09.3652 · Mozione · 2009-06-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre immediatamente alle Camere federali un progetto di adeguamento straordinario delle rendite AVS all'indice misto per il 1° gennaio 2010.
Begründung
Considerando l'ulteriore perdita di potere d'acquisto che si registrerà dal 1° gennaio 2010, è necessario adeguare a titolo eccezionale le rendite AVS all'indice misto già all'inizio del prossimo anno (normalmente l'adeguamento avviene ogni due anni). Questo comporterà un aumento della rendita media di ben 300 franchi, il che è del tutto auspicabile sia dal punto di vista sociale sia da quello della politica congiunturale, tanto più che per le rendite LPP già da tempo non viene più versata alcuna compensazione del rincaro. Il provvedimento una tantum potrà essere finanziato con i mezzi previsti nel terzo pacchetto di misure congiunturali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all'articolo 33ter della legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS; RS 831.10), il Consiglio federale adegua le rendite AVS/AI all'indice misto di regola ogni due anni. L'adeguamento può tuttavia avvenire prima se l'indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato di più del 4 per cento nel corso di un anno. Determinante è il rincaro dell'anno trascorso alla fine del mese di giugno (art. 51ter ordinanza sull'assicurazione vecchiaia e superstiti, OAVS; RS 831.101).
Il Consiglio federale ha adeguato le rendite AVS/AI il 1° gennaio 2009. L'importo della rendita massima è passato da 2210 a 2280 franchi. Poiché l'adeguamento delle rendite è in parte basato su stime, si può constatare che il rincaro, considerata l'evoluzione economica reale, è stato compensato al di là dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo. L'importo della rendita massima avrebbe dovuto infatti essere di 2270 franchi.
Il prossimo adeguamento, previsto il 1° gennaio 2011, terrà comunque conto del rincaro di quest'anno e di quello del 2010. Un adeguamento delle rendite al 1° gennaio 2010 è improponibile, in quanto l'indice dei prezzi al consumo ha avuto un'evoluzione negativa (-1 per cento). Il 4 per cento prescritto dalla legge è dunque lungi dall'essere raggiunto. L'adeguamento straordinario richiesto dalla mozione non può avere luogo senza una revisione di legge. Del resto, anche se fosse possibile, comporterebbe un aumento della rendita massima di soli 20 franchi al mese e non avrebbe quindi che un impatto marginale sul potere d'acquisto dei pensionati. In compenso genererebbe costi supplementari di 380 milioni di franchi per il 2010.
Da recenti studi è emerso che la situazione finanziaria dei pensionati può essere considerata buona. Il Consiglio federale ritiene dunque più ragionevole impiegare fondi per la lotta alla disoccupazione di lunga durata e alla disoccupazione giovanile, per provvedimenti di qualificazione durante la disoccupazione e per misure mirate a sostegno della ripresa economica (piattaforme per l'esportazione, tecnologie d'informazione e comunicazione). Avendo stabilito le priorità nel quadro dell'avvio della terza fase delle misure di stabilizzazione (17 giugno 2009), il governo propone di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.