09.3767 · Interpellanza · 2009-09-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il 1° settembre 2009, il Consiglio federale ha introdotto l'obbligo d'informazione, da parte di privati, per le rilevazioni statistiche della Confederazione. Se si rifiutano di fornire informazioni, i privati cittadini possono incorrere in una multa. Lo scopo dell'obbligo è quello di migliorare e garantire la qualità delle rilevazioni e, al contempo, di ridurre i costi amministrativi sostenuti dalla Confederazione. Il Consiglio federale ha deciso di introdurre tale obbligo in un modo apparentemente innocuo, ovvero modificando l'ordinanza sulle rilevazioni statistiche. A ben vedere, però, questa introduzione è tutto fuorché non problematica. Incertezza e opinioni contrastanti dominano in maniera generale, soprattutto in merito agli effetti di tale obbligo. Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Su che base giuridica si fonda la modifica dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche?
2. L'articolo 6 capoverso 1 della legge sulla statistica federale stabilisce che il Consiglio federale può introdurre l'obbligo d'informazione, da parte di privati, soltanto se "la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente". Attualmente, in che misura "completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica" lo esigono assolutamente?
3. Sulla base delle informazioni in mio possesso, l'obbligo d'informazione da parte di privati, vigente per il censimento federale della popolazione, sarà esteso esclusivamente alla Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera RIFOS. Il Consiglio federale può confermare che tale obbligo non sarà esteso anche ad altre rilevazioni della Confederazione?
4. L'introduzione e l'estensione dell'obbligo d'informazione da parte di privati sono compatibili con le norme in materia di protezione dei dati?
5. Chi non ottempera all'obbligo d'informazione incorre in una multa. A quanto ammonta tale multa? È previsto un regolamento per le multe?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'obbligo d'informazione delle persone fisiche nel quadro di rilevazioni statistiche si fonda sull'articolo 6 capoverso 1 della legge sulla statistica federale (LStat; RS 431.01). Le modalità d'esecuzione sono disciplinate nell'articolo 6 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1) e nel relativo allegato. Conformemente alle disposizioni di legge, gli uffici e i dipartimenti federali sono stati previamente consultati in merito alla revisione parziale dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e del relativo allegato.
2. Finora, la Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera RIFOS era svolta una volta all'anno nel corso del secondo trimestre e permetteva di ottenere una panoramica della situazione sul mercato del lavoro. Ora, per soddisfare le disposizioni dell'accordo bilaterale sulla cooperazione nel settore statistico e seguire meglio l'andamento congiunturale, gli indicatori del mercato del lavoro saranno elaborati a cadenza trimestrale. Ciò significa che la RIFOS dovrà essere svolta in modo permanente sull'arco dell'intero anno. Effettuare un'analisi trimestrale del mercato del lavoro è un'operazione più impegnativa rispetto alla misurazione delle variazioni annuali essendo le variazioni trimestrali dell'impiego spesso inferiori all'1 per cento. Per la qualità degli indicatori prodotti sono determinanti sia l'ampiezza del campione sia la riduzione al minimo delle non risposte. L'ampiezza del campione determina il margine d'errore, mentre le non risposte comportano il rischio di falsare più o meno fortemente i risultati. Nel nuovo contesto d'indagine, questo rischio deve essere assolutamente ridotto.
3. L'obbligo di informazione riguarda unicamente la RIFOS e, dal 2010, il censimento federale della popolazione. Attualmente non è previsto di estenderlo ad altre indagini demografiche.
4. Le persone facenti parte del campione riceveranno una lettera con informazioni concernenti lo scopo dell'indagine, le modalità d'esecuzione delle interviste e la protezione dei dati. La lettera contiene anche un codice specifico per ciascuna economia domestica che la persona contattata può richiedere all'interlocutore in caso di dubbi sull'identità di quest'ultimo. Il Consiglio federale è consapevole che la raccolta di dati personali può dare origine a reticenze e, per tale ragione, attribuisce grande importanza alla protezione dei dati. L'Ufficio federale di statistica UST, cui compete la realizzazione di questa indagine, lavora in stretta collaborazione con l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, l'organo di controllo in materia di protezione dei dati.
5. Secondo l'articolo 22 LStat "chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base alla presente legge, fornisce intenzionalmente informazioni false o, nonostante diffida, non soddisfa l'obbligo d'informazione o non lo soddisfa correttamente, è punito con la multa". Le disposizioni punitive sono applicate solo quale ultima ratio se i solleciti scritti non sortiscono alcun effetto. L'importo della multa dev'essere proporzionale alla gravità della negligenza o dell'infrazione. L'esperienza ha mostrato che dal 1992 l'UST è stato molto oculato nell'emettere multe e si è sempre attenuto al principio di proporzionalità.
Il Consiglio federale tiene a sottolineare due ulteriori vantaggi derivanti dall'obbligo d'informazione. Siccome ogni persona che si rifiuta di partecipare alla RIFOS dev'essere sostituita (in altre parole devono essere ampliati i campioni lordi), a pari efficacia l'obbligo d'informazione dovrebbe permettere in primo luogo di ridurre i costi e in secondo luogo di limitare il numero totale di persone contattate.
Risposta del Consiglio federale.