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09.3819 · Interpellanza · 2009-09-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel mese di agosto del 2009 il Consiglio federale ha reso pubblico un rapporto intitolato "Crisi alimentare, penuria di materie prime e risorse" in adempimento del postulato Stadler 09.3270. Nel rapporto sono considerate anche le domande formulate nel postulato Graf 08.3269 concernenti il rapporto dell'ONU sull'agricoltura mondiale. Esso contiene molte informazioni interessanti sulle derrate alimentari e gli agrocarburanti, sulle materie prime non rinnovabili o ancora sulle risorse idriche.

Il mercato a termine delle materie prime è stato spesso accusato di contribuire alla volatilità dei prezzi. Nel suo rapporto anche il Consiglio federale riconosce in effetti che "non si può escludere che la liquidità, iniettata e quasi subito nuovamente sottratta, abbia causato un aumento della volatilità dei prezzi". Sebbene desideri rimanere prudente per quanto riguarda gli interventi statali sui mercati a termine delle materie prime, il Consiglio federale afferma che sarebbe opportuno intervenire per migliorare ulteriormente la trasparenza del mercato, onde contribuire alla riduzione della volatilità a corto termine. Ciononostante il rapporto si sofferma poco sulle misure concrete da adottare e, soprattutto, sulle intenzioni del governo in merito. Vengono tuttavia citati due campi d'attività che sembrano interessanti, senza indicazioni chiare su un eventuale impegno del Consiglio federale in questo senso.

Nell'auspicio che il Consiglio federale precisi la sua posizione, lo invito a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale intende instaurare, per le operazioni negoziate fuori borsa (over the counter), un obbligo di rendiconto all'attenzione delle società domiciliate in Svizzera che trattano materie prime?

2. Il governo prevede di adottare misure legali volte a limitare il rischio per la controparte, analogamente a quanto avviene in Spagna, dove i depositi per investimenti variano al rialzo o al ribasso in funzione della volatilità dei corsi e/o dell'ultimo aumento del corso?

3. Se la risposta alle due prime domande è positiva, entro quali termini e per mezzo di quali procedure il Consiglio federale pensa di attuare queste misure?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il commercio delle materie prime avviene in un mercato globale. In questo contesto, esse sono negoziate fisicamente (mercato spot o cash) in maniera non standardizzata mediante contratti bilaterali fra operatori del mercato professionali (i cosiddetti derivati over the counter "OTC", come forward e swap) e in valori mobiliari (derivati di materie prime standardizzati). La maggior parte delle negoziazioni avvengono in contratti OTC. In Svizzera e nell'Unione europea per il commercio fisico di materie prime e le transazioni in contratti OTC, gli operatori del settore non necessitano di autorizzazioni né sottostanno ad alcuna vigilanza. In generale questi operatori non sono soggetti ad autorizzazione nemmeno per la negoziazione di valori mobiliari, che viene però sorvegliata dalle borse estere e sottostà a diverse limitazioni. In Svizzera un commerciante di materie prime non è sottoposto a vigilanza fintantoché non esercita per il conto di clienti e le operazioni effettuate in borsa hanno prevalentemente lo scopo di garantire la copertura dei rischi del gruppo societario. Va inoltre osservato che i commercianti svizzeri di materie prime operano in borse estere. Una borsa estera può accettare operatori svizzeri solo su autorizzazione della FINMA, alla quale deve notificare regolarmente tutti gli operatori svizzeri. Se non sottostà alla vigilanza della FINMA, ogni trimestre lo stesso operatore svizzero o la borsa estera deve comunicare alla FINMA il volume dei valori trattati. Le borse estere sorvegliano il commercio costantemente. Le infrazioni commesse all'estero da operatori di borsa svizzeri non assoggettati sono punite dalla borsa o dall'autorità di vigilanza estere e devono essere comunicate alla FINMA. Nell'ambito dell'assistenza amministrativa (attiva e passiva), le autorità nazionali di vigilanza si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione della normativa. La FINMA può sanzionare le infrazioni commesse da commercianti di materie prime svizzeri non assoggettati che svolgono le loro operazioni in una borsa estera chiedendo a quest'ultima di sospendere l'attività del commerciante.

La normativa svizzera in quest'ambito deve essere vicina al mercato, efficiente ed efficace, oltre a soddisfare gli standard riconosciuti a livello internazionale. La FINMA valuta la necessità di disciplinamento seguendo costantemente gli sviluppi internazionali del commercio delle materie prime e della normativa. Al momento il Consiglio federale non ravvisa alcuna necessità di introdurre l'obbligo di redigere rapporti per le negoziazioni OTC.

2. I derivati di materie prime negoziati in borsa e i derivati OTC, con un elevato grado di standardizzazione, gestiti mediante una controparte centrale (clearing house) non comportano rischi di controparte - salvo in caso di tracollo della controparte centrale stessa. Tuttavia, la maggior parte dei contratti OTC sono accordi bilaterali, strutturati individualmente, che, in questa forma non standardizzata, non sono compatibili con il clearing e che quindi non possono essere gestiti da controparti centrali. Ciò avviene perché i sistemi di gestione del rischio delle clearing house non sono in grado di rilevare e controllare i rischi insiti in tali contratti. Gli eventi causati dalla crisi finanziaria (ad es. il fallimento della banca d'investimenti Lehman Brothers) hanno attirato l'attenzione sui rischi di solvibilità e di credito. Di conseguenza, in tutto il mondo sono aumentate le richieste di contratti OTC con garanzia di pegno totale o parziale dalle parti contrattuali (fra l'altro con margini concordati bilateralmente, cioè con contanti o titoli liquidi). La FINMA esaminerà probabilmente fino a metà 2010 le possibilità di sostenere sul piano normativo gli attuali sviluppi internazionali nell'ambito del clearing e della liquidazione di prodotti OTC in Svizzera. Una misura possibile potrebbe essere l'acquisizione di incentivi che favoriscano lo svolgimento di operazioni tramite una controparte centrale.

3. Confronta sopra.

Risposta del Consiglio federale.