Garantire l'allontanamento immediato degli stranieri violenti alla fine della pena o della misura
09.3608 · Mozione · 2009-06-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali affinché nessuna persona violenta sia messa in libertà solo perché la revoca del permesso di dimora non è ancora passata in giudicato. Gli uffici della migrazione dovrebbero decidere della permanenza di uno straniero in Svizzera non appena la sentenza penale è passata in giudicato.
Begründung
L'articolo 70 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) stabilisce che il permesso di dimora rimane valido fino alla liberazione da uno stabilimento penitenziario o dall'esecuzione di misure. Le condizioni di soggiorno vanno di nuovo disciplinate al più tardi al momento della liberazione condizionata o incondizionata dall'esecuzione della pena o dall'esecuzione di misure. Gli uffici della migrazione che vogliono procedere prima di tale scadenza alla revoca del diritto di soggiorno di stranieri violenti - per evitare che tra l'esecuzione della pena e l'allontanamento vi siano tempi morti - vengono richiamati dai tribunali ad osservare l'articolo 70 OASA. La procedura di revoca può tuttavia durare fino a due anni, se lo straniero adisce tutte le vie legali a sua disposizione. Nel caso di stranieri particolarmente violenti va garantito che la liberazione condizionata o incondizionata non sia ordinata prima di una decisione passata in giudicato che garantisce l'allontanamento immediato dopo aver scontato la pena.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 70 capoverso 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) disciplina il soggiorno degli stranieri nell'esecuzione della pena, nell'esecuzione di misure e in caso di collocamento secondo il diritto civile. Conformemente a tale disposizione, il permesso rimane valido, anche se un tale soggiorno avviene in un altro cantone. Una proroga del permesso non è necessaria. Questo disciplinamento senza complicazioni burocratiche è risultato efficace nella pratica.
L'eventuale allontanamento o espulsione della persona in questione va decisa al più tardi al momento della liberazione, condizionata o incondizionata, dall'esecuzione della pena (art. 70 cpv. 2 OASA). Un allontanamento o un'espulsione rapida può in particolare permettere l'esecuzione di sanzioni restrittive della libertà (esecuzione di pene o misure) nello Stato d'origine secondo il Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997 alla Convenzione sul trasferimento dei condannati (RS 0.343.1). In questi casi occorre decidere immediatamente in merito alle condizioni di soggiorno.
Il Tribunale federale si è pronunciato in merito alla procedura riguardante la decisione sull'autorizzazione di soggiorno per gli stranieri dopo l'esecuzione della pena (DTF 131 II 329 in merito all'art. 14 cpv. 8 ODDS). I principi ivi contenuti possono essere utilizzati anche per interpretare il nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (art. 70 OASA).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il momento in cui può essere presa tale decisione dipende dalle circostanze del singolo caso (in particolare dal tipo e dalla gravità del reato, nonché dalla possibilità di giudicare la situazione dopo la liberazione). La decisione non va presa troppo presto, ma sufficientemente in anticipo per permettere, di norma, lo svolgimento di un'eventuale procedura di ricorso ancora durante la detenzione. L'obiettivo è disciplinare mediante una decisione passata in giudicato il futuro statuto dello straniero già prima della liberazione. In tal modo si tiene parimenti conto del fatto che, secondo l'articolo 8 CEDU, occorre considerare anche il comportamento della persona in questione dopo la commissione del reato (cfr. Corte EDU, sentenza Boultif contro la Svizzera, ACEDH 2001-IX, pag. 137 segg., § 48 e 51).
Nel caso delle persone provenienti da Paesi dell'UE e dell'AELS con un diritto di soggiorno in virtù dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) o della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (RS 0.632.31, allegato K) occorre osservare principi speciali. Misure di allontanamento o di respingimento presuppongono che la persona in questione costituisca una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave, che leda un interesse fondamentale della società. Tale condizione risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'articolo 3 della direttiva 64/221/CEE, di cui occorre tenere conto conformemente all'articolo 16 ALC e al rinvio nell'articolo 5 paragrafo 2 allegato I ALC (DTF 130 II 493 consid. 3.2-3.3). Subito dopo la condanna definitiva può essere difficile valutare se la persona in questione costituisca una minaccia futura. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, anche in questi casi è possibile e opportuno emanare la decisione in un momento che consenta di concludere la procedura di ricorso durante la detenzione. In tal modo è garantita anche l'esecuzione dell'allontanamento subito dopo la liberazione.
Questa decisione del Tribunale federale corregge la giurisprudenza cantonale, secondo cui la previsione della futura minaccia andava effettuata soltanto sulla base del comportamento tenuto durante l'intera durata dell'esecuzione della pena.
Pertanto, secondo il Consiglio federale esiste già una base legale che prevede una decisione tempestiva di diritto degli stranieri prima della liberazione dall'esecuzione della pena. Per contro, sarebbe troppo restrittivo stabilire che la decisione debba essere emanata al momento del passaggio in giudicato della condanna penale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.