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09.3703 · Mozione · 2009-06-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Al Consiglio federale viene chiesto di elaborare misure volte a proteggere gli abitanti del nostro Paese contro le chiamate moleste.

Begründung

La maggioranza delle persone da me interrogate è infastidita dalle chiamate di venditori aggressivi intenzionati a vendere loro un prodotto (biglietti della lotteria, fiori, libri, schede telefoniche, prodotti alimentari, bibite, apparecchi elettronici, ecc.) o di istituti demoscopici. Molta gente è raggiungibile al proprio domicilio solo la sera, dopo una giornata di lavoro, e viene ancora importunata nel tempo libero.

Gli abbonati che non desiderano ricevere questo tipo di chiamate possono far apporre un asterisco accanto al loro nome nell'elenco telefonico. L'efficacia di tale misura è tuttavia limitata, dato che spesso le aziende e gli istituti scelgono i numeri da chiamare da liste diverse dall'elenco ufficiale di Swisscom e taluni ignorano semplicemente l'asterisco.

Molti sono coloro che desiderano proteggere efficacemente la loro sfera privata contro questo tipo di molestie. Per garantire l'effetto delle misure di protezione, occorrerebbero sanzioni contro coloro che non le rispettano.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la legislazione attuale, l'inosservanza dell'asterisco da parte delle imprese attive nel campo del marketing telefonico può costituire una violazione del diritto della personalità e un atto di concorrenza sleale. La persona importunata dispone degli strumenti di diritto previsti agli articoli 28 e seguenti del Codice civile (CC; RS 210), dalla legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dalla legge contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241).

Sul piano penale, non è concepibile intentare una causa basata sugli articoli 34 e seguenti della LPD dato che l'inosservanza dell'asterisco nell'elenco telefonico non costituisce un delitto penale ai sensi di queste disposizioni. Analogamente, avviare una causa per concorrenza sleale è possibile solo se l'atto illecito è espressamente previsto all'articolo 3 LCSl, segnatamente se la vendita a domicilio costituisce un metodo di vendita particolarmente aggressivo ai sensi della lettera h dell'articolo di cui sopra.

Se non viene rispettata la menzione dell'asterisco nell'elenco il marketing telefonico non entra, salvo casi eccezionali, nel quadro previsto dalle disposizioni penali della LPD o della LCSl, e di fatto non costituisce un delitto penale. Spesso, ai consumatori non rimane che ricorrere alle istanze civili per reclamare il rispetto effettivo del loro rifiuto di ricevere telefonate commerciali; ciò risulta tuttavia poco praticabile dato che dovrebbero rivolgersi al tribunale civile ogni volta che ricevono una tale chiamata.

Il Consiglio federale non ritiene pertanto utile emanare precipitosamente nuove regole di protezione mirate, senza aver dapprima effettuato un esame dettagliato della situazione in materia di marketing telefonico e compiuto una valutazione della necessità di legiferare in materia. Il Consiglio federale procederà a tale analisi dando seguito al recente postulato della CTT-S (09.3002). Il postulato del Consiglio degli Stati esige infatti esplicitamente che il Consiglio federale affronti la questione delle misure di protezione dei consumatori nel quadro di un rapporto all'attenzione del Parlamento, che va elaborato entro e non oltre la metà del 2010. Dopodiché, all'occorrenza, sulla base di tale rapporto si potranno definire misure concrete volte ad agevolare l'identificazione delle aziende attive nel settore del marketing telefonico. Ciò permetterà pure di allinearsi alla raccomandazione della Commissione federale del consumo del 6 marzo 2007 concernente la vendita telefonica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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