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09.3594 · Mozione · 2009-06-11

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di presentare al Parlamento, a cadenza biennale, un resoconto sull'utilizzazione delle tasse d'incentivazione sul consumo energetico, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti punti:

1. elenco delle entrate derivanti dalle tasse d'incentivazione e dei supplementi, suddivise nelle categorie elettricità, acqua, gas, carburanti e olio da riscaldamento;

2. illustrazione dell'utilizzazione e degli obiettivi delle tasse d'incentivazione (lista dei diversi programmi d'incentivazione);

3. controllo e valutazione dell'efficacia dei singoli programmi d'incentivazione;

4. controllo dell'onere amministrativo dei singoli programmi in relazione ai contributi investiti.

Il resoconto dovrà essere stilato da un servizio indipendente dall'Amministrazione federale, designato sempre per un periodo di quattro anni.

Begründung

Grazie ai supplementi sui diversi vettori energetici quali elettricità, acqua, olio da riscaldamento e carburanti, ogni anno si registrano entrate di svariati milioni di franchi. Il denaro è utilizzato in primo luogo per finanziare misure d'incentivazione e di avviamento, volte a ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2 nonché a promuovere le energie rinnovabili.

Attualmente, molti programmi di questo tipo sono attuati a livello federale, cantonale e comunale. Manca tuttavia un coordinamento e un controllo dei risultati efficiente. L'impiego del denaro permette inoltre l'ampliamento dei servizi specializzati e l'istituzione di più organismi di consulenza. Tuttavia, le tasse d'incentivazione, ovvero denaro pubblico, devono essere utilizzate in modo accurato, ottimizzandone l'efficacia. Per questo motivo è importante controllare periodicamente i risultati ottenuti grazie agli investimenti effettuati.

Un controllo efficiente dei risultati presuppone tuttavia l'indipendenza più assoluta dell'organo di controllo. Per questo motivo, tale compito deve essere affidato a un organismo indipendente dall'Amministrazione federale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione riscuote emolumenti, tasse d'incentivazione e supplementi diversi nel settore dell'energia.

Le tasse d'incentivazione e i supplementi seguenti sono determinanti nel settore dell'energia:

- Imposta sugli oli minerali e sui carburanti, secondo la legge federale sull'imposizione degli oli minerali (tassa fiscale).

- Supplemento sull'elettricità per il finanziamento della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (legge sull'energia).

- Tassa sul CO sui combustibili (legge sul CO). La revisione parziale della legge del 12 giugno 2009 sul CO (non ancora in vigore) prevede inoltre una destinazione parzialmente vincolata della tassa per un programma di risanamento degli edifici.

- I canoni idrici sono riscossi dai cantoni (legge sulle forze idriche, LUFI) e rappresentano canoni d'utilizzazione; il postulato Fässler-Osterwalder (07.3433), che proponeva una destinazione parzialmente vincolata del canone a favore di un fondo di compensazione e di rinaturalizzazione, è stato ritirato il 4 giugno 2009.

Imposta sugli oli minerali: il Consiglio federale informa le Camere federali sull'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali assegnata al traffico stradale nel quadro del preventivo e del consuntivo.

Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) prodotta da fonti energetiche rinnovabili: secondo l'articolo 20 capoverso 1 della legge sull'energia (LEne; RS 730.0), l'Ufficio federale dell'energia verifica periodicamente in che misura i provvedimenti della legge hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi menzionati nell'articolo 1 LEne. Nel quadro di tale verifica, l'UFE esamina anche la RIC e pubblica i relativi risultati. Inoltre, il Consiglio federale valuta ogni cinque anni l'effetto dei provvedimenti e riferisce all'Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi (art. 20 cpv. 3 LEne).

Tassa sul CO sui combustibili: secondo l'articolo 5 della legge sul CO, l'efficacia dei provvedimenti quanto alla riduzione delle emissioni di CO adottati e previsti deve essere valutata regolarmente.

Destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO per il programma nazionale di risanamento degli edifici: la revisione della legge sul CO introduce un articolo per la valutazione dell'efficacia delle misure (art. 10 cpv. 1quater). L'erogazione di aiuti finanziari ai Cantoni è limitata a 10 anni a partire dall'entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2009 della legge. Cinque anni dopo l'entrata in vigore, il Consiglio federale stilerà un rapporto all'attenzione del Parlamento sull'efficacia degli aiuti finanziari.

La panoramica illustrata dimostra che l'obbligo d'informazione sancito dalla legge garantisce già un controllo efficace dell'impiego di tutte le tasse riscosse nel campo dell'energia. Inoltre, nella maggior parte dei casi la valutazione dell'efficacia è già affidata ad esperti indipendenti dall'Amministrazione. La mozione è pertanto già adempiuta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.