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09.3923 · Mozione · 2009-09-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di completare le disposizioni legali in modo tale che i rischi sistemici legati al commercio di derivati dell'energia rimangano sotto controllo. Gli eccessivi costi di transazione dei derivati dell'energia non dovranno comportare rischi di blackout o di aumenti delle tariffe per i consumatori. Il Consiglio federale dovrà disciplinare in particolare i seguenti aspetti:

1. la competenza per la sorveglianza delle transazioni a termine e del commercio di derivati nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda l'elettricità;

2. la copertura sicura delle transazioni a termine attraverso le capacità reali dei fornitori (ad es. impedendo le vendite allo scoperto nel settore dell'elettricità);

3. l'adeguamento della copertura del capitale proprio degli attori del mercato sulla base dei rischi incorsi;

4. la regolamentazione dei bonus concessi agli operatori, in particolare attraverso la soppressione degli incentivi asimmetrici ("privatizzazione dei benefici, trasferimento delle perdite allo Stato ai clienti vincolati").

5. l'impedimento del "churning" (eccessiva ripetizione delle transazioni al fine di generare commissioni di borsa);

6. la gestione del rischio conforme ai rischi incorsi;

7. il coordinamento tra l'autorità di vigilanza svizzera e le autorità dell'Unione europea.

Begründung

Il settore bancario ha mostrato che l'impiego di transazioni a effetto leva associato alla partecipazione degli operatori agli utili (bonus) ha fortemente accresciuto i rischi sistemici. Lo Stato è dovuto intervenire per aiutare importanti attori finanziari e l'economia nel suo insieme ha subito gravi danni. Dal caso dell'impresa Enron, occorre prendere atto del fatto che anche nel commercio energetico di transazioni a effetto leva e a termine sono in gioco importi miliardari. Nel settore elettrico, senza un'adeguata vigilanza e nel caso in cui non venissero coperte le promesse di prestazione, potrebbero sorgere anche rischi di approvvigionamento. Nel frattempo, le imprese svizzere hanno raggiunto in questo settore volumi contrattuali di circa 100 miliardi di franchi ("Sonntagszeitung" del 16 agosto 2009). Per alcune di esse, l'esposizione al rischio è alta rispetto al capitale proprio posseduto. È inoltre difficile avere una visione d'insieme della situazione. Si impongono, pertanto, una maggiore trasparenza, un aumento del capitale proprio soggiacente e una limitazione dei rischi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le competenze in materia di vigilanza per quanto riguarda i prodotti scambiati in borsa (derivati regolamentati) sono definite a livello nazionale e internazionale dalle leggi sulle borse e dalle autorità di vigilanza (ad es. la FINMA). Le transazioni "over-the-counter" (OTC), ovvero i derivati non regolamentati, non rientrano tuttavia tra i valori mobiliari secondo l'articolo 2 lettera a della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM) e, di conseguenza, non solo regolati e sorvegliati direttamente dall'autorità di vigilanza. Le operazioni bilaterali fuori borsa (OTC) degli operatori svizzeri del settore energetico sono significative e superano nettamente per volumi d'affari e valori dei contratti le transazioni concluse nelle borse.

L'attività commerciale degli operatori finanziari svizzeri non regolamentati del settore energetico (soprattutto in quello dell'energia elettrica) deve servire nella maggior parte dei casi ai fini di un'ampia copertura del rischio. In caso contrario, la FINMA sottopone l'operatore del settore energetico alla propria vigilanza. Gli operatori che agiscono per conto della clientela (e che hanno come minimo un cliente) sottostanno in ogni caso alla vigilanza della FINMA.

Anche gli operatori svizzeri del settore energetico con status di commercianti di valori mobiliari sottostanno a tale vigilanza. Da una parte, essi devono soddisfare gli standard minimi secondo la circolare FINMA relativa al sistema di remunerazione (attualmente oggetto di indagine conoscitiva) e, dall'altra, devono rispettare le norme di comportamento contemplate nell'articolo 11 della LBVM (nel caso degli operatori che agiscono per conto della clientela) e le norme relative alle regole di mercato contemplate nella circolare FINMA 2008/38. L'eccessiva ripetizione delle transazioni al fine di generare commissioni di borsa (churning) viola gravemente gli obblighi di diligenza e di lealtà contemplati nell'articolo 11 LBVM e viene pertanto sanzionata dalla FINMA. Gli operatori svizzeri regolamentati del settore energetico, in particolare di quello dell'energia elettrica, devono soddisfare costantemente le condizioni di autorizzazione secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettere a-d. Tra queste rientra anche l'obbligo di garantire un'adeguata gestione del rischio.

Gli operatori svizzeri del settore energetico operano in un mercato internazionale che deve essere disciplinato anche delle norme internazionali ("level playing field"). L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari segue attentamente gli sviluppi internazionali e sorveglia anche il rispetto delle regolamentazioni in numerosi settori. Per evitare che si possa trarre vantaggio dalle differenze esistenti tra le normative di diversi Stati ("regulatory arbitrage"), la regolamentazione svizzera deve essere adeguata agli standard internazionali.

Va sottolineato che occorre fare una distinzione tra i rischi sistemici per l'approvvigionamento di energia elettrica e i rischi sistemici per la piazza finanziaria svizzera. I dati attuali e le basi giuridiche in vigore non permettono di rispondere alla questione dei rischi sistemici dell'approvvigionamento di energia elettrica. Deve essere ancora chiarito se nel mercato dei derivati dell'energia sussiste un rischio sistemico o se vi sono solo rischi minori di prezzo di mercato e di reputazione a livello di singole aziende. Il Consiglio federale non si puó esprimere in via definitiva senza disporre di una base scientifica. In caso di accoglimento della mozione da parte della Camera prioritaria, il Consiglio federale presenterà una proposta di modifica alla seconda Camera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.