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09.3702 · Mozione · 2009-06-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Si incarica il Consiglio federale di modificare l'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) in modo tale che le imprese di smaltimento possano prendere in consegna definitivamente i rifiuti speciali e i rifiuti controllati presso le aziende fornitrici.

Begründung

L'OTRif prescrive una procedura di consegna in più fasi, con modulo di accompagnamento, per regolamentare i passaggi tra aziende fornitrici, trasportatori e imprese di smaltimento. Secondo la procedura, dopo l'arrivo dei rifiuti, l'impresa di smaltimento preleva un nuovo campione di rifiuti e decide se può e intende accettare la merce.

Nella maggior parte dei casi l'impresa di smaltimento coincide con il trasportatore e si occupa anche degli aspetti amministrativi.

Tuttavia, la responsabilità rimane all'azienda fornitrice anche quando, già prima della consegna c'era stato uno scambio di campioni di rifiuti. Inoltre, per l'intera durata della procedura, il fornitore è responsabile secondo il diritto in materia di merci pericolose, sebbene non venga in contatto con le consegne. Ciò vale in particolare per le merci allo stato liquido, caricate e trasportate con automezzo aspirante, ma anche per le spedizioni in piccole partite.

Le aziende fornitrici e le imprese di smaltimento possono essere controllate anche in caso di soluzione franco fabbrica. Se il fornitore viola l'intesa con l'impresa di smaltimento, il responsabile dei servizi di logistica è tutelato. Può avvalersi delle misure previste dal contratto di trasporto (art. 444 CO) oppure avviare un'azione penale.

Se accolta, la modifica richiesta consentirebbe di snellire notevolmente le procedure e di ridurre sensibilmente i costi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Ai fini di uno smaltimento dei rifiuti speciali rispettoso dell'ambiente, per le imprese di smaltimento è importante conoscere la composizione di tali rifiuti. Per questa ragione, le imprese di smaltimento sono tenute a controllare i rifiuti speciali alla ricezione (art. 11 dell'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico dei rifiuti; OTRif; RS 814.610).

La mozione chiede che il controllo dei rifiuti speciali non venga sempre effettuato nella sede dell'impresa di smaltimento ma che possa avvenire, se del caso, anche presso la sede dell'azienda fornitrice.

Nel traffico transfrontaliero dei rifiuti, in base alle normative internazionali (Convenzione di Basilea, disposizioni OCSE) non è possibile esaminare i rifiuti soggetti a controllo al momento della ricezione presso l'azienda fornitrice. Nel traffico nazionale, l'OTRif non esclude il controllo presso l'azienda fornitrice, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, ma non lo prevede nemmeno espressamente.

Il Consiglio federale ritiene che i rifiuti speciali possano, in determinati casi, essere controllati sia presso la sede dell'impresa di smaltimento sia presso quella dell'azienda fornitrice senza che ciò costituisca un pericolo eccessivo per l'ambiente. Il Consiglio federale è quindi disposto a precisare il testo dell'OTRif ai sensi della mozione.

Per il resto, il Consiglio federale ribadisce che l'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621) e la relativa ordinanza (SDR; RS 741.621) regolano il trasporto sicuro delle merci pericolose, mentre l'OTRif definisce lo smaltimento rispettoso dell'ambiente dei rifiuti speciali. Si tratta nella fattispecie di due ambiti normativi distinti.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.