09.3736 · Mozione · 2009-08-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Per le future convenzioni di doppia imposizione, il Consiglio federale è incaricato di sviluppare un piano volto a garantire l'uguaglianza di trattamento tra i Paesi dell'OCSE e i Paesi in sviluppo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Finora la Svizzera ha concluso e posto in vigore convenzioni di doppia imposizione con 73 Stati. Sebbene la prassi svizzera in materia di convenzioni si basi sul modello di convenzione dell'OCSE, ognuna di queste convenzioni ha le sue peculiarità. Ciò non sorprende, in quanto una convenzione di doppia imposizione rappresenta un anello di congiunzione fra gli ordinamenti fiscali di entrambi gli Stati contraenti. Visti gli ordinamenti fiscali molto diversi dei nostri partner contrattuali, si sono dovute e si devono trovare soluzioni che tengano conto di tali differenze, almeno fino ad un certo livello, per poter portare a termine con successo negoziati sulla conclusione di una convenzione. Ciò vale segnatamente per le convenzioni con Paesi in sviluppo o emergenti: questi basano la loro prassi in materia di convenzioni piuttosto sul modello di convenzione dell'ONU, che, in relazione all'assegnazione dei diritti d'imposizione, prevede più soluzioni nell'interesse dello Stato da cui provengono i pagamenti.
Non ci sono differenze soltanto fra le convenzioni con Stati dell'OCSE da un lato e Paesi in sviluppo dall'altro. Anche le convenzioni con Stati dell'OCSE presentano in parte notevoli differenze. Ad esempio le imposte alla fonte sui dividendi da partecipazione variano dallo 0 per cento (ad es. Germania, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Austria, Spagna) al 15 per cento (Australia, Italia, Nuova Zelanda), quelle sugli interessi dallo 0 per cento (ad es. Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria, Spagna, USA) al 12,5 per cento (Italia) e quelle sui canoni dallo 0 per cento (ad es. Belgio, Germania, Gran Bretagna, Austria, Spagna, USA) al 10 per cento (Australia, Canada, Messico, Nuova Zelanda, Corea del Sud). Si registrano differenze analoghe anche fra le convenzioni con i Paesi in sviluppo o emergenti. Le aliquote delle imposte alla fonte per i dividendi da partecipazione variano dallo 0 per cento (Venezuela) al 15 per cento (Egitto, Costa d'Avorio), mentre per i canoni tra lo 0 per cento (Moldavia, Mongolia) e il 15 per cento (Filippine).
Un'uguaglianza completa di trattamento tra Stati dell'OCSE e Stati che non ne sono membri non è quindi realizzabile. È possibile soltanto in alcuni settori, ad esempio in relazione all'assistenza amministrativa. Con la sua intenzione di adottare in futuro lo standard OCSE, la Svizzera ha dimostrato di essere disposta ad adeguare in tal senso le convenzioni di doppia imposizione sia con gli Stati dell'OCSE sia con altri Paesi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.