09.3941 · Interpellanza · 2009-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il signor Anton Beivi, imputato nel processo contro gli Hells Angels, è affetto da una forma incurabile di mesotelioma. Una perizia dell'Istituto di medicina legale di Zurigo (IRM), datata 27 maggio 2009, stabilisce che la capacità dibattimentale non sussiste e non è recuperabile. All'imputato resta poco da vivere. Dopo aver preso visione della perizia dell'IRM, il giudice istruttore Zinglé si era detto disponibile ad archiviare il procedimento in corso contro Anton Beivi. Tuttavia non si è mai giunti a questo punto: la procuratrice federale Fauquex ha prima semplicemente ignorato la rispettiva richiesta scritta del giudice istruttore e in seguito ha negato la sospensione del procedimento.
L'articolo 29 capoverso 2 della Costituzione, l'articolo 6 CEDU ed esplicitamente l'articolo 14 paragrafo 3 lettera 3 Patto ONU II (RS 0.103.2) garantiscono all'imputato il diritto di partecipare al dibattimento condotto contro di lui. Il rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni e, di conseguenza, un procedimento conforme allo Stato di diritto sono assicurati solo se l'imputato ha effettivamente la possibilità di prendere parte al dibattimento.
L'incapacità dibattimentale continua e irreversibile dell'imputato costituisce evidentemente un presupposto negativo, ovvero un impedimento al procedimento. Nonostante la situazione sia chiara, la procuratrice federale Fauquex, in risposta ad una domanda riguardante un articolo su Anton Beivi, ha pubblicamente fatto sapere al giornale "Blick" che la questione dell'incapacità dibattimentale non ha nulla a che vedere con la sospensione di un procedimento.
A questo proposito si pongono diverse domande:
1. Come può il Ministero pubblico della Confederazione prendere pubblicamente una posizione palesemente insensata dal punto di vista giuridico?
2. Perché il Ministero pubblico della Confederazione tiene aperto un procedimento che non può più essere condotto a causa di un impedimento procedurale?
3. Il procedimento sarebbe mantenuto anche se l'imputato non facesse parte degli Hells Angels?
4. Come si può indurre il Ministero pubblico della Confederazione a porre fine a questa penosa violazione dei diritti umani fintanto che l'imputato è ancora in vita?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non si esprime in merito alle questioni giuridiche e, quindi, tecniche riguardanti direttamente un'inchiesta penale in corso, né commenta spiegazioni di carattere giuridico rilasciate da un'autorità preposta al perseguimento penale in merito a un procedimento penale in corso.
2. In virtù dell'articolo 120 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, il Ministero pubblico della Confederazione può decidere la sospensione di un procedimento nel corso o al termine dell'istruzione preparatoria. Spetta al Ministero pubblico della Confederazione valutare se i requisiti della sospensione nella relativa fase del procedimento sono adempiuti; la decisione è presa in piena discrezionalità e senza seguire istruzioni. Un'eventuale decisione di sospensione, sia essa positiva o negativa, non è pubblica. Di principio il suo tenore è soggetto al segreto istruttorio.
3. Il principio di uguaglianza giuridica di cui all'articolo 8 della Costituzione si applica anche alla procedura penale federale, come a qualsiasi procedimento di uno Stato di diritto. Secondo tale principio il Ministero pubblico della Confederazione dovrebbe mantenere aperto il procedimento penale, anche se l'imputato non fosse membro degli Hells Angels.
4. L'imputato è assistito da un difensore nell'inchiesta penale. È quindi senz'altro in grado di esercitare i suoi diritti ed è libero di interporre ricorso presso la prima Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, ossia l'autorità di vigilanza tecnica.
Risposta del Consiglio federale.