09.3898 · Interpellanza · 2009-09-25
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Dal mese di agosto del 2008 la Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) propone ai grandi istituti finanziari come fondi d'investimento, banche, assicurazioni o casse pensioni una piattaforma chiamata Swiss Block attraverso la quale essi possono negoziare titoli svizzeri in grossi blocchi al di fuori del libro pubblico degli ordini. Con l'assoluta anonimità e prezzi vantaggiosi la borsa pubblicizza esplicitamente queste cosiddette "dark pools". A causa della mancanza di trasparenza, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti le "dark pools" subiscono viepiù la pressione delle autorità di vigilanza FSA e SEC.
Al riguardo il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Come giudica il governo sotto il profilo giuridico ed economico le prestazioni di servizi della piattaforma Swiss Block offerte da SIX Swiss Exchange agli investitori istituzionali?
2. Condivide le preoccupazioni delle autorità di vigilanza estere, secondo le quali le "dark pools" sono difficilmente compatibili con le esigenze in fatto di trasparenza, parità di trattamento e correttezza di una piazza borsistica?
3. Swiss Block non contraddice l'articolo 5 della legge sulle borse (LBVM) e la condizione ivi formulata secondo cui "la borsa deve garantire la pubblicazione di tutte le indicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari"?
4. Il Consiglio federale ritiene che sia necessario intervenire effettivamente o sul piano legislativo, per tutelare - tra le altre cose - i diritti degli altri partecipanti al mercato e la buona reputazione della piazza finanziaria e borsistica svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Swiss Block è una prestazione di servizi di SIX Swiss Exchange, che dal 2007 offre ai partecipanti al mercato una "dark pool" (o "dark liquidity pool") per il commercio di grossi blocchi di azioni svizzere comprese nell'indice SMI. Una "dark pool" è un libro degli ordini tenuto separatamente e non accessibile al pubblico in cui grandi blocchi di azioni vengono automaticamente armonizzati e negoziati in modo anonimo e discreto. Con tali libri degli ordini non accessibili al pubblico si impedisce che il commercio in blocco influisca sulla determinazione del prezzo di mercato. Swiss Block è stata già gestita a Londra dall'ex filiale di SIX Swiss Exchange, SWX Europe, ed era stata autorizzata e sorvegliata dalla Financial Services Authority (FSA) britannica. Anche altre piattaforme di negoziazione europee, concorrenti di SIX Swiss Exchange, impiegano "dark pools" simili.
I partecipanti alla borsa hanno sempre effettuato in modo bilaterale - e legale - transazioni di una certa entità fuori dal mercato borsistico (le cosiddette transazioni "off-order-book"). Queste devono essere annunciate a SIX Swiss Exchange. Riguardo alle richieste di transazioni relative a blocchi di azioni - che per la maggior parte avvenivano telefonicamente - circolavano tuttavia rapidamente delle voci. Se i grossi ordini venissero iscritti nel libro pubblico degli ordini, di regola ciò influirebbe sui prezzi. Con Swiss Block si evitano questi effetti negativi. Le "dark pools" non rappresentano però una novità a livello funzionale. La novità di Swiss Block consiste unicamente nella possibilità di effettuare queste transazioni automaticamente, in modo completamente elettronico e soprattutto anonimo su una piattaforma separata. La controparte non deve essere cercata bilateralmente, i prezzi sono stabiliti e la transazione non influisce sul corso della borsa. La determinazione del prezzo è data dal valore medio tra i prezzi di vendita e di acquisto fissati e si orienta al valore di riferimento del libro pubblico degli ordini. Anche per tali operazioni sono comunque disponibili i dati sulle transazioni per scopi di sorveglianza e vigilanza. Le conclusioni delle operazioni sono pubblicate immediatamente, esiste quindi una piena trasparenza sulle operazioni effettuate (art. 5 LBVM) e SIX Swiss Exchange ne garantisce costantemente la sorveglianza. Solo per quanto riguarda il periodo che precede l'effettuazione dell'operazione la trasparenza non corrisponde a quella del libro pubblico degli ordini, infatti i partecipanti alla borsa vengono informati esclusivamente sulla conclusione delle transazioni. Swiss Block corrisponde alla direttiva del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (art. 29 cpv. 2; direttiva 2004/39/CE MiFID, GU L 145 del 30 aprile 2004, pag. 1) nonché il suo regolamento (CE) n. 1287/2006 (art. 18 cpv. 1 lett. a; GU L 241 del 2 settembre 2006, pag. 1) e fa ricorso alla possibilità di rinunciare al regime di trasparenza pre-negoziazione in relazione al prezzo di riferimento ("MiFID reference price pre-trade transparency waiver").
La trasparenza delle negoziazioni all'interno di Swiss Block corrisponde quindi alle esigenze dell'articolo 5 LBVM e della MiFID.
2. Le "dark pools" perseguono gli stessi scopi delle transazioni "off-order-book", ovvero l'esecuzione di transazioni relative a blocchi di azioni a prezzi vantaggiosi con ripercussioni minime sul mercato. Per promuovere in particolare la concorrenza sui mercati di capitali, in Europa l'obbligo di trattare in borsa è stato abolito con l'entrata in vigore della MiFID. Con lo stesso intento sono stati autorizzati anche i sistemi di Multilateral Trading Facilites (MTG), disciplinati in modo meno severo, provocando una concorrenza ancora maggiore tra le piazze borsistiche. Mentre in Europa e negli Stati Uniti le "dark pools" vengono gestite internamente anche da banche di investimento, in Svizzera Swiss Block è proposta da SIX Swiss Exchange, che è sottoposta a regolamentazione e vigilata prudenzialmente dalla FINMA. Tutte le transazioni sono immediatamente visionabili dal servizio di vigilanza di SIX Swiss Exchange. La FINMA ha in ogni momento la possibilità di accedere a questi dati riguardanti le negoziazioni. Tutti gli strumenti di enforcement della LBVM e della LFINMA sono a disposizione per tali operazioni. Non si possono quindi muovere critiche a Swiss Block dal punto di vista delle autorità di vigilanza.
Per contro le "dark pools" gestite internamente da banche di investimento negli Stati Uniti e in Europa in parte non soddisfano le esigenze di trasparenza nelle negoziazioni. Perciò le autorità di vigilanza dei Paesi in questione considerano sempre più che la trasparenza post-transazione sia disciplinata in modo poco chiaro e che non sia garantita. In tal senso la critica contro queste "dark pools" delle banche di investimento è senz'altro giustificata. La situazione non è invece paragonabile a quella svizzera.
È attualmente in corso un'inchiesta concernente le "dark pools" nel quadro dello IOSCO (International Organization of Securities Commissions). Le valutazioni dei risultati non sono ancora disponibili. La FINMA segue e analizza costantemente gli sviluppi internazionali.
3. Vedi risposta al numero 1 (cap. 2 e 3) e al numero 2.
4. Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire effettivamente o sul piano legislativo fintanto che Swiss Block soddisfa le esigenze legali richieste in merito alla trasparenza sul commercio di valori mobiliari ed è gestita in seno a SIX Swiss Exchange, a sua volta regolamentata.
Risposta del Consiglio federale.