesta deve essere soddisfatta inserendo nell'articolo 3 LAsi l'aggiunta relativa al concetto di rifugiato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per quanto concerne in particolare l'orientamento sessuale come motivo di persecuzione, la prassi lo inquadra in uno dei motivi d'asilo citati nella legge, ossia l'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Secondo le direttive dell'ACNUR sulla persecuzione legata al sesso, la categoria del gruppo sociale comprende, infatti, le persone omosessuali, transessuali o travestite (cfr. Principes directeurs sur la protection internationale: La persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ACNUR, 8 luglio 2008, capitolo 30).
A titolo preliminare, occorre precisare che le cifre pubblicate nella rivista Asilo a cui si riferisce la mozione si fondano sui dati basati su un sondaggio riguardante il periodo dal 1993 al 2005, trasmessi dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) all'autore dell'articolo. Tuttavia, questi dati non permettono di stilare una statistica esaustiva, dato che si tratta di stime, per di più relativamente poco aggiornate. Inoltre, le statistiche dell'UFM contengono unicamente dati generali dei richiedenti quali il sesso, l'età e la cittadinanza e non i motivi d'asilo invocati.
Basandosi sulla Convenzione sullo statuto dei rifugiati e l'articolo 3 della legge sull'asilo (LAsi), l'Ufficio federale della migrazione (UFM) verifica in ogni singolo caso se sussiste una persecuzione rilevante per l'asilo. Se sono soddisfatti i criteri per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, viene di norma concesso l'asilo. In assenza di motivi d'asilo, la domanda è respinta e si esamina, in ogni caso, se l'allontanamento è ammissibile, ragionevole e tecnicamente possibile. Se non può essere eseguito, alla persona in questione è concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. Questa dettagliata verifica del singolo caso è applicata anche al gruppo di persone citato dall'autrice della mozione. La relativa prassi dell'UFM è stata confermata a più riprese dal Tribunale amministrativo federale.
Infine, i collaboratori incaricati di istruire tali domande d'asilo hanno seguito una formazione particolare, che li ha sensibilizzati in merito alle difficoltà o peculiarità insite nell'esame di queste domande. A tal fine, sono organizzate formazioni che vertono su temi precisi, per esempio l'orientamento sessuale, dispensate da specialisti dell'ambito in questione.
Alla luce di tale situazione, il Consiglio federale non ritiene necessario integrare l'articolo 3 capoverso 2 LAsi con l'aggiunta proposta nella mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.