09.3933 · Interpellanza · 2009-09-25
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La legge sui lavoratori distaccati dispone la validità parziale dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale anche per le aziende con lavoratori distaccati con sede all'estero. In caso di infrazione dei CCL la commissione paritetica competente può condannare le imprese inadempienti a una pena convenzionale e al pagamento delle spese di controllo. Inoltre i datori di lavoro stranieri sono tenuti a corrispondere i contributi per le spese di esecuzione. In una sentenza definitiva del tribunale del lavoro di Ulm del 29 luglio 2009 si elude in modo determinante la legislazione svizzera in materia di lavoratori distaccati.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale non è anch'esso del parere che questa sentenza eluda in maniera determinante la legislazione svizzera sui lavoratori distaccati?
2. Quali provvedimenti intende adottare il Consiglio federale in considerazione del fatto che i giudici tedeschi, alla richiesta di pagamento di una pena convenzionale e delle spese di controllo, applicano il diritto tedesco? Ne consegue che le pene convenzionali e le spese di controllo non possono essere applicate in quanto, secondo il diritto tedesco, si presuppone un rapporto contrattuale o di obbligazione tra le parti, che non sussiste tra la commissione paritetica e le imprese inadempienti.
3. Quali provvedimenti intende adottare il Consiglio federale in considerazione del fatto che i giudici tedeschi sono giunti alla conclusione che anche applicando il diritto svizzero le richieste della commissione paritetica sono infondate? I giudici tedeschi ritengono infatti che i lavoratori tedeschi possano intraprendere le vie legali presso i tribunali tedeschi del lavoro per far valere le norme dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale svizzeri e quindi non sussisterebbe secondo loro alcun interesse da tutelare per l'applicazione delle richieste delle commissioni paritetiche.
4. Il Consiglio federale è dell'avviso che per le richieste delle commissioni paritetiche nei confronti delle aziende inadempienti si parli di un foro competente svizzero, prevedendo l'applicazione esclusiva del diritto svizzero?
5. Il Consiglio federale è dell'avviso che, secondo il diritto svizzero, sussistano sufficienti possibilità di assicurare l'attuazione delle richieste fatte alle aziende con lavoratori distaccati con sede all'estero?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Un tribunale estero può decidere, nell'ambito di un ordinamento giuridico normativo per questo tribunale, quale diritto viene applicato per la valutazione di una determinata fattispecie. Il Consiglio federale è consapevole della difficoltà di attuazione delle richieste inoltrate dalle commissioni paritetiche nei confronti delle imprese estere con lavoratori distaccati relative ai pagamenti di pene convenzionali e spese di controllo previsti dai contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale.
La questione relativa all'attuazione delle richieste nei confronti delle aziende estere con lavoratori distaccati è tra l'altro oggetto di un gruppo di lavoro trinazionale composto da esperti provenienti da Svizzera, Germania e Austria che si prefigge di semplificare lo scambio di servizi transfrontaliero. A tale riguardo, nell'ambito di colloqui bilaterali con la Svizzera, la Germania aveva proposto di trovare soluzioni comuni volte a migliorare l'applicazione delle richieste provenienti dalle commissioni paritetiche. Si prevede di avviare questi colloqui all'inizio del 2010.
3. È necessario effettuare una distinzione tra le richieste delle commissioni paritetiche e quelle dei singoli lavoratori. In base a quanto fissato nei CCL di obbligatorietà generale, le richieste delle commissioni paritetiche comprendono, per esempio, il pagamento delle spese d'esecuzione o delle pene convenzionali in sospeso. Le richieste dei singoli lavoratori, invece, riguardano le loro pretese personali nei confronti del datore di lavoro, come per esempio le richieste salariali.
I servizi competenti dell'amministrazione federale analizzeranno a fondo la motivazione della sentenza menzionata dall'autore dell'interpellanza e le eventuali possibilità di intervento.
Il Consiglio federale non è tuttavia in grado di influenzare le decisioni emesse da organi giudiziari, né in Svizzera né all'estero.
4. Le spese di esecuzione e le pene convenzionali che le aziende hanno l'obbligo di pagare alle commissioni paritetiche e che sono previste nei CCL di obbligatorietà generale sono delle pretese che si fondano su obbligazioni di diritto privato. In base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), le richieste sono in linea generale da presentare al foro competente per la sede del debitore, nella fattispecie dell'azienda con lavoratori distaccati.
5. Nel caso di problemi a livello di esecuzione delle richieste da parte delle commissioni paritetiche nei confronti di aziende con lavoratori distaccati, la legge sui lavoratori distaccati (art. 2 cpv. 2) prevede che le disposizioni disciplinate nei regolamenti dei singoli CCL di obbligatorietà generale nei quali le aziende sono obbligate a depositare una cauzione prima di avviare la loro attività, valgano anche per le aziende estere con lavoratori distaccati. Se un'azienda non adempie alle proprie obbligazioni (per es. il pagamento di una pena convenzionale pronunciata o di contributi alle spese di esecuzione), la commissione paritetica preposta può esigere la cauzione depositata.
Risposta del Consiglio federale.