09.3784 · Interpellanza · 2009-09-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Anche i giovani autori di reati agiscono in modo sempre più brutale. Urge pertanto adeguare la legge federale sul diritto penale minorile alla nuova situazione: soprattutto i limiti d'età previsti per le pene, ma anche il disciplinamento delle misure protettive, risultano superati.
Inoltre, numerosi giovani criminali sono rimessi in libertà troppo presto o non devono nemmeno scontare la pena. Questo fatto può comportare conseguenze disastrose e anche pericolose, soprattutto nel caso di reati gravi quali rapine, stupri, lesioni personali od omicidi. Peraltro, un autore su due elude il diritto penale minorile: se una volta scontata la pena si comporta in modo renitente durante l'esecuzione della misura, ottiene infatti la liberazione anticipata.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Anche il Consiglio federale ritiene che il limite d'età previsto per una privazione della libertà fino a quattro anni (art. 25 DPMin) e una multa (art. 24 DPMin) debba essere ridotto a 14 anni, poiché i limiti d'età di 15 rispettivamente 18 anni sono superati?
2. È anch'esso dell'avviso che, nel caso di minori che commettono reati gravi già in giovane età, sia sensato garantire l'educazione e il trattamento necessari, mediante il collocamento?
3. Non occorrerebbe disporre obbligatoriamente, quale misura protettiva, il collocamento secondo l'articolo 15 DPMin per ogni condanna per un crimine o per un reato grave oppure, in caso di recidiva, anche per reati poco gravi?
4. Il Consiglio federale reputa necessario intervenire anche nel computo della pena alla misura, poiché in tal modo il 50 per cento degli autori ottengono la liberazione anticipata? Una nuova formula di calcolo, ad esempio secondo cui a un anno di privazione di libertà è computata una misura protettiva di tre anni, costituirebbe una soluzione valida?
5. Il Consiglio federale ha espresso l'intenzione di verificare le attuali basi legali sancite nel Diritto penale minorile. Concretamente, quando pensa di poterci sottoporre le sue proposte?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il fatto che in particolare le pene detentive possono risultare generalmente controproducenti nell'impedire le recidive di minorenni autori di reati depone a sfavore di una pena detentiva fino a quattro anni per giovani a partire dai 14 anni. La maggior parte dei minorenni possono essere reinseriti molto più efficacemente nella società mediante misure educative e terapeutiche. Il Diritto penale minorile (DPMin) permette una privazione pluriennale della libertà, sottoforma di misura educativa o terapeutica, per rei che hanno compiuto 10 anni (art. 10 e 15 DPMin).
Anche per quanto riguarda la multa, il Consiglio federale è dell'avviso che la normativa attuale sia adeguata. A 14 anni i giovani frequentano ancora la scuola dell'obbligo e di norma non percepiscono alcun reddito. Secondo l'articolo 30 della legge sul lavoro (RS 822.11) è di principio vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni. Riducendo il limite d'età sarebbero perlopiù i genitori a dover pagare la multa.
2. Anche il Consiglio federale è di questo avviso, se tutte le condizioni di cui all'articolo 15 DPMin sono adempiute.
3. Un tale obbligo contraddirebbe il carattere delle misure protettive e limiterebbe in misura sproporzionata il potere discrezionale dell'autorità giudicante. Di principio, non deve essere la gravità del reato commesso, bensì la necessità di ordinare misure a determinare la sanzione inflitta. In caso di commissione di un reato grave di norma è disposto un collocamento, dato che nella prassi la gravità del reato commesso è considerata un indizio per determinare la necessità di educazione e/o terapia e quindi funge anche da metro di valutazione della potenziale pericolosità dell'autore.
4. Analogamente alla normativa nel diritto penale degli adulti, l'articolo 32 capoverso 3 DPMin prevede che, in caso di fine anticipata del collocamento perché infruttuoso, la limitazione della libertà connessa al collocamento vada computata alla pena ancora da eseguire. La portata di tale computo dipende da quanto è stata limitata la libertà personale.
Il Consiglio federale è consapevole che vi sono giovani che sabotano una misura per interromperla e dover quindi ancora scontare soltanto una breve pena detentiva o eventualmente essere addirittura liberati dall'esecuzione della pena, poiché il periodo trascorso nell'esecuzione della misura corrisponde alla pena detentiva inflitta. Questo problema non è comunque nuovo; tale rischio sussiste per qualsiasi misura protettiva che limita la libertà. Il Consiglio federale non ritiene opportuna una rinuncia generale al computo. Per poter negare del tutto o parzialmente un computo devono essere soddisfatte determinate condizioni.
Attualmente il DFGP sta valutando il nuovo DPMin. Al fine di contrastare gli abusi citati, l'analisi si soffermerà in particolare sull'interpretazione dell'articolo 32 capoverso 3 DPMin in relazione al potere discrezionale dell'autorità giudicante e all'eventuale elaborazione di una chiave di computo meno attrattiva.
5. Nell'ora delle domande del 14 settembre 2009 in risposta alle domande Rickli 09.5326, "Verificare la prassi in materia di internamento: fatti invece che parole", e 09.5327, "Lezione da trarre nel caso Lucie", il Consiglio federale ha espresso l'intenzione di verificare le disposizioni del DPMin applicabili ai giovani violenti potenzialmente recidivi. La valutazione delle attuali basi legali previste nel DPMin è stata avviata. Il DFGP effettuerà dapprima un'analisi della portata delle disposizioni legali da verificare. Pertanto non è ancora possibile anticipare quando potranno essere presentate proposte concrete.
Risposta del Consiglio federale.