09.3719 · Mozione · 2009-06-12
Dipartimento degli affari esteri
Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è invitato a comunicare al Consiglio di sicurezza dell'ONU che, dalla fine di quest'anno, non applicherà più le sanzioni che sono state decise nei confronti di persone fisiche sulla base di risoluzioni adottate in nome della lotta contro il terrorismo, se:
- tali persone figurano nelle "liste nere" da oltre tre anni e non sono ancora state deferite alla giustizia;
- non hanno avuto la possibilità di ricorrere davanti ad un'autorità indipendente;
- nei loro confronti non è stata formulata alcuna accusa da un'autorità giudiziaria; e
- dal momento della loro iscrizione nella lista nessun nuovo elemento è emerso a loro carico.
2. Pur ribadendo la sua ferma volontà di collaborare alla lotta contro il terrorismo, il Consiglio federale deve riaffermare l'impossibilità per un Paese democratico fondato sul primato del diritto di accettare che le sanzioni pronunciate dal comitato per le sanzioni al di fuori di ogni garanzia processuale comportino la sospensione per più anni e al di là di ogni legittimità democratica - di quei diritti fondamentali elementari che le stesse Nazioni Unite giustamente proclamano e propagano.
Begründung
L'iscrizione nella lista nera del Consiglio di sicurezza è proposta da uno Stato (e, da quanto mi risulta, sempre accettata) e comporta conseguenze particolarmente gravi per la persona che ne è colpita: tutti i suoi averi, ovunque nel mondo, sono bloccati; non le è permesso varcare alcuna frontiera e non ha alcuna possibilità di ricorrere davanti ad un organismo indipendente. I motivi alla base della decisione non le sono resi noti se non in misura estremamente parziale e persino i membri del Comitato per le sanzioni hanno solo un accesso limitato alle informazioni alla base della richiesta d'iscrizione. La Corte di Lussemburgo si è già espressa riguardo alla lista nera dell'UE (analoga a quella dell'ONU) e l'ha definita contraria ai principi fondamentali del diritto. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dal canto suo, ha condannato categoricamente questa prassi (cfr. http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta08/fres1597.html). Se l'iscrizione nelle liste nere è accettabile come misura urgente e limitata nel tempo per lottare contro il terrorismo, è inammissibile che una persona vi rimanga iscritta, e di conseguenza si veda privata dei suoi diritti fondamentali, per diversi anni e senza la possibilità di ricorrere e di difendersi correttamente. La Svizzera ha applicato le misure restrittive della libertà nei confronti di varie persone iscritte nelle liste nere, bloccandone i beni e impedendo loro di spostarsi liberamente.
Esemplare è il caso di M. N. (cfr. interpellanza 05.3697, Violazione dei diritti dell'uomo sotto l'egida dell'ONU con la partecipazione della Svizzera) iscritto nella lista nera dall'autunno del 2001. Nei suoi confronti erano state avviate due inchieste penali (una in Svizzera e l'altra in Italia), ma sia il Tribunale di Milano sia il Ministero pubblico della Confederazione le hanno archiviate (nel caso della Svizzera le spese procedurali e della difesa sono state addebitate alla Confederazione). Sebbene nessuna delle due autorità penali abbia rilevato elementi a carico di M. N., egli figura ancora nella lista nera! Ormai quasi ottantenne, M. N. vive a Campione d'Italia, la piccola enclave italiana vicina a Lugano, che non può lasciare da quasi otto anni. Ha lavorato per circa trent'anni in Svizzera senza causare mai problemi. Una decisione della SECO blocca i suoi averi dal 2001 e gli è vietato svolgere qualsiasi attività; ormai gli resta ben poco di quanto aveva costruito nel corso della sua vita professionale. Questo succede in Svizzera nel XXI secolo sulla base di decisioni prese da un'organizzazione internazionale il cui mandato è di promuovere i valori della democrazia, dei diritti umani e della pace. Gli sforzi della diplomazia elvetica per cercare di modificare e migliorare queste procedure vanno riconosciuti, ma i risultati sono modesti e ancora insufficienti.
È inammissibile che in forza del diritto internazionale e sulla base di una decisione adottata da un organismo, senza alcuna legittimità democratica, si possano scavalcare per anni i principi fondamentali della nostra democrazia e del nostro Stato di diritto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La risoluzione n° 1267 (1999), adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU a norma del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, come pure le risoluzioni successive, impongono agli Stati membri l'adozione di sanzioni nei confronti di persone che hanno legami con Al-Qaïda e con i talebani. Le persone fisiche e giuridiche contro cui sono state adottate sanzioni sono inserite in una lista ("lista consolidata") pubblicata e aggiornata dal Comitato del Consiglio di sicurezza, istituito conformemente alla risoluzione 1267 (di seguito: il comitato). Attraverso la risoluzione n° 1822, il 30 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso di adottare importanti misure volte a migliorare la procedura d'iscrizione nella lista consolidata (il processo di "listing"); la risoluzione prevede segnatamente la pubblicazione, sul sito Internet del comitato, di un riassunto delle motivazioni alla base dell'iscrizione nella lista consolidata. Il Consiglio federale è pure molto soddisfatto nel constatare che, secondo la risoluzione n° 1822, il comitato è tenuto a verificare periodicamente tutti i nominativi che figurano sulla lista consolidata, affinché quest'ultima risulti sempre corretta e aggiornata. Un passo avanti è stato compiuto anche attraverso la possibilità di richiedere la cancellazione dalla lista (il "de-listing"). Da dicembre 2006 (cfr. risoluzione n° 1730 del Consiglio di sicurezza), le persone oggetto di sanzioni possono richiedere la cancellazione del loro nominativo dalla lista direttamente a un organo delle Nazioni Unite (Focal Point), senza dover rivolgersi ad autorità statuali. La cancellazione può tuttavia essere effettuata soltanto con il consenso dei 15 Stati membri del comitato. Si constata pertanto la mancanza di un meccanismo indipendente di cancellazione dalle liste.
I diritti umani e il diritto internazionale umanitario devono in ogni caso essere rispettati anche nell'ambito della lotta al terrorismo. Il Consiglio federale riconosce che le procedure d'iscrizione e di cancellazione dalla lista consolidata non sono esenti da critiche. Insieme ad altri Stati che condividono la stessa opinione, la Svizzera si adopera affinché a questa problematica sia dedicata la dovuta attenzione, ed ha a tal proposito promosso un'iniziativa volta a garantire procedure eque e trasparenti nel sistema di sanzioni dell'ONU. Congiuntamente a Danimarca, Germania, Liechtenstein, Paesi Bassi e Svezia, nel maggio 2008 la Svizzera ha proposto la creazione di un gruppo di esperti indipendenti a cui gli interessati possono sottoporre le loro richieste di cancellazione dalla lista. Tale proposta è stata pubblicata come documento ufficiale dell'ONU (n° A/62/891-S/2008/428) e può essere consultata sulla pagina Internet del Dipartimento federale degli affari esteri
(http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/fiter/prothr.html).
Il Consiglio federale continuerà a impegnarsi in favore di una maggior presa in considerazione dei diritti umani nell'ambito del sistema di sanzioni dell'ONU. In occasione di dibattiti pubblici del Consiglio di sicurezza, la Svizzera si è più volte espressa in termini anche critici in relazione a talune misure adottate nell'ambito del sistema delle sanzioni. L'ultima dichiarazione della Svizzera a tal proposito risale a maggio 2009 (le dichiarazioni della Svizzera possono essere consultate sulla pagina Internet della missione svizzera presso l'ONU a New York al seguente indirizzo: http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/intorg/un/missny.html). Quale membro dell'ONU, la Svizzera è tuttavia tenuta a eseguire le decisioni del Consiglio di sicurezza (vedi art. 48 dello Statuto dell'ONU). Tale obbligo è stato confermato dal Tribunale federale nella sua decisione 1A.45/2007 del 14 novembre 2007. La Svizzera non può stabilire unilateralmente criteri che relativizzino l'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza adottate sulla base del capitolo VII dello Statuto dell'ONU. Se la Svizzera non ottemperasse alle decisioni del Consiglio di sicurezza, il sistema di sanzioni perderebbe in credibilità e altri Stati potrebbero essere indotti a sottrarvisi, ciò che costituirebbe un precedente carico di conseguenze. Ciò nonostante la Svizzera cercherà nel limite del possibile di sfruttare il margine di manovra concessole dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e continuerà ad adoperarsi per migliorare le procedure e le garanzie giuridiche applicabili alle persone oggetto di sanzioni. Le riflessioni dell'autore della mozione (cfr. n° 1 della mozione) sono in tal senso molto utili. È proprio in questa prospettiva che da diversi anni la Svizzera si impegna, al fine di conciliare le esigenze - legittime - della comunità internazionale relative alla protezione contro gli atti terroristici da un lato, e i diritti delle persone nei confronti delle quali sono state adottate sanzioni dall'altro.
Qualora la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il Consiglio federale chiederà di modificare il mandato di verifica inteso a chiarire quanto possa essere ulteriormente intrapreso affinché il sistema delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sia conforme ai principi dello stato di diritto e alle libertà fondamentali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.