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09.3713 · Mozione · 2009-06-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Alla luce del nuovo articolo 118a della Costituzione federale, il Consiglio federale è incaricato di attuare come segue la mozione "Equità per la medicina complementare" (07.3274), già tolta dal ruolo:

1. Completamento dell'articolo 32 LAMal (prestazioni)

L'Ufficio federale della sanità pubblica e la Commissione federale delle prestazioni generali definiscono criteri oggettivi e chiari sul modo in cui va fornita la prova dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità delle terapie complementari. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici adeguati alla prassi. La valutazione dell'efficacia non deve limitarsi all'ottica delle scienze naturali o della medicina classica.

2. Revisione della legge sugli agenti terapeutici (LATer)

- La LATer ammette l'immissione sul mercato senza omologazione di piccole quantità, fino a 100 confezioni l'anno, di agenti terapeutici della medicina complementare.

- I medicamenti oggetto di vecchie registrazioni cantonali o di registrazioni esistenti sono omologati con procedura semplificata quali medicamenti tradizionali.

- Secondo la LATer gli agenti terapeutici della medicina complementare, presenti da molti anni sul mercato senza produrre effetti collaterali gravi, possono essere omologati con procedura di notifica.

3. Istituzione di diplomi nazionali per terapisti

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) deve elaborare le prescrizioni per gli esami federali professionali superiori per terapisti non medici, in collaborazione con le competenti associazioni di categoria, e approvarle al più presto.

Begründung

1. Secondo una sentenza del Tribunale federale, la valutazione dell'efficacia di una prestazione medica non deve limitarsi all'ottica delle scienze naturali o della medicina classica (DTF 123 V 65 consid. 4a del 20 febbraio 1997). La LAMal deve essere concretizzata in tal senso.

2. Dall'entrata in vigore, nel 2006, della nuova ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici gli ostacoli all'omologazione e gli emolumenti sono così elevati che numerosi agenti terapeutici di comprovata efficacia hanno dovuto essere ritirati dal mercato. La procedura applicata da Swissmedic è troppo burocratica, troppo costosa e contraria alla volontà del legislatore. Inoltre incoraggia indirettamente il mercato nero.

3. Il Consiglio federale ha subordinato l'istituzione di diplomi nazionali per terapisti non medici all'esito della votazione popolare sulla medicina complementare. Dopo la chiara accettazione della nuova base costituzionale, i lavori devono essere portati rapidamente a termine.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nelle sue spiegazioni di voto, il Consiglio federale ha precisato che anche in caso di accettazione del nuovo articolo costituzionale le prestazioni di medicina complementare saranno rimborsate dall'assicurazione di base soltanto se soddisfano i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità previsti dall'articolo 32 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Ha inoltre esplicitamente puntualizzato che se si volessero applicare altri criteri alla medicina complementare o se la prova dell'efficacia dovesse essere fornita secondo una procedura particolare, diversa da quella attuale, sarebbe necessario modificare la legge.

Conformemente alla LAMal, l'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici. Contrariamente al diritto previgente, cui faceva riferimento la decisione del Tribunale federale citata dall'autore della mozione, la LAMal evita esplicitamente di limitare il concetto di scientificità ai metodi delle scienze naturali o della medicina classica. La LAMal prescrive unicamente che l'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici, il che non esclude affatto la possibilità di applicare anche metodi delle scienze sociali o statistici. Nella nuova procedura di apprezzamento e valutazione, applicata dall'inizio del 2008, sono previste fasi del processo specifiche per le prestazioni di medicina complementare. L'elenco aggiornato dei criteri permette in particolare di valutare anche metodi di cura altamente individualizzati come quelli tipici dell'omeopatia. Questo significa che già oggi è possibile valutare adeguatamente i metodi di medicina complementare in base ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità.

2. La legge sugli agenti terapeutici (LATer) in vigore prevede già l'accesso semplificato al mercato per numerosi medicamenti della medicina complementare. Le condizioni sono precisate nell'ordinanza del 22 giugno 2006 dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) concernente l'omologazione semplificata di medicamenti complementari e fitoterapeutici (OMCF; RS 812.212.24).

Le richieste dell'autore della mozione sono del tutto identiche a quelle dell'iniziativa parlamentare Kleiner 07.424, "Legge sugli agenti terapeutici. Concretizzare l'omologazione semplificata dei medicamenti della medicina complementare", cui il Parlamento ha dato seguito. L'iniziativa chiede che la legge sugli agenti terapeutici sia modificata per garantire una vasta offerta di terapie e medicamenti della medicina complementare. In particolare chiede che siano introdotte disposizioni ad hoc che stabiliscano quantità minime esenti da omologazione e che prevedano un obbligo di notifica e l'omologazione semplificata per i medicamenti registrati in passato a livello cantonale. A tal fine, l'Ufficio federale della sanità pubblica sta preparando in collaborazione con Swissmedic, nel quadro della seconda tappa della revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici, un progetto di modifica che verrà messo in consultazione nell'autunno del 2009. La competente commissione del Consiglio nazionale ha deciso di attendere questo progetto prima di continuare a dibattere dell'iniziativa parlamentare 07.424.

3. Dall'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), nel 2004, la regolamentazione e il riconoscimento delle professioni mediche non universitarie è di competenza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). L'8 giugno 2007, il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente le attività avviate dall'UFFT per l'istituzione di esami professionali superiori in questo settore, al fine di non condizionare il voto popolare riconoscendo anche solo indirettamente le terapie complementari non mediche.

Dopo la votazione, le organizzazioni responsabili dei progetti per l'istituzione di esami professionali federali superiori in terapia complementare e medicina alternativa hanno preso nuovamente contatto con l'UFFT. Non appena saranno presentate le domande d'approvazione dei due nuovi regolamenti d'esame, l'UFFT le esaminerà. Nel quadro della procedura di approvazione, questi regolamenti saranno pubblicati nel Foglio federale per la consultazione. La loro eventuale approvazione e la conseguente istituzione di diplomi federali non pregiudicano nel singolo caso l'autorizzazione all'esercizio della professione, in quanto la regolamentazione dell'esercizio della professione per i terapisti complementari senza formazione medica è, infatti, di competenza cantonale. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) si è detta contraria in diverse occasioni a una regolamentazione a livello federale. Ha invece raccomandato ai cantoni di liberalizzare i loro sistemi e di limitare l'obbligo di autorizzazione soltanto alle professioni che hanno un fondamento scientifico comprovato, che possono comportare rischi per la salute o che abilitano a esercitare a carico dell'assicurazione di base.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.