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09.3596 · Interpellanza · 2009-06-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il lavoratore frontaliere che viene a lavorare in Svizzera nell'ambito della libera circolazione deve inizialmente optare per il sistema di copertura in caso di malattia al quale intende essere assoggettato. Diversamente da quanto è ragionevolmente indotto a ritenere, solo dichiarandolo esplicitamente può continuare ad essere coperto nel Paese dove risiede. Questa procedura, che inverte i termini razionali dell'opzione, è fonte di malintesi diffusi e di insopprimibili disguidi. Nel caso dei lavoratori frontalieri provenienti dall'Italia, dove la copertura è comunque garantita e oltretutto a costi notevolmente inferiori, l'applicazione di questa norma si scontra ad ostacoli quasi insormontabili. Malgrado richiami e moratorie eccezionali, i lavoratori continuano a rimanere influenzati dal concetto vigente nel loro Paese e sovente non procedono all'opzione. Si espongono in questo modo all'obbligo di assicurazione nel nostro Paese con effetti finanziari per loro oltremodo onerosi. Chiedo perciò al Consiglio federale:

1. Se non intenda chiedere un adeguamento del modello di opzione attuale, che è visibilmente fonte di malintesi, o una sua applicazione più flessibile?

2. In via subordinata, se non intenda concordare bilateralmente con gli Stati dove il problema è più acuto (in particolare l'Italia) una soluzione che eviti l'insorgere sistematico dei disguidi odierni? In questo ambito, qualora l'Italia dichiarasse che i suoi cittadini sono per principio sottoposti all'ordinamento italiano a meno che vi rinuncino esplicitamente, è disposto il Consiglio federale a conseguentemente modificare la prassi odierna?

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sull'assicurazione malattie (RS 832.10) prevede l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per tutte le persone residenti in Svizzera. Con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) e la Convenzione AELS (RS 0.632.31) sono state assoggettate all'obbligo assicurativo svizzero anche determinate persone residenti in uno Stato dell'UE o dell'AELS. Il criterio determinante è l'attività lucrativa o l'ex attività lucrativa svolta in Svizzera. I principali gruppi di assicurati interessati da questa regolamentazione sono da un lato i frontalieri e dall'altro i beneficiari di una rendita svizzera, unitamente ai loro familiari senza attività lucrativa.

Con alcuni Stati sono stati presi accordi speciali. Secondo lo Stato di residenza, le persone tenute ad assicurarsi in Svizzera possono chiedere l'esonero da tale obbligo se intendono restare affiliate al sistema di assicurazione malattie del loro Paese di residenza (diritto d'opzione). Possono avvalersi di questo diritto, ad esempio, i frontalieri che abitano in Germania, Francia, Italia o Austria. La domanda di esonero va presentata all'autorità cantonale competente entro tre mesi dalla nascita dell'obbligo di assicurazione in Svizzera. La Svizzera ha recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale. All'articolo 2 capoverso 6 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102) è previsto che, su domanda, tali persone sono esentate dall'obbligo di assicurazione se dimostrano di essere coperte in caso di malattia nello Stato di residenza e durante il soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera. I cantoni sono tenuti a verificare se i frontalieri che intendono chiedere l'esonero da tale obbligo assicurativo in Svizzera dispongono di un'altra protezione assicurativa sufficiente. Il termine di tre mesi per la presentazione della domanda è applicato in modo elastico nella maggior parte dei cantoni. Le esperienze dei cantoni hanno mostrato che sono soprattutto i frontalieri residenti in Italia ad avere difficoltà con questa procedura.

Tra la Svizzera e l'UE sono attualmente in corso trattative su adeguamenti nell'allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, che disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L'intenzione è di conservare il diritto d'opzione in quanto tale. Tuttavia, per agevolare l'attuazione a tutti gli interessati, la Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In quest'ambito, il Consiglio federale sta verificando la possibilità di negoziare una procedura speciale per i frontalieri italiani, che vada maggiormente incontro alle esigenze degli interessati.

Risposta del Consiglio federale.

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