Lexipedia

09.3809 · Mozione · 2009-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 43 capoverso 3 LAsi, affinché i richiedenti l'asilo respinti il cui allontanamento è inesigibile, illegale o impossibile e coloro che hanno presentato una domanda di permesso di dimora secondo l'articolo 14 capoverso 2 LAsi siano autorizzati a lavorare.

Begründung

Secondo l'articolo 43 capoverso 3 LAsi "per determinate categorie di persone, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, può permettere ai Cantoni di prorogare l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa al di là del termine di partenza, ove circostanze particolari lo giustificano". Il DFGP non ricorre tuttavia a tale possibilità. Alcuni cantoni deplorano tale fatto, ma non dispongono di alcun margine di manovra in tale ambito. Tale lacuna è particolarmente spiacevole per le persone il cui allontanamento è inesigibile e che sono costrette a restare in Svizzera senza poter lavorare, a carico della collettività. Questa inattività forzata è economicamente assurda e rappresenta un'offesa alla loro dignità. È quanto constata anche il Tribunale amministrativo del cantone di Vaud, che, in una sentenza del 10 ottobre 2006, ha ritenuto discutibile la pertinenza della regola dell'articolo 43, visto che in assenza di misure d'esecuzione dell'allontanamento tale inattività comporta conseguenze nefaste sia per le persone in questione sia per la collettività.

Le persone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 devono dimostrare di essere integrate e finanziariamente autonome. È tuttavia difficile fornire tale prova se non si è autorizzati a lavorare. Per questo motivo, alcuni cantoni tollerano che i richiedenti respinti esercitino un'attività lucrativa. Ma sebbene questa tolleranza sia positiva, crea una disparità di trattamento per coloro che non osano infrangere la legge e che, di fatto, rischiano di veder rifiutata la loro domanda per mancata integrazione professionale, anche se l'ordinanza d'esecuzione prevede che nell'esame della situazione finanziaria del richiedente si debba tenere conto del divieto di lavorare.

L'articolo 43 capoverso 3 è troppo vago per essere utilizzato, ragione per cui riteniamo che occorra precisare quali categorie di persone devono poter beneficiare dell'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa e in quali circostanze.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione chiede che i richiedenti l'asilo respinti, il cui allontanamento è inesigibile, illegale o impossibile, vengano autorizzati a svolgere un'attività lucrativa. Se nel singolo caso l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o esigibile, l'Ufficio federale della migrazione dispone l'ammissione provvisoria in virtù del diritto vigente. Questi stranieri non devono lasciare la Svizzera e in particolare hanno la possibilità di esercitare un'attività lucrativa. Le autorità possono autorizzare le persone ammesse provvisoriamente a esercitare un'attività lucrativa, indipendentemente dalla situazione economica e del mercato del lavoro. Il quadro legale vigente tiene pertanto già conto della richiesta avanzata dall'autore della mozione.

Nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la partenza, un richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora, tranne nel caso in cui ne abbia diritto. Previa approvazione dell'Ufficio federale della migrazione, il cantone può rilasciare un permesso di dimora a uno straniero che soggiorna in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, il cui luogo di soggiorno era sempre noto alle autorità e la cui buona integrazione fa sussistere un caso di rigore personale grave. Secondo il Consiglio federale, non è giustificato introdurre uno statuto privilegiato dei richiedenti l'asilo riguardo all'autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa prima di aver riconosciuto l'esistenza di un caso di rigore grave. Ciò costituirebbe un incentivo controproducente in particolare per i richiedenti respinti e tenuti a lasciare la Svizzera, che sarebbero indotti a trattenersi nel nostro Paese. Una politica migratoria coerente presuppone tuttavia che le decisioni prese siano eseguite in maniera rigorosa.

Il permesso di lavoro per richiedenti l'asilo costituisce un permesso provvisorio, limitato alla durata, non prevedibile, della procedura d'asilo in corso. L'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato quando la procedura d'asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d'impugnazione straordinario o di un rimedio di diritto e se l'esecuzione dell'allontanamento è stata sospesa (art. 43 cpv. 2 LAsi). Per determinate categorie di persone, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, può permettere ai cantoni di prorogare l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa al di là del termine di partenza, ove circostanze particolari lo giustificano (art. 43 cpv. 3 LAsi). Tale normativa non va applicata a casi singoli e automaticamente, bensì soltanto a situazioni speciali. Una situazione del genere si è ad esempio creata quando le numerose persone provenienti dalla Bosnia e dal Kosovo, giunte in Svizzera negli anni Novanta durante la guerra nei Balcani, hanno dovuto ritornare in patria. In questi casi è stato opportuno permettere a queste persone di svolgere un'attività lucrativa fino al momento della partenza definitiva.

Il Consiglio federale ritiene che la normativa vigente sia equilibrata e che non occorra un ulteriore intervento legislativo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.