09.3924 · Mozione · 2009-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di inserire nelle leggi di procedura amministrativa e di procedura giudiziaria amministrativa le disposizioni seguenti:
In procedure complesse di autorizzazione, una volta concluso lo scambio di lettere o l'assunzione delle prove, le autorità amministrative e quelle giudiziarie amministrative comunicano alle parti un termine entro il quale sarà presa una decisione.
Begründung
Le leggi procedurali federali non prevedono alcun termine o scadenza vincolante per le decisioni giudiziarie. Di conseguenza, le parti in causa non possono prevedere entro quando il giudice emanerà la sentenza. L'introduzione di uno scadenzario all'inizio della procedura e la definizione di una possibile data di decisione rafforzerebbero la fiducia della popolazione nelle autorità e l'affidabilità della procedura.
Contesto: l'articolo 6 della legge bernese di coordinamento (LCoord) prevede, dal 1995, che nelle procedure complesse vengano fissati termini e uno scadenzario. Tale normativa è risultata molto efficace:
Art. Compiti dell'autorità direttiva
Cpv. 1
L'autorità direttiva ...
Cpv. 2
All'inizio della procedura, l'autorità direttiva fissa, all'attenzione dei partecipanti nonché delle autorità e dei servizi specializzati interessati, almeno:
a. la procedura principale;
b. la persona responsabile della conduzione della procedura;
c. le procedure da integrare nella decisione globale;
d. le altre procedure da coordinare che, in virtù del diritto federale, non possono essere integrate nella decisione globale e
e. lo scadenzario.
Cpv. 3
...
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La questione dell'accelerazione delle procedure amministrative e giudiziarie mediante la fissazione di termini vincolanti è già stata oggetto di diversi interventi parlamentari. Per quanto concerne la procedura giudiziaria, vanno menzionati in particolare la mozione Vischer 04.3278, tolta di ruolo, e l'iniziativa parlamentare Rutschmann 08.424, a cui non è stato dato seguito (Boll. Uff. 2009 N 933). In materia di procedure d'autorizzazione di diritto economico, il postulato Wicki 06.3888 e il postulato del gruppo popolare democratico 06.3732 sono stati accolti dal Consiglio interessato; i lavori di attuazione sono ancora in corso.
La presente mozione riguarda procedure di autorizzazione complesse di diritto amministrativo. Il suo autore chiede che le rispettive autorità amministrative e giudiziarie comunichino alle parti, caso per caso, un termine entro il quale sarà emanata una decisione. Tale proposta impone le osservazioni seguenti:
Per le procedure complesse di autorizzazione che riguardano grandi progetti d'incidenza territoriale e in cui più decisioni sono accentrate presso un'autorità direttiva si applica la legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071). Con tale legge, è stata introdotta all'articolo 62c della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010) una base legale per la fissazione di termini. In base ad essa il Consiglio federale stabilisce un termine per decidere sulle procedure di approvazione dei piani di costruzione e degli impianti. Se uno di questi termini non può essere rispettato, l'autorità direttiva informa il richiedente indicandogli i motivi e il termine entro il quale la decisione sarà presa. Secondo tale soluzione, il Consiglio federale definisce i corrispondenti termini per la decisione tenendo conto delle peculiarità specifiche al progetto. Il Consiglio federale ha trasposto tale principio nelle rispettive ordinanze speciali corrispondenti agli ambiti in questione. Il legislatore ha disciplinato in maniera uniforme la "sanzione" in caso di mancato rispetto del termine, in particolare l'obbligo per l'autorità di comunicare al richiedente i motivi alla base della decisione. Inoltre, l'articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700) impone ai cantoni di stabilire i termini per le procedure necessarie a erigere, trasformare, mutare di destinazione edifici e impianti e di disciplinarne gli effetti. Inoltre, l'ordinanza del 17 novembre 1999 concernente termini ordinatori per l'esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell'economia (RS 172.010.14) contiene diverse disposizioni che fissano termini, che lasciano alle autorità un certo margine di manovra per un esame caso per caso. L'articolo 3 capoverso 1 lettera c prevede la comunicazione di uno scadenzario in caso di procedure complesse.
Per le procedure complesse di autorizzazione per costruzioni e impianti, su di cui si concentra in particolare la presente mozione, e per le procedure complesse di diritto economico vi sono pertanto già diversi termini di trattamento sia a livello di prima istanza sia sul piano federale. Secondo il Consiglio federale, il fatto di sancire ulteriormente nella legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) l'obbligo, per le autorità amministrative, di comunicare un termine di decisione in caso di procedure complesse d'autorizzazione non comporta alcun vantaggio supplementare per le parti, anzi crea problemi di delimitazione e di interpretazione.
Per quanto concerne il trattamento dei ricorsi da parte del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale, il Consiglio federale ritiene che l'esecuzione delle procedure giudiziarie entro un termine adeguato sia un'esigenza importante, sancita anche nella Costituzione (art. 29 cpv. 1 Cost.). Tuttavia, a suo avviso, obbligare i tribunali della Confederazione, in caso di procedure complesse di autorizzazione, a comunicare alle parti i termini di decisione, una volta concluso lo scambio di lettere o la procedura di assunzione delle prove, o a stabilire scadenzari vincolanti già all'inizio della procedura, non rappresenta uno strumento adeguato per accelerare le procedure, per i motivi seguenti:
L'obbligo di fissare e comunicare termini alle parti impone certamente alle autorità una certa disciplina. Tuttavia, non è escluso che le autorità giudiziarie stabiliscano, nei confronti delle parti, termini piuttosto massimi che normali (in base alla durata media di procedure condotte correttamente), per poter disporre di un margine di manovra sufficiente per evadere il caso. Se vengono fissati termini massimi, vi è il rischio che vengano generalmente sfruttati appieno, a scapito dell'accelerazione delle procedure. Se ci si fonda sulla durata media delle procedure, vi è il rischio che i termini fissati non tengano sufficientemente conto delle procedure complesse. Inoltre, la possibilità di prevedere sanzioni in caso di superamento dei termini fissati, anche quelle sotto forma di obbligo di comunicare alle parti il motivo della decisione, è in contraddizione con l'indipendenza dei giudici.
Il Consiglio federale ritiene che misure interne ai tribunali (controllo di gestione, reporting, ed eventualmente termini interni) si prestino maggiormente a garantire un'esecuzione rapida delle procedure. Reputa inoltre che la trasparenza, nei confronti delle autorità di vigilanza, in merito all'andamento dell'attività sia più appropriata rispetto all'obbligo di comunicare alle parti un termine entro il quale sarà presa la decisione. L'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 giugno 2006 concernente i posti di giudice del Tribunale federale (RS 173.110.1) prevede già che il Tribunale federale istituisca una procedura di controllo gestionale che serve al Parlamento quale base per l'alta vigilanza. Ispirandosi a tale modello, anche il Tribunale amministrativo federale ha adottato provvedimenti corrispondenti. Inoltre, il Tribunale federale, in qualità di autorità di vigilanza, controlla periodicamente il disbrigo delle pratiche e l'andamento dell'attività presso il Tribunale amministrativo federale (regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale dell'11 settembre 2006; RS 173.110.132). I rapporti sulla gestione del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, accessibili al pubblico, forniscono informazioni in merito alla durata media delle procedure. Occorre infine osservare che la recente revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale ha semplificato e uniformato le procedure e i rimedi giuridici per tutta la giustizia amministrativa a livello federale.
Del resto, se in un singolo caso una procedura complessa d'autorizzazione o le rispettive procedure di ricorso dovessero protrarsi sproporzionatamente alla lunga, le parti possono interporre ricorso per denegata o ritardata giustizia o presentare una denuncia all'autorità di vigilanza.
Se la mozione dovesse essere accolta dal Consiglio prioritario, il Consiglio federale si riserva la possibilità di chiedere al secondo Consiglio di modificarla.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.