09.3922 · Interpellanza · 2009-09-25
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La falsificazione dei risultati scientifici, attraverso la manipolazione dei dati e l'intromissione di terze persone, lascerebbe presupporre che i controlli interni al Politecnico federale di Zurigo (PFZ) non funzionano come dovrebbero in tutte le fasi della ricerca.
1. Il Consiglio federale è disposto a far controllare da periti esterni indipendenti la garanzia della qualità della ricerca del PFZ?
2. Per quanto riguarda la sponsorizzazione di ricerche scientifiche come quelle regolarmente commissionate al PFZ da aziende quali Axpo o dall'industria del gas naturale, è disposto a emanare o a far attuare direttive affinché sia garantita in misura adeguata l'oggettività e la considerazione di tutte le conseguenze e di tutti i rischi per le persone e l'ambiente - e non soltanto di quelli oggetto di una scelta arbitraria?
Stellungnahme des Bundesrates
L'osservanza della buona prassi scientifica e la salvaguardia dell'integrità della ricerca scientifica incombono in primo luogo agli scienziati stessi chiamati, tra l'altro, a fare professione di onestà intellettuale e di responsabilità personale e ad attenersi alle regole di condotta etica. È inoltre compito delle istituzioni di ricerca creare un contesto che favorisca il lavoro responsabile.
1. Al PF di Zurigo, oggetto della presente interpellanza, la qualità della ricerca, come intesa secondo la buona prassi scientifica, è controllata a tre livelli: a livello dei gruppi di ricerca, a livello di istituzione e a livello di comunità scientifica.
Al primo livello, il controllo della qualità della ricerca incombe principalmente ai responsabili dei gruppi di ricerca. Per sostenerli in questo compito, il PF di Zurigo ha adottato i provvedimenti che rientrano nella prassi comune a livello internazionale delle istituzioni di ricerca per salvaguardare l'integrità della ricerca. Tra questi figurano in particolare l'adozione delle direttive sull'integrità nella ricerca, l'emanazione di istruzioni sulla gestione delle segnalazioni di comportamenti giuridicamente e eticamente scorretti e l'istituzione di un servizio di notifica indipendente cui possono essere inoltrate le segnalazioni. Anche il consiglio dei PF dispone di un servizio di notifica indipendente, incaricato di trattare in via sussidiaria le segnalazioni dei membri del settore dei PF.
Il secondo livello della garanzia della qualità è costituito dal controllo da parte dell'istituzione. Il PF di Zurigo assicura questo controllo sottoponendo i dipartimenti a scadenze regolari a audit scientifici condotti da gruppi di esperti internazionali indipendenti. Questi audit vertono in particolare su aspetti inerenti all'orientamento strategico e alla qualità della ricerca nel raffronto internazionale. In questo modo il PF di Zurigo adempie l'articolo 10a della legge sui PF ("I PF verificano periodicamente ai sensi della legislazione sull'aiuto alle università la qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi e provvedono a garantire la qualità a lungo termine").
Il terzo livello di garanzia della qualità della ricerca è assicurato dalla comunità scientifica stessa. I risultati delle ricerche vengono pubblicati nelle riviste scientifiche e sono pertanto sottoposti, prima della loro pubblicazione, a un rigoroso processo peritale da parte di esperti internazionali, competenti e indipendenti. Gli esperimenti condotti nel quadro dei lavori di ricerca pubblicati possono essere riprodotti e verificati in tutto il mondo.
Il recente caso di frode scientifica scoperto al PF di Zurigo dimostra che il controllo da parte della comunità internazionale di ricercatori ha funzionato e che il PF di Zurigo dispone degli strumenti necessari per fare luce sui casi di sospetta falsificazione dei dati.
2. La collaborazione del settore dei PF con l'industria è auspicata e rientra nel mandato di prestazione (obiettivo 3), approvato dalle Camere federali, che il Consiglio federale conferisce al settore dei PF in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 della legge sui PF. Tutti i progetti di ricerca con partecipazione finanziaria di terzi sottostanno a regole contrattuali che devono adempiere le direttive interne sui contratti di ricerca del PF di Zurigo. In questo modo sono garantiti la libertà di ricerca e i diritti di pubblicazione dei ricercatori del PF di Zurigo. I contenuti dei contratti di ricerca devono essere in sintonia con i compiti conferiti per legge al PF di Zurigo (art. 2 legge sui PF). Questo permette di evitare qualsiasi dipendenza dalla fonte di finanziamento. I contratti di sponsorizzazione prevedono unicamente che lo sponsor sia informato dei risultati della ricerca.
I servizi di notifica menzionati in precedenza consentono anche ai membri del PF di Zurigo di denunciare eventuali irregolarità. Il PF di Zurigo e, a seconda del caso, il Consiglio dei PF sono obbligati a fare luce sui casi denunciati e ad adottare le necessarie misure.
Il Consiglio federale ritiene gli strumenti di cui dispone il PF di Zurigo per garantire la qualità della ricerca e l'indipendenza della ricerca siano sufficienti e non vede alcuna necessità di intervenire nei meccanismi di controllo interni o di emanare ulteriori direttive.
Risposta del Consiglio federale.