Controllo delle partecipazioni in centrali elettriche estere da parte di imprese di approvvigionamento di energia con sede in Svizzera
09.3907 · Mozione · 2009-09-25
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La legislazione in materia di approvvigionamento energetico va integrata come segue: le partecipazioni di imprese di approvvigionamento energetico con sede in Svizzera in centrali elettriche estere sono soggette all'obbligo di notifica e a un controllo. Tale controllo è volto a garantire che, con la partecipazione in centrali estere, siano soddisfatti gli obiettivi di un "approvvigionamento energetico ecologico" e di un "impiego razionale dell'energia" (cfr. art. 89 Cost. e art. 1 LEne).
Begründung
L'approvvigionamento di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili sul lungo periodo è un obiettivo incontestato dell'economia elvetica. Benché tale obiettivo sia fissato nella Costituzione e nella legge sull'energia, non viene perseguito in modo sistematico dalle imprese energetiche con sede in Svizzera. Nei mesi scorsi è emerso in modo sempre più palese che, in vista di partecipazioni in centrali estere a gas e a carbone, le citate imprese eludono addirittura di proposito i principi guida della politica energetica nazionale e della politica climatica internazionale. Il legislatore deve pertanto provvedere affinché, tramite un controllo sulle partecipazioni, venga rafforzata la posizione delle imprese che orientano la propria strategia di partecipazione alle energie rinnovabili e che, nell'acquistare energia elettrica all'estero, danno la priorità all'impiego razionale ed ecologico dell'energia. L'introduzione di un controllo sulle partecipazioni, che è volto a garantire un approvvigionamento in energia elettrica al servizio della collettività, contrasta con le strategie aziendali egoistiche perseguite dalle maggiori imprese energetiche svizzere.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non può né disciplinare né impedire gli investimenti effettuati all'estero da imprese di approvvigionamento elettrico svizzere. Tali investimenti sono frutto di decisioni strategiche prese dalle aziende, i cui proprietari sono per lo più cantoni, città e comuni. Diversamente dalla Confederazione, questi ultimi possono far valere i propri diritti di proprietari già oggi e sfruttare il margine di manovra disponibile per impedire, laddove necessario, simili investimenti.
In Svizzera, le emissioni di CO2 prodotte da centrali termiche che sfruttano vettori fossili devono essere interamente compensate. Anche l'UE persegue obiettivi ambiziosi in materia di riduzione dei gas ad effetto serra e, entro il 2020, intende ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20 per cento rispetto al 1990. Per raggiungere questo traguardo, occorrerà tra l'altro rendere più severo il sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS). Stando alla proposta della Commissione e del Parlamento UE, questa misura interesserebbe anche il settore elettrico, che primo tra tutti, dovrebbe acquisire tutti i diritti di emissione nel quadro di una procedura d'asta (fatte salve alcune eccezioni).
La decisione di effettuare investimenti, e la valutazione dei relativi rischi, spettano alle aziende elettriche stesse nonché ai loro proprietari. L'emanazione di un divieto d'investimento all'estero metterebbe in forse il diritto costituzionale della libertà di commercio. Poiché, per giunta, il diritto UE vigente è rispettato, a giudizio del Consiglio federale la presente mozione viola il principio di proporzionalità e va respinta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.