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09.3757 · Interpellanza · 2009-09-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In seguito all'abbandono del contingentamento lattiero statale, mediante l'articolo 36b della legge sull'agricoltura (LAgr) il Parlamento ha introdotto l'obbligo, per ciascun produttore di latte, di concludere un contratto di una durata minima di un anno con un acquirente. Onde assicurare l'indispensabile trasparenza, in un mercato molto asimmetrico, l'articolo 43 LAgr prevede l'obbligo di notificare tali contratti a un servizio centralizzato designato dal Consiglio federale. Il mercato del latte è complesso e per una parte considerevole del volume di produzione la vendita non avviene direttamente dal produttore a un addetto alla trasformazione, bensì attraverso un intermediario, come ad esempio un'organizzazione di produttori attiva nel commercio e nella logistica del latte. Le disposizioni vigenti dovrebbero venir integrate estendendo la trasparenza ai quantitativi di latte contrattati dagli addetti alla trasformazione, compresi i contratti stipulati con intermediari, con l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme sui quantitativi di latte prodotti e trasformati in Svizzera. La categoria deve far fronte a una maggiore concorrenza sui mercati. Tuttavia, considerati i cicli naturali di produzione, le fluttuazioni stagionali, i tempi realistici di reazione degli attori addetti alla produzione e alla trasformazione, una buona informazione delle imprese è indispensabile e consente di evitare bruschi scossoni per l'intero settore.

L'Interprofessione del latte svizzero, la piattaforma che riunisce produttori e addetti alla trasformazione di latte nonché commercianti al dettaglio, creata in conformità degli articoli 8 e 9 LAgr, potrebbe introdurre per i suoi membri l'obbligo di notificare i contratti che non sottostanno all'articolo 36b LAgr, permettendo di conciliare meglio produzione, trasformazione e capacità di assorbimento del mercato. Tuttavia, una simile misura è efficace soltanto se è rispettata da tutti gli addetti alla trasformazione e gli intermediari. Faciliterebbe la messa a punto di strumenti di mercato conformi alle nuove condizioni quadro, in particolare l'istituzione di una borsa per gestire i quantitativi risultanti dalle fluttuazioni stagionali o eccedenze temporanee rispetto ai quantitativi contrattuali.

Il Consiglio federale è disposto a estendere a tutti gli addetti alla trasformazione, alle organizzazioni di produttori e agli altri intermediari l'obbligo di notificare i quantitativi contrattuali di latte?

Stellungnahme des Bundesrates

In seguito alle decisioni prese dal Parlamento nell'ambito della PA 2007, il contingentamento lattiero è stato abolito, a partire dal 1° maggio 2009, dopo un periodo transitorio di tre anni. Con l'inserimento dell'articolo 36b nella legge sull'agricoltura (LAgr), il Parlamento ha introdotto una certa sicurezza per i produttori di latte, imponendo la stipula di un contratto d'acquisto annuale tra questi e i loro acquirenti diretti. Il produttore e l'addetto alla trasformazione si accordano dunque su base contrattuale circa la quantità e i prezzi del latte da fornire; in tal modo il produttore può programmare la propria produzione e il relativo smercio. L'obbligo di notificare i suddetti contratti, di cui all'articolo 43 LAgr, e la possibilità per la Confederazione di pubblicare i dati aggregati costituiscono un primo elemento importante di trasparenza del mercato.

L'autore dell'interpellanza sottolinea, giustamente, la complessità del mercato lattiero e il fatto che le transazioni tra i produttori di latte e gli addetti alla trasformazione si svolgono tramite intermediari. Per tali transazioni intermedie, che si svolgono per esempio tra organizzazioni di produttori e addetti alla trasformazione, non sussiste l'obbligo di concludere un contratto d'acquisto né di notificare simili contratti; la conseguenza è una carenza d'informazioni per quanto concerne la ripartizione dei quantitativi di latte nei diversi canali di trasformazione. Simili volumi non sono presi in considerazione nei pronostici effettuati in materia di produzione e di capacità di assorbimento del mercato, il che non favorisce l'adeguamento tra la domanda e l'offerta.

Come proposto dall'autore dell'interpellanza, l'Interprofessione del latte svizzero, che riunisce produttori e addetti alla trasformazione di latte nonché commercianti al dettaglio, potrebbe decidere di obbligare i propri membri a notificare i quantitativi di latte, attualmente non sottoposti a tale obbligo in virtù dell'articolo 36b LAgr. Tale provvedimento consentirebbe un miglioramento dei pronostici di produzione, l'anticipazione degli sviluppi sul mercato e una reazione più rapida in caso di flessione della domanda. Affinché tale regola possa dimostrarsi il più possibile efficace, però, potrebbe risultare opportuno renderla obbligatoria anche per i non membri dell'associazione di categoria. La richiesta di estensione di una regola ai non membri di un'associazione dovrebbe essere presentata al Consiglio federale dall'associazione interessata.

Tale caso è contemplato dall'ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori (OOCOP) che prevede la possibilità di rendere obbligatorie quelle misure di solidarietà il cui scopo è migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato.

Il Consiglio federale è dunque disposto in principio a esaminare favorevolmente una richiesta d'estensione, depositata dall'Interprofessione del latte svizzero, formulata nella suddetta direzione.

Risposta del Consiglio federale.