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09.3806 · Interpellanza · 2009-09-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La società e l'economia sfruttano sempre più il sottosuolo. Vorrei pertanto chiedere al Consiglio federale di rispondere alle domande qui appresso:

1. Quali sono i criteri che permettono di strutturare e pianificare l'uso del sottosuolo?

2. Quali misure consentono di aumentare la sicurezza giuridica nell'ambito dello sfruttamento del sottosuolo?

3. Il Consiglio federale è del parere che la separazione tra diritto civile e diritto pubblico cantonale sia tuttora adeguata per regolare la questione della proprietà del sottosuolo e della sovranità?

4. Come si può garantire che le informazioni, vieppiù numerose, sulla struttura e le caratteristiche del sottosuolo siano impiegate a favore della collettività?

Begründung

La superficie diminuisce e il sottosuolo è usato in modo sempre più intensivo per rispondere ai bisogni della società e dell'economia con la costruzione di gallerie, la posa di cavi elettrici e gasdotti, i depositi in strati geologici profondi per scorie radioattive o CO2, ecc. Tali opere varcano il più delle volte le frontiere cantonali. Negli strati più profondi del sottosuolo si celano risorse naturali quali il petrolio e il gas naturale, le materie prime minerali e l'energia geotermica ed è proprio per lo sfruttamento di quest'ultima che sempre più si scava in profondità con l'ausilio di tecniche sempre più potenti.

Ciò malgrado, l'uso del sottosuolo è disciplinato raramente e semmai solo in ambiti marginali. Si constata pertanto che chi per primo fa uso del sottosuolo spesso impedisce qualsiasi sfruttamento futuro, magari più importante. Tale situazione limita fortemente le opportunità delle generazioni future.

Stellungnahme des Bundesrates

Solo in alcuni progetti puntuali e settoriali si tiene debitamente conto del sottosuolo e sono rari gli studi e i progetti sui piani direttori e d'utilizzazione che fanno altrettanto. Tale negligenza, coniugata con le scarse conoscenze in materia di sottosuolo non può non comportare conseguenze negative: cattivo uso delle risorse, conflitti nel loro sfruttamento, costi eccessivi e addirittura rischi elevati di incidenti rilevanti. Le preoccupazioni dell'autrice dell'interpellanza sono pertanto fondate; senza ombra di dubbio è necessario intervenire per migliorare la situazione.

1. Il diritto vigente sul piano federale e cantonale relativo alla pianificazione territoriale non contempla lo sfruttamento del sottosuolo. Tanto meno esistono criteri uniformi o pratiche comuni che ne disciplinano l'uso. Esistono solo qua e là atti legislativi o piani che, ad esempio, determinano la profondità di costruzione autorizzata. Si fa pertanto sempre più urgente ed è richiesta sempre più frequentemente una visione d'insieme e un approccio coordinato dello sfruttamento del sottosuolo. La Commissione federale di geologia (CFG) e gli uffici federali interessati (swisstopo, ARE, UFE, UFAM) stanno lavorando in tal senso. La necessità di una riflessione più profonda in materia, capace di tener debitamente conto delle conoscenze basilari sul sottosuolo, di identificare il suo potenziale in termini di risorse e, se possibile, di pianificare le possibilità future del suo sfruttamento è largamente riconosciuta. L'adeguamento del diritto federale a tali esigenze, e in particolare della legge sulla pianificazione territoriale, è attualmente in fase di valutazione.

2. In alcuni settori vigono già delle basi giuridiche e degli strumenti di pianificazione, come, ad esempio il piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, il catasto dei siti inquinati, i settori di protezione delle acque, gli inventari delle falde freatiche e degli impianti di approvvigionamento idrico come pure il monopolio cantonale delle miniere. Per garantire la sicurezza dei depositi in strati profondi esistono per esempio nella legge federale sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1) delle prescrizioni sull'area di protezione (art. 40) e sull'utilizzazione dei dati geologici (art. 41). Quanto alle falde freatiche utilizzabili, il diritto in materia di protezione delle acque disciplina in modo sufficiente lo sfruttamento sostenibile del sottosuolo. In particolare i cantoni sono tenuti a coordinare i prelevamenti dalle falde freatiche per ovviare al loro sovrasfruttamento oltre a rispettare le misure pianificatorie di protezione delle acque nell'allestimento di piani direttori e di utilizzazione (art. 46, cpv. 1 OPAc). Malgrado tali misure, il sottosuolo e il suo potenziale di risorse sono presi in considerazione in misura insufficiente, in particolare sul piano della pianificazione. Va allestito un inventario delle norme vigenti contenute nelle singole leggi e va appurato in che modo la pianificazione direttrice potrebbe garantire un uso più sostenibile del sottosuolo.

3. Nel diritto privato non urge nessuna modifica. L'articolo 641 del Codice civile dispone che il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordine giuridico. Tali restrizioni possono emanare dal diritto pubblico ma anche e soprattutto dal diritto privato, dove i limiti della proprietà servono soprattutto a disciplinare le situazioni di conflitto d'interesse, in particolare tra vicini. Il diritto pubblico, invece, ha il compito di limitare i diritti di usufrutto laddove ciò è necessario per preservare l'interesse comune.

L'articolo 667 capoverso 1 del Codice civile delimita l'estensione del diritto di usufrutto sul piano spaziale. Secondo tale articolo la proprietà privata si estende, nello spazio sopra la superficie terrestre e nel sottosuolo, solo fin dove il proprietario nutre un interesse ad esercitare tale diritto. Questa definizione lascia molto spazio all'interpretazione e consente di tener in considerazione nuovi bisogni e nuovi sviluppi.

Per quel che concerne invece la relazione tra diritto privato (diritto fondiario) e pubblico, si rivela particolarmente utile l'ordinanza del 2 settembre 2009, entrata in vigore il 1° ottobre 2009, sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP; RS 510.622.4), che tratta esplicitamente la questione dell'interfaccia tra tali ambiti.

Se bisogna intervenire bisogna farlo sul piano del diritto pubblico. In particolare si dovrebbe cercare di coordinare meglio le competenze cantonali e quelle federali.

4. Dati sulla struttura e le caratteristiche del sottosuolo sono disponibili già attualmente grazie a diversi canali. Tramite la geologia nazionale disponiamo di informazioni sull'uso sostenibile del sottosuolo. L'Ufficio federale dell'ambiente e i cantoni raccolgono dati sulla sua qualità, sull'idrologia, sulla geologia nonché sull'inquinamento chimico del suolo e sottosuolo. La legge sulla geoinformazione (LGI) e l'ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà mettono tali dati a disposizione della società per un uso ad ampio raggio. Non esiste invece nessuna base giuridica che disciplina sul piano federale la pubblicazione di informazioni provenienti dall'economia privata. Nonostante gli sforzi degli ultimi anni, sussistono ancora delle lacune che in futuro sarà necessario colmare.

Risposta del Consiglio federale.