09.3820 · Mozione · 2009-09-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre alle Camere federali una proposta tesa a introdurre un nuovo motivo di non entrata nel merito in caso di una hit Eurodac, ossia di un risultato positvo della ricerca a proposito di ulteriori domande d'asilo, e ad adeguare di conseguenza i motivi per la carcerazione in vista del rinvio coatto.
Begründung
Nella prassi molti richiedenti l'asilo (fino al 60 per cento) figurano nel sistema Eurodac. Nel caso di tali hit, in virtù del regolamento Dublino l'Ufficio federale della migrazione presenta una domanda di ripresa presso lo Stato Dublino reputato competente. Si dovrebbe tuttavia garantire che tali richiedenti l'asilo siano ancora effettivamente in Svizzera e non si siano già dati alla clandestinità al momento della risposta positiva.
Con l'avvio di una procedura Dublino, l'Ufficio federale della migrazione deve pronunciare una decisione di non entrata nel merito (NEM) in virtù della legge sull'asilo. In seguito a una NEM non si può procedere a una ripartizione tra i cantoni; deve piuttosto poter essere disposta la carcerazione in vista del rinvio coatto.
In tal modo si garantisce che la carcerazione in vista del rinvio coatto possa essere ordinata già al momento della presentazione della domanda di ripresa e non soltanto quando il Paese di primo asilo, dopo una lunga procedura, ha accettato di procedere alla ripresa della persona in questione, come previsto nella proposta della consigliera federale Widmer-Schlumpf.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'associazione a Dublino, la Svizzera riprende il principio secondo cui soltanto uno Stato è responsabile dell'esecuzione della procedura d'asilo nello spazio Dublino. Secondo il regime di Dublino, quando un cittadino di un Paese terzo presenta una domanda d'asilo, la Svizzera deve verificare se è responsabile della procedura d'asilo in base ai criteri previsti dal regolamento Dublino. Se l'UFM considera che spetti a un altro Stato Dublino svolgere la procedura, gli invia una domanda di presa o di ripresa in carico in vista del trasferimento del richiedente. Se tale Stato accoglie la richiesta, l'UFM pronuncia una decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 34 capoverso 2 lettera d della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e allontana l'interessato verso il Paese in questione.
Al fine di garantire l'esecuzione del trasferimento o della decisione di non entrata nel merito, occorre adottare misure per impedire che la persona in questione sparisca. Per questo motivo, una proposta tesa a introdurre un nuovo motivo di detenzione per i casi Dublino è stata avanzata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia nell'ambito degli avamprogetti di modifica della LAsi e della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Il Consiglio federale potrà pronunciarsi in merito al contenuto di tali avamprogetti soltanto dopo aver preso atto dei risultati della procedura di consultazione e dopo aver adottato il messaggio e il disegno di modifica della LAsi e della LStr.
Detto ciò, la soluzione caldeggiata dall'autore della mozione è giuridicamente e praticamente inapplicabile. L'introduzione di un motivo di non entrata nel merito (NEM) sulla base di una hit Eurodac (risultato positivo della ricerca) o sulla base di una richiesta di presa o ripresa in carico sarebbe contraria al regolamento Dublino. Gli articoli 19 e 20 del regolamento Dublino vincolano la decisione di non entrata nel merito e la decisione di trasferimento all'accettazione della presa o ripresa in carico della persona in questione da parte dello Stato Dublino responsabile. Ma proprio nelle richieste di ripresa in carico fondate su una hit Eurodac il termine di risposta dello Stato Dublino è ridotto a due settimane. In questi casi non si può dunque parlare di una lunga procedura di approvazione.
Inoltre, una hit Eurodac non implica necessariamente la competenza di un altro Stato Dublino. Tale competenza può fondarsi anche su altri criteri prioritari secondo il regolamento Dublino. Inoltre, la hit Eurodac può basarsi su un attraversamento illegale di una frontiera esterna di Schengen. In questi casi, la competenza del Paese in questione cessa 12 mesi dopo il passaggio della frontiera, anche se lo straniero resta registrato in Eurodac.
Se fosse adottata una decisione di non entrata nel merito come quella proposta dall'autore della mozione, l'UFM dovrebbe pronunciare una decisione di allontanamento verso lo Stato Dublino prima di avere la certezza che quest'ultimo accolga la richiesta. Il trasferimento non potrebbe dunque essere eseguito immediatamente e l'assenza dell'effetto sospensivo, previsto dall'articolo 107a LAsi per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito pronunciate nelle procedure Dublino, non sarebbe applicabile.
In ogni caso, la detenzione unicamente in base a una hit Eurodac sarebbe contraria alla giurisprudenza del Tribunale federale. Infatti, nei casi in cui i richiedenti in questione ammettono di aver soggiornato nello Stato Dublino competente, la condizione di un comportamento abusivo per ordinare la detenzione non sarebbe soddisfatta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.