09.3890 · Interpellanza · 2009-09-24
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Entro quando intende attuare la mozione 05.3523, "Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi"?
2. Come pensa di attuarla?
3. È disposto ad autorizzare la consegna di mezzi e apparecchi anche in negozi a libero servizio, qualora questi prodotti siano venduti a un prezzo nettamente inferiore rispetto ai centri di consegna ufficiali e il loro impiego non richieda alcuna consulenza particolare?
Begründung
Il 19 marzo 2007, il Consiglio nazionale ha approvato la mia mozione 05.3523, "Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi". Il 2 ottobre 2008, il Consiglio degli Stati ne ha accolto una versione leggermente modificata. I rappresentanti dell'UFSP avevano dato a intendere che la mozione sarebbe stata attuata, almeno in parte, nel quadro della modifica di ordinanza relativa all'attuale pacchetto di misure per il contenimento dei costi, il che, però, non è accaduto.
Nell'ambito della consegna dei mezzi e degli apparecchi vi è tuttavia un potenziale di risparmio non indifferente, poiché in alcuni casi, a causa del sistema degli elenchi indicanti i prezzi massimi fatturabili, sono applicate tariffe esorbitanti. A ciò si aggiunge che grandi magazzini e negozi al dettaglio vendono determinati mezzi e apparecchi a libero servizio. Tuttavia, questi rivenditori non possiedono l'autorizzazione cantonale per la consegna di mezzi e apparecchi e non sono quindi considerati centri di consegna ai sensi dell'articolo 55 OAMal. Al lato pratico non vi è uniformità nel rimborso dei mezzi e degli apparecchi acquistati in tal modo. Questa situazione è insoddisfacente soprattutto per gli assicurati che vorrebbero risparmiare e che sono invece costretti ad acquistare un prodotto molto più caro in un centro di consegna ufficiale, poiché gli assicuratori malattie non rimborsano un prodotto equivalente, ma venduto a un prezzo notevolmente inferiore da un rivenditore non riconosciuto.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Secondo il diritto vigente (art. 52 LAMal; RS 832.10), i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici sono rimborsati sulla base di una descrizione generale del prodotto e di un importo massimo rimborsabile che, fissato dall'autorità competente, è riportato nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp). La mozione Humbel Näf 05.3523 è stata accolta dalle Camere federali nella sessione primaverile 2009 sotto forma di un mandato d'esame. Quest'ultimo chiede tra l'altro di chiarire il passaggio dall'attuale sistema di rimborso dei mezzi e degli apparecchi a un sistema tariffario concordato contrattualmente che il Parlamento intende assoggettare alla legge sui cartelli. Il Consiglio federale è chiamato a esaminare diverse varianti e a proporre una soluzione appropriata. In tal modo il Parlamento conta di poter conseguire ingenti risparmi.
Il mandato d'esame è molto ampio e offre l'opportunità di snellire il sistema di rimborso dell'EMAp in modo da poter negoziare il rimborso per l'acquisto di singoli prodotti usuali o di gruppi di prodotti conformemente alle condizioni di mercato. Tuttavia, i relativi presupposti non sono ancora stati per niente definiti. Da un lato l'EMAp, in quanto grandezza di riferimento, deve essere purgato e reso più trasparente. Infatti è necessario disporre di una struttura ottimizzata e di una nomenclatura unitaria per i diversi mezzi e apparecchi. In particolare mancano le basi per la codificazione che consentano di disporre di dati affidabili sui costi di gruppi di prodotti o anche di singoli prodotti. Dall'altro vanno accertati gli effetti della legge sui cartelli sul previsto sistema tariffario contrattuale. Deve essere avviato un progetto su più livelli, da coordinare con i diversi gruppi interessati.
Attualmente il progetto di modifica dell'EMAp si trova in fase di inizializzazione. Alcuni lavori preliminari sono già stati effettuati e sono disponibili singoli pareri di esperti. Nel quadro di un avamprogetto dovranno essere elaborate una proposta vincolante sul modo di procedere e una valutazione dei costi. Dato che la portata della realizzazione non è ancora stata determinata in modo realistico e vincolante, non è possibile esprimersi sulle scadenze e le procedure di attuazione.
3. Per i centri di consegna di mezzi e apparecchi ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal, RS 832.102) non è possibile fissare condizioni di autorizzazione unitarie poiché gli elevati requisiti posti dai campi d'applicazione e dalle destinazioni dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici variano notevolmente. I centri di consegna possono pertanto essere anche istituzioni dal profilo molto diverso. A dipendenza del mezzo o dell'apparecchio consegnati, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni i centri di consegna possono dunque essere farmacie e drogherie, negozi specializzati, imprese o addirittura grandi magazzini (sentenza K 79/98 Vr del 4 luglio 2001, consid. 4a segg., non tradotta in italiano). Tali istituzioni devono pertanto essere autorizzate mediante contratto con gli assicuratori, che possono così reagire in modo flessibile ai differenti profili di requisiti e stabilire le condizioni poste alle qualifiche professionali e all'infrastruttura. In questo senso gli assicuratori hanno già oggi la possibilità di concludere contratti di consegna con negozi a libero servizio.
Risposta del Consiglio federale.