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L'esenzione fiscale delle banche cantonali è sostenibile dal punto di vista giuridico?

09.3854 · Interpellanza · 2009-09-24

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Secondo la vigente legislazione 19 delle 24 banche cantonali sono esentate completamente o in parte dal pagamento dell'imposta sull'utile e dell'imposta sul capitale. Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come si può sostenere l'esenzione fiscale (imposte dirette) di singole banche cantonali sul piano federale, cantonale e comunale, in particolare alla luce del principio dell'imposizione secondo la capacità economica e sotto il profilo di condizioni eque ai sensi della legge sui cartelli?

2. In nome della parità di trattamento non sarebbe ora di provvedere all'imposizione giuridica delle banche commerciali?

3. Stime sulle perdite fiscali indicano che nel 2006 Confederazione e cantoni sarebbero stati privati di 550 milioni di franchi. A quanto ammontano queste perdite per la Confederazione negli anni 2007 e 2008?

4. Esistono altre grosse imprese con statuto di diritto pubblico che non soggiacciono alla LIFD?

Begründung

In ambito di imposta federale diretta, l'esenzione fiscale si fonda sull'articolo 56 lettera b della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). Questo articolo è stato ripreso invariato nel 1995 senza una vera e propria discussione da una disposizione del 1940 contenuta nel decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta federale diretta. Se, e in che misura, una banca cantonale è esente dal pagamento delle imposte dipende dalla forma giuridica. Istituti di diritto pubblico cantonale godono della maggior parte dei privilegi fiscali, dato che a livello federale e tipicamente anche a livello comunale sono completamente esenti dall'imposta sull'utile. Per contro a livello federale le banche cantonali organizzate come società anonime sono assoggettate all'imposta. Ai fini dell'imposta federale diretta il criterio di differenziazione determinante tra banche cantonali esenti dall'imposta e banche cantonali non esenti dall'imposta è unicamente la forma giuridica, mentre ai fini delle imposte cantonali e comunali i criteri determinanti sono la forma giuridica e il diritto cantonale peraltro influenzato da riflessioni politiche. Questa differenza di trattamento fiscale, applicata anche a livello di Confederazione, è sorprendente soprattutto alla luce del fatto che oggigiorno la questione della parità di trattamento fiscale o l'imposizione secondo la capacità economica sono sulla bocca di tutti. (Fonte: Studio KPMG: "Wenn alle Kantonalbanken Steuern bezahlen würden").

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella Confederazione l'esenzione delle banche cantonali dalle imposte dirette si fonda sull'articolo 56 lettera b LIFD, secondo il quale i cantoni e i loro stabilimenti sono esentati dall'obbligo fiscale, e nei cantoni e comuni sull'articolo 23 capoverso 1 lettera b LAID, secondo il quale il cantone e i suoi stabilimenti sono esentati dall'imposta giusta il diritto cantonale. Entrambe queste leggi sono state approvate dalle Camere federali il 14 dicembre 1990. Tuttavia, una banca cantonale può essere esentata dall'obbligo fiscale in base alle prescrizioni menzionate solo se si è costituita come stabilimento autonomo o non autonomo. Se si è costituita come una SA di diritto privato, non si ha alcuna esenzione fiscale.

2. Nell'esenzione fiscale delle banche cantonali interessate, infatti, si può ravvisare un certo vantaggio concorrenziale rispetto alle altre banche. Ciò si basa a volte sul fatto che per converso i cantoni possono imporre alle banche cantonali delle restrizioni per quanto riguarda il settore di attività da un punto di vista materiale e/o geografico, cosicché il vantaggio concorrenziale fiscale viene nuovamente relativizzato. Le banche cantonali sono soprattutto obbligate a versare gli utili. Questo versamento è strutturato in maniera diversa a seconda della forma giuridica della banca cantonale e dell'esistenza di una garanzia dello Stato. L'obbligo di versamento degli utili può essere indicato come un'integrazione della garanzia dello Stato, come viene concessa alle banche cantonali ad esempio nei cantoni di Zurigo e Berna (fino alla fine del 2012).

Non si sa se attualmente le Camere federali prenderebbero un'altra decisione in merito all'esenzione fiscale delle banche cantonali.

3. Secondo gli autori dello studio menzionato dall'autore dell'interpellanza, le perdite fiscali di circa 550 milioni di franchi indicate nella stessa si suddivido nel 2007 in circa 150 milioni di franchi di imposte federali dirette e in circa 400 milioni di franchi di imposte sull'utile e sul capitale di cantoni e comuni. Il Consiglio federale non dispone di dati più recenti, ma parte dal presupposto che - a prescindere da fluttuazioni congiunturali - anche recentemente le perdite fiscali avrebbero potuto collocarsi in quest'ordine di grandezza.

4. Tutte le imprese che soddisfano le condizioni secondo una delle disposizioni dell'articolo 56 LIFD sono esentate dalle imposte federali dirette. In ogni anno fiscale si può ricontrollare se sussistono le condizioni per un'esenzione fiscale. Le imprese con uno stato di diritto pubblico potrebbero, di regola, essere costituite come stabilimenti. Ci sono stabilimenti della Confederazione, dei cantoni e dei comuni.

Un esempio di tale stabilimento della Confederazione è la Regìa federale degli alcool RFA. Secondo l'articolo 71 LAIc è uno stabilimento dotato di personalità giuridica propria ed è esente da qualsiasi imposizione da parte della Confederazione, cantoni e comuni eccetto l'imposizione degli immobili che non sono correlati all'attività della RFA.

La Posta svizzera potrebbe essere un'impresa rilevante ai sensi dell'interpellanza. Si tratta di un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria (art. 2 cpv. 1 LOP) e di conseguenza, in linea di massima è esente dall'imposta federale diretta secondo l'articolo 56 lettera a LIFD. Tuttavia, secondo l'articolo 9 LP gli utili da servizi prestati in regime di libera concorrenza sono soggetti a imposizione (art. 13 LOP), quindi anche all'imposta federale diretta. Inoltre, secondo l'articolo 62d LOGA la Posta è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale; sono eccettuati gli immobili che non servono direttamente a scopi di pubblica utilità. Nel suo messaggio del 20 maggio 2009 in merito alla legge sulle poste e alla legge sull'organizzazione delle poste, il Consiglio federale propone, tuttavia, che la Posta in futuro sia equiparata alle società di capitale private per quanto riguarda le imposte e che sia quindi soggetta alle stesse.

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 LFFS, le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno la forma giuridica di una società anonima di diritto speciale. Secondo l'articolo 21 capoverso 1 LFFS, le FFS sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale. L'esenzione fiscale si estende anche alle aziende accessorie ed ausiliarie, ma non agli immobili che non hanno alcun nesso necessario con l'esercizio dell'impresa. È possibile un'esenzione dall'imposta federale diretta ai sensi dell'articolo 56 lettera d LIFD, purché le FFS non abbiano conseguito alcun utile netto nell'anno fiscale corrente oppure non abbiano distribuito dividendi o quote di utili simili nell'anno fiscale corrente o nei due precedenti.

Risposta del Consiglio federale.