Remunerazione del fondo infrastrutturale analoga al fondo FTP
09.3848 · Mozione · 2009-09-24
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le basi legali, affinché il saldo attivo nel fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche sia remunerato analogamente al fondo FTP e gli interessi così generati siano accreditati al fondo infrastrutturale.
Begründung
La legge sul fondo infrastrutturale ha permesso di costituire un fondo proprio con un versamento iniziale di 2,6 miliardi di franchi proveniente dal finanziamento speciale destinato al traffico stradale. Alla fine del 2008, i mezzi liquidi attestati dalla contabilità del fondo infrastrutturale in conformità all'articolo 11 della citata legge ammontano a 2097 miliardi di franchi.
Secondo l'articolo 62 della legge sulle finanze della Confederazione, l'Amministrazione federale delle finanze investe i capitali che superano i bisogni di tesoreria in modo tale che ne sia garantita la sicurezza e un ricavo conforme al mercato.
La Confederazione ha a disposizione due possibilità:
1. investire i considerevoli mezzi liquidi in questo fondo in modo tale da ottenere un ricavo conforme al mercato oppure
2. impiegare questi mezzi per ridurre i crediti gravati da interessi che ha dovuto accendere.
In entrambi i casi si procura un vantaggio valutabile in denaro corrispondente agli interessi di mercato sul saldo attivo del fondo infrastrutturale.
Ogni franco che la Confederazione può trattenere in questo modo aumenta il suo ricavo a titolo di interessi attivi o diminuisce le sue spese a titolo di interessi passivi. Questi vantaggi valutabili in denaro per la Cassa federale generale costituiscono uno svantaggio sotto il profilo dell'utilizzazione a destinazione vincolata.
Tanto più a lungo la Confederazione sottrae alla loro utilizzazione i mezzi incassati destinati a uno scopo vincolato conformemente al fondo infrastrutturale, tanto maggiore sarà la perdita dovuta alla svalutazione del denaro.
L'utilizzo di questi soldi da parte della Confederazione (conseguimento di un vantaggio valutabile in denaro, rispettivamente perdita del valore reale) contraddice inoltre il precetto costituzionale relativo all'utilizzazione previsto all'articolo 86 della Costituzione.
Anche nel fondo FTP la questione della remunerazione del patrimonio netto è stata disciplinata, per cui risulta coerente applicare questa regolamentazione anche al fondo infrastrutturale. Questa remunerazione si contrappone inoltre a una tesaurizzazione dei mezzi finanziari nella riserva speciale per il traffico stradale e aumenta gli incentivi a eliminare in modo efficiente i problemi nel settore infrastrutturale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il fondo infrastrutturale, giuridicamente dipendente, è dotato di contabilità propria. È stato alimentato con un primo versamento proveniente dal finanziamento speciale per il traffico stradale e riceve annualmente una parte delle entrate a destinazione vincolata provenienti dalle imposte sugli oli minerali e dal contrassegno autostradale. La Confederazione alimenta però il fondo con liquidità soltanto proporzionalmente all'effettiva necessità di operare dei pagamenti; questa necessità si orienta all'avanzamento dei lavori dei relativi progetti. Pertanto sostanzialmente il fondo non dispone di liquidità che potrebbe essere investita. La "liquidità del fondo" indicata nel consuntivo consiste piuttosto di crediti nei confronti della Confederazione. Con la riduzione del versamento iniziale questi crediti diminuiranno fortemente negli anni a venire. Pertanto il fondo, per la maggior parte della sua durata, disporrà comunque solo di una sostanza netta fruttifera limitata.
A prescindere da ciò sarebbe poco ragionevole gravare la cassa generale della Confederazione con la remunerazione di una sostanza costituita esclusivamente con il denaro dei contribuenti, visto che per la remunerazione dovrebbero nuovamente essere utilizzati i soldi delle imposte. In occasione del dibattito sulla legge sul fondo infrastrutturale il Parlamento ha pertanto esplicitamente respinto una remunerazione degli averi nel fondo infrastrutturale. Tenuto conto della difficile situazione in cui si trovano le finanze federali, la spesa per la remunerazione del patrimonio del fondo dovrebbe essere interamente compensata da altri tagli.
Del resto, nel messaggio del 30 settembre 2009 concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione e di altri atti normativi (FF 2009 6281) il Consiglio federale propone di sopprimere l'obbligo, citato dall'autore della mozione, di remunerazione di un eventuale patrimonio netto del fondo FTP, poiché privo d'oggetto. Secondo l'articolo 9 del regolamento del fondo esso cessa di esistere "quando i lavori di costruzione dei diversi progetti sono stati terminati e tutti gli anticipi sono stati completamente remunerati e rimborsati". Il fondo FTP non sarà quindi mai in grado di creare un patrimonio netto remunerabile. Pertanto, anche l'analogia al fondo FTP non permette una remunerazione del fondo infrastrutturale. La questione della remunerazione deve essere disciplinata nel quadro dell'ulteriore finanziamento delle infrastrutture di trasporto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.