09.3902 · Interpellanza · 2009-09-25
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Con lettera del 31 agosto 2009 la Posta ha comunicato agli editori le nuove tariffe e condizioni valide a partire dal 1° gennaio 2010 per il trasporto di giornali. I nuovi prezzi saranno applicati su riserva dell'autorizzazione o del parere del consiglio di amministrazione della Posta, del DATEC e del sorvegliante dei prezzi.
L'aumento delle tariffe basate sulla quantità, da 7,8 centesimi a 10,8 centesimi, significa concretamente un rialzo del prezzo del 38 per cento, inasprito ulteriormente da un supplemento di rincaro pari al 2 per cento. Grazie alle tariffe basate sul peso non (ancora) adeguate, al momento è possibile relativizzare tale aumento. L'accumulo degli adeguamenti dei prezzi significa comunque per molte testate associative un aumento complessivo pari a oltre il 26 per cento. Si tratta di un rialzo insostenibile sotto il profilo economico e contrario alla volontà del Parlamento di promuovere questo tipo di stampa.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. In quale misura la Posta può decidere un aumento delle tariffe per il trasporto di giornali senza violare il principio dell'equità dei prezzi, secondo l'articolo 2 capoverso 2 LPO?
2. Il Consiglio federale interverrà per impedire questi aumenti del 38 per cento delle tariffe basate sulla quantità per la stampa associativa a vari livelli, insostenibili sotto il profilo economico?
3. Il Consiglio federale è disposto a raccomandare al DATEC la sospensione degli aumenti fino allo scadere degli attuali termini o, addirittura, fino alla fine della revisione della legislazione postale in corso?
4. Il Consiglio federale prevede una base costituzionale per il promovimento diretto della stampa?
5. Se ciò non fosse il caso, quali soluzioni propone per promuovere, dopo il 2014, la stampa locale e regionale nonché la stampa associativa, importanti garanti della nostra democrazia?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La determinazione dei prezzi per il trasporto di quotidiani e riviste spetta in linea di massima alla Posta. La legge sulle poste prevede varie condizioni che l'azienda deve rispettare nel quadro della determinazione di nuove tariffe. In primo luogo, la Posta è tenuta a stabilire i prezzi delle sue prestazioni secondo principi commerciali (art. 14 cpv. 1 della legge sulle poste, LPO; RS 783.0). Nell'ambito del servizio universale, la Posta deve inoltre recapitare giornali e periodici secondo principi uniformi e a prezzi indipendenti dalla distanza (art. 15 cpv. 1 LPO) nonché equi (art. 2 cpv. 2 LPO). Le tariffe sono considerate adeguate se corrispondono al principio sancito all'articolo 92 della Costituzione federale, secondo cui il prezzo dei servizi postali deve essere ragionevole. Stando alle spiegazioni fornite dal Consiglio federale nel messaggio, le tariffe della Posta devono sempre cercare di raggiungere un rapporto equilibrato fra il prezzo chiesto e la qualità offerta (messaggio concernente la nuova legge sulle poste del 10 giugno 1996, FF 1996 III 1141, 1170).
La Posta è inoltre tenuta a sottoporre al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), per approvazione, i prezzi applicati alle testate sovvenzionate (stampa locale, regionale e associativa). Nel quadro della procedura di approvazione, il DATEC esamina anche l'adeguatezza dei prezzi, ai sensi di quanto precede. Considerato che la copertura dei costi dipende da fattori in continuo mutamento, non è possibile stabilire in modo astratto un aumento dei prezzi adeguato, come richiesto dall'autore dell'interpellanza.
2./3. Le domande 2 e 3 si riferiscono agli aumenti delle tariffe per il trasporto di giornali annunciato dalla Posta Svizzera nell'autunno 2009. Gli aumenti interessano in linea di massima tutti i giornali e le riviste. La Posta, facendo valere una sottocopertura dei costi, intende tuttavia aumentare in modo più marcato i prezzi per il recapito di quotidiani e settimanali sovvenzionati (stampa regionale, locale e associativa).
Se la Posta decide di adeguare le tariffe per il trasporto della stampa sovvenzionata, i nuovi prezzi devono essere sottoposti per approvazione al DATEC. Il Dipartimento esamina l'adeguatezza delle tariffe inoltrate e, prima di decidere, consulta anche il sorvegliante dei prezzi. Le tariffe per il recapito dei giornali non sovvenzionati sono controllate dal sorvegliante dei prezzi nel quadro delle sue attività ordinarie.
In relazione alle nuove tariffe, annunciate il 31 agosto 2009, la Posta ha informato il DATEC che erano previste ulteriori trattative sugli adeguamenti dei prezzi con le editorie e le associazioni interessate. Tali trattative si concluderanno probabilmente nelle prossime settimane. Non appena sarà fatta chiarezza sugli aumenti dei prezzi richiesti, il DATEC avvierà la relativa procedura di approvazione. Fino al termine della procedura, il Consiglio federale non può esprimersi sulla questione.
4. Nel 2005 il Parlamento ha respinto l'introduzione di un articolo costituzionale per il promovimento diretto della stampa proposta. Anche il Consiglio federale si era espresso contro la strategia di promovimento della stampa allora proposta. Fino ad oggi, il Parlamento non ha conferito al Consiglio federale il mandato di riesaminare la possibilità di promuovere direttamente la stampa e l'introduzione della relativa base costituzionale.
5. Nel 2007 il Parlamento ha deciso di continuare a promuovere indirettamente la stampa erogando delle sovvenzioni. Nel disegno di legge sulle poste, attualmente oggetto di deliberazioni in seno al Consiglio degli Stati, il Consiglio federale propone di limitare la durata delle attuali sovvenzioni indirette. Esso riconosce l'importante funzione dei media, in particolare della stampa, per la formazione della volontà democratica. Nel 2010, nel quadro della discussione sul rapporto presentato dal Consiglio federale in adempimento del postulato Fehr Hans-Jürg 09.3629, "Mantenere la pluralità della stampa", il Parlamento avrà la possibilità esprimersi in merito.
Risposta del Consiglio federale.