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09.3897 · Mozione · 2009-09-24

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione in modo che le autorità fiscali cantonali siano dotate degli stessi diritti per la corretta riscossione delle imposte su reddito, sostanza, utili e capitale di cui le autorità fiscali estere beneficeranno in futuro in virtù delle rivedute convenzioni contro la doppia imposizione conformemente alla decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009.

Al riguardo, il segreto bancario non deve essere soppresso. Una modifica dell'articolo 47 della legge sulle banche non è oggetto della presente mozione. La tutela della sfera privata dei contribuenti onesti deve essere preservata integralmente.

Begründung

Con la ratifica delle nuove convenzioni contro la doppia imposizione, la Svizzera presta assistenza amministrativa alle autorità fiscali estere in caso di sospetto fondato di sottrazione d'imposta. Ne risulta una disparità di trattamento nei confronti delle autorità fiscali cantonali. Le autorità fiscali svizzere devono tuttavia essere dotate delle stesse possibilità d'indagine delle autorità fiscali estere. Questo significa che in caso di sospetto fondato di sottrazione d'imposta le autorità fiscali cantonali possono anch'esse esigere di consultare i dati dei clienti delle banche e di altri intermediari finanziari per le imposte che rientrano nel loro ambito di competenze. Tenuto conto dei limiti imposti dagli accordi internazionali, questa possibilità deve valere indipendentemente dal fatto che il denaro sia depositato presso banche e altri intermediari finanziari svizzeri o esteri.

Il motivo principale per cui in Svizzera si sia negato alle autorità fiscali - anche in caso di sospetto fondato di sottrazione d'imposta - l'accesso alle informazioni dei clienti bancari, risiede nel fatto che perlopiù si partiva dal presupposto che questa situazione portasse al nostro Paese benefici economici maggiori rispetto ai danni subiti dal fisco, grazie all'attrattiva che questo sistema esercita in particolare sugli investitori esteri.

Con l'integrazione dello standard dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE nelle convenzioni contra la doppia imposizione (CDI) svizzere decisa dal Consiglio federale in data 13 marzo 2009, questa argomentazione viene ora a cadere.

Non vi è pertanto più alcun motivo per continuare a negare alle autorità fiscali svizzere l'accesso a informazioni bancarie in caso di sospetto fondato di sottrazione d'imposta.

Una simile modifica del diritto svizzero impedirebbe anche che sul piano internazionale la Svizzera si limiti solo a concedere assistenza amministrativa in caso di sospetto di sottrazione d'imposta, senza che possa ottenere in cambio la stessa assistenza. Infatti, se la Svizzera non modifica il suo diritto in questo senso, come richiesto nella presente mozione, essa non può chiedere assistenza amministrativa perché le CDI impostate secondo lo standard dell'OCSE non consentirebbero alla Svizzera di esigere da uno Stato partner informazioni che le autorità fiscali svizzere non potrebbero procurarsi nemmeno presso i loro contribuenti.

Un adeguamento delle competenze delle autorità fiscali svizzere a quelle delle autorità fiscali estere potrebbe essere eventualmente collegato a un'unica autodenuncia esente da pena, combinata con un obbligo al ricupero d'imposta ridotto o un'amnistia unica per i redditi dei capitali assoggettati all'imposta preventiva e per i redditi di capitali esenti da tale imposta fino alla fine del 2009 in ragione del cosiddetto privilegio del libretto di risparmio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'autrice della mozione afferma di voler mantenere intatti il segreto bancario generale e la protezione della sfera privata. La modifica richiesta riguarda il segreto bancario dal profilo fiscale.

2. Secondo il diritto vigente una banca non può far valere il segreto bancario per il proprio obbligo fiscale (imposta sull'utile, imposta sul valore aggiunto, imposta preventiva ecc.). Essa ha gli stessi diritti e doveri delle altre imprese. Il segreto bancario riguarda l'obbligo delle banche di fornire informazioni alle autorità fiscali. Le leggi tributarie statuiscono un obbligo fondamentale dei terzi d'informare, ammettono però un'eccezione per il segreto professionale, tutelato dalla legge. Il segreto bancario tuttavia non ha validità assoluta. Nell'ambito delle imposte riscosse dai cantoni, le autorità penali hanno la possibilità di revocarlo in caso di frode fiscale. Se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ad effettuare inchieste particolari (art. 190 LIFD), per lo svolgimento delle quali non vige il segreto bancario. Per le imposte riscosse dalla Confederazione (imposta sul valore aggiunto, imposta preventiva), in caso di sospetta sottrazione d'imposta il segreto bancario può essere revocato, pur mantenendo inalterato il principio della proporzionalità. Attualmente esiste quindi già la possibilità di accedere ai dati nel caso di determinati reati fiscali.

3. Con l'adozione dello standard dell'OCSE nelle convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) stipulate dalla Svizzera si modificano le possibilità a disposizione delle autorità fiscali estere di accedere ai dati. Se finora l'accesso era limitato alla frode fiscale e simili, in futuro l'assistenza amministrativa sarà possibile per ogni caso avente rilevanza fiscale, e quindi anche per casi di sospetto di sottrazione d'imposta e ai fini dell'assoggettamento. Tuttavia l'accesso è limitato e disciplinato dettagliatamente dalle CDI. L'assistenza amministrativa è concessa esclusivamente su domanda e in singoli casi, quindi né in modo spontaneo né automaticamente. È esclusa la ricerca indiscriminata di prove ("fishing expeditions"). La domanda deve essere presentata per scritto e deve dimostrare che le informazioni sono fiscalmente rilevanti. Il contribuente e il detentore delle informazioni (banca) devono essere identificati chiaramente (sono escluse domande collettive). Le decisioni dell'AFC concernenti l'assistenza amministrativa sono sottoposte a esame giudiziario. È corretto affermare che in questo modo le possibilità a disposizione delle autorità fiscali estere differiscono da quelle delle autorità svizzere.

4. Sotto il profilo puramente fiscale in un primo momento non si intravedono ragioni oggettive che possano giustificare questa disparità di trattamento. Tuttavia, alla luce delle peculiarità svizzere, questa distinzione è ampiamente giustificata. Infatti, le autorità sono in grado di ottenere informazioni rilevanti ai fini della tassazione grazie al rapporto di vicinanza tra l'Amministrazione delle contribuzioni e il contribuente. Le autorità tributarie godono inoltre di un ampio diritto d'informazione nei confronti sia dei contribuenti sia di terzi. L'obbligo del contribuente di collaborare può essere fatto valere tramite la minaccia di una multa; se ciononostante le informazioni necessarie non vengono rese note, gli elementi imponibili possono essere determinati d'ufficio. Questi fattori, uniti a un buon clima fiscale, fanno sì che l'obbligo di collaborare in genere sia ampiamente rispettato. Pertanto, non vi è la certezza che estendendo il diritto di consultazione delle autorità fiscali si otterrebbe un gettito maggiore o più giustizia fiscale.

In particolare la tassazione d'ufficio può essere altrettanto efficace dell'impiego di mezzi di coercizione; lo è molto nell'ambito della tassazione ordinaria. Anche se i mezzi coercitivi permetterebbero di ricavare ulteriori elementi fiscali, è dubbio che gli oneri legati all'avvio di un procedimento per sottrazione d'imposta e alle misure coercitive siano giustificati a fronte del numero di tassazioni operate discrezionalmente.

5. L'adozione dello standard dell'OCSE costituisce per la Svizzera un passo importante nei rapporti con gli Stati partner. Queste disposizioni non rappresentano tuttavia un pregiudizio per il diritto nazionale. La Svizzera può infatti disciplinare autonomamente l'accesso delle proprie autorità fiscali ai dati bancari. Nell'ambito delle decisioni di principio concernenti l'assistenza amministrativa, il Consiglio federale ha assicurato che esse non comporteranno cambiamenti per le persone residenti in Svizzera. Prestazioni statali funzionanti, un basso carico fiscale, la legittimazione per democrazia diretta delle imposte e delle uscite dello Stato nonché un buon rapporto tra contribuenti e amministrazione sono fattori che influiscono in modo positivo sulla collaborazione dei contribuenti, e che sono ben più importanti rispetto alla possibilità di accedere a informazioni bancarie.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.