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09.3622 · Mozione · 2009-06-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) al fine di creare, in caso di scioglimento del contratto di affiliazione, pari condizioni di concorrenza per gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza autonomi o parzialmente autonomi e in particolare per gli istituti collettivi o comuni. Le deduzioni per il rischio dovuto al tasso d'interesse vanno soppresse in caso di scioglimento di contratti di affiliazione stipulati con istituti di assicurazione (art. 53e LPP). Analogamente a quanto previsto dalle prescrizioni concernenti la liquidazione parziale degli istituti di previdenza autonomi o parzialmente autonomi, occorre inoltre che anche gli istituti di assicurazione trasferiscano nel nuovo istituto di previdenza gli accantonamenti tecnici, le riserve di fluttuazione e le quote parte al fondo per il rincaro e al fondo eccedenze.

Begründung

Per le casse di previdenza affiliate a compagnie assicurative e per le relative PMI diventa sempre più difficile cambiare cassa di previdenza senza subire perdite. Gran parte delle aziende svizzere non può più cambiare fondazione collettiva senza perdite e sovente corre persino il rischio di ritrovarsi con una copertura insufficiente. A causa della deduzione dei costi di riscatto un'azienda deve attendersi uno scoperto anche se esce da una fondazione collettiva di un'assicurazione. In questo modo le aziende sono eccessivamente vincolate alle fondazioni collettive delle assicurazioni sulla vita. Si sono così create nuove "catene dorate".

Per le spese di acquisizione non ammortizzate e per il rischio dovuto al tasso d'interesse non dovrebbero essere previste deduzioni. La deduzione per il rischio dovuto al tasso d'interesse è anche urtante per il fatto che in caso di scioglimento del contratto non vengono trasferite riserve. Il rischio è pertanto assunto unicamente dallo stipulante. Le spese di acquisizione devono così essere ripercosse sugli assicurati, ossia sui salariati.

Attualmente, in caso di scioglimento del contratto tra istituti di assicurazione e istituti di previdenza, con la cessione dei rischi attuariali non vengono trasferiti né gli accantonamenti attuariali né le riserve di fluttuazione. Al di fuori delle compagnie assicurative, invece, conformemente all'OPP 2 queste riserve devono essere trasferite proporzionalmente. Con la modifica dell'OPP 2 entrata in vigore il 1° giugno 2009 questa disposizione è ora vincolante per tutti gli istituti collettivi o comuni.

In seguito alla decisione del Tribunale amministrativo federale del 22 agosto 2008, si può partire dal presupposto che negli istituti collettivi o comuni autonomi o parzialmente autonomi lo scioglimento di un contratto generi sempre una liquidazione parziale e, quindi, il trasferimento di accantonamenti attuariali e di riserve di fluttuazione. Le condizioni di concorrenza tra i diversi operatori non sono quindi le stesse.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In primo luogo va ricordato che le compagnie assicurative, quand'anche pratichino la previdenza professionale, non sono istituti di previdenza, ma imprese a scopo di lucro, che, per contratto, ne assumono i rischi e ne gestiscono il capitale. A differenza degli istituti di previdenza autonomi, dove insufficienze di copertura e risanamenti sono a carico di datori di lavoro e assicurati, le compagnie d'assicurazione devono garantire integralmente le proprie prestazioni e sono quindi tenute a compensare le eventuali perdite del settore previdenziale. Gli istituti di previdenza e le assicurazioni sulla vita si muovono dunque in due mondi diversi, entrambi con un'oggettiva ragion d'essere. Consideratane la diversa natura, appare giustificato che per certi aspetti siano soggetti a regolamentazioni diverse (p. es. in relazione alla solvibilità o agli accantonamenti).

In generale, le fondazioni collettive delle compagnie assicurative stipulano un contratto d'assicurazione collettivo con l'assicurazione sulla vita. Conformemente a questo tipo di contratto (assicurazione completa), le casse di previdenza versano i contributi degli assicurati direttamente a una compagnia assicurativa: non costituiscono quindi un capitale proprio per la copertura delle prestazioni né assumono, di conseguenza, alcun rischio d'insufficienza di copertura. Secondo questo modello assicurativo, la cassa non deve nemmeno contribuire alle riserve e agli accantonamenti della compagnia assicurativa o alimentarne di propri. Concedere a una cassa di previdenza uscente il diritto a una quota forfetaria di riserve e accantonamenti che non ha contribuito ad alimentare costituirebbe una manifesta violazione del principio assicurativo.

Le casse di previdenza affiliate hanno tuttavia diritto a una partecipazione proporzionale alle eccedenze (legal quote) che può essere ridotta dei costi di riscatto. Conformemente all'articolo 53e capoverso 3 LPP, sono considerate costi di riscatto soltanto le deduzioni per il rischio dovuto al tasso d'interesse. È invece vietata già dall'attuale legislazione qualsiasi deduzione per il mancato ammortamento delle spese di acquisizione.

Per le compagnie d'assicurazione, un netto aumento dei tassi d'interesse comporta il rischio che gli stipulanti, per fruire di tassi più elevati, rescindano il contratto e si facciano versare la riserva matematica contrattuale, mentre il portafoglio con bassi tassi medi resta presso l'assicurazione. La perdita di valore è in primo luogo a carico degli assicurati rimasti. La deduzione per il rischio rappresentato dai tassi d'interesse permette di addebitarne una parte alla cassa uscente. In questo modo si evita che la perdita sia sostenuta soltanto dal collettivo rimasto e che, in caso di forte aumento dei tassi d'interesse, sia messa a repentaglio la solvibilità della compagnia assicurativa. Limitando la liceità della deduzione ai rapporti durati meno di cinque anni si è inteso tener conto degli interessi di tutti gli attori coinvolti, non ostacolando la mobilità degli istituti di previdenza e salvaguardando al contempo la solvibilità delle compagnie assicurative e i diritti degli assicurati rimasti. Il Consiglio federale non ritiene opportuno modificare a vantaggio di una parte sola l'equilibrio così raggiunto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.