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09.3952 · Interpellanza · 2009-09-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La Confederazione collabora da anni con i cantoni nell'ambito dell'elaborazione di cosiddette strategie per grandi predatori quali lince, lupo e orso. In merito pongo le seguenti domande:

1. Messa in libertà di animali cresciuti in cattività

a. Quando sono stati messi in libertà i primi animali?

b. Quanti esemplari sono stati finora messi in libertà?

c. Esiste un apposito elenco?

d. Tale elenco è accessibile al pubblico?

e. Come sono regolate le competenze e le responsabilità?

f. Esistono degli indizi di messa in libertà illegale, eventualmente anche tramite importazione (illegale)?

g. Come vengono punite le eventuali violazioni?

2. Popolazioni in cattività

a. Che cosa succede con i giovani animali in sovrannumero tenuti in cattività in Svizzera?

b. Come avviene il relativo controllo?

c. Tale controllo è effettuato anche a livello transfrontaliero?

3. Costi

a. Per le strategie per i grandi predatori viene tenuta un'adeguata contabilità dei costi?

b. Da quando risultano tali costi?

c. A quanto ammontano finora (al lordo) tali costi per la Confederazione?

d. Come sono composti?

e. In quali voci del conto della Confederazione sono contabilizzati?

f. Esiste una stima dei costi per i prossimi anni?

g. Quante ore di lavoro sono state contabilizzate alla voce "spese amministrative generali"?

h. I cantoni si fanno carico anch'essi di una parte dei lavori e dei costi rimanenti?

i. A quanto ammontano tali costi?

4. Esecuzione

Il Consiglio federale è disposto ad affidare ai cantoni la competenza in materia di esecuzione degli interventi sulle popolazioni in modo che i cantoni possano delegare tali compiti ai propri cacciatori?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Gli unici grandi predatori cresciuti in cattività liberati sono le linci. Gli orsi e i lupi sono giunti in Svizzera per vie naturali.

a. Le prime linci sono state liberate nel 1971 nella Grosse Melchtal (OW).

b. Complessivamente, fra il 1971 e il 1976 sono stati ufficialmente liberati 10 animali.

c. Il relativo elenco è riportato nella pubblicazione "Documentazione sulla lince" del mese di ottobre 2004.

d. La "Documentazione sulla lince" può essere scaricata dal sito Internet dell'UFAM.

e. Secondo l'articolo 9 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) la messa in libertà di specie protette è soggetta ad autorizzazione e ammessa solo in base a severe condizioni (art. 9 LCP e art. 8 dell'ordinanza sulla caccia; OCP; RS 922.01).

f. Negli anni Settanta e in parte anche negli anni Ottanta oltre alle messe in libertà ufficiali vi sono stati privati o sconosciuti che hanno liberato animali senza autorizzazione. Altri 20 animali sono quindi stati liberati senza autorizzazione federale. Negli ultimi 20 anni non si sono tuttavia avute indicazioni in tal senso.

g. Secondo l'articolo 17 LCP è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, mette in libertà animali. L'esecuzione di tale disposizione è di competenza dei cantoni.

2. La tenuta di animali in cattività è regolata dalla legislazione sulla protezione degli animali.

a. I giovani animali in sovrannumero tenuti in cattività in Svizzera sono consegnati ai giardini zoologici esteri interessati oppure abbattuti.

b. La detenzione professionale di animali selvatici è regolata dall'articolo 90 e seguenti dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1). In tali articoli è definito in particolare che

- le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all'obbligo di autorizzazione;

- uno specialista con conoscenza della biologia dei giardini zoologici deve consigliare la direzione dell'azienda sulla pianificazione degli effettivi;

- le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione devono tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali contenente l'aumento e la diminuzione dell'effettivo.

L'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali è di competenza dei cantoni. Secondo l'articolo 214 OPAn il servizio specializzato cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro anni al massimo.

c. A livello transfrontaliero, il commercio nonché l'importazione, l'esportazione e il transito di animali selvatici sono disciplinati dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, conosciuta anche come Convenzione di Washington per la protezione delle specie, RS 0.453). Il controllo degli effettivi all'interno delle singole detenzioni di animali selvatici è tuttavia gestito a livello nazionale.

3. a.-c. Per l'elaborazione e la fase di consultazione delle Strategie lince, lupo e orso sono stati necessari circa cinquanta giorni per persona e strategia. L'elaborazione e l'esecuzione di strategie è un mandato legale conferito all'UFAM, secondo l'articolo 10 capoverso 6 OCP. Dal 2000, l'esecuzione delle strategie genera circa ottanta giorni per persona l'anno (cfr. anche la risposta alla domanda 3. g).

d. Mezzi finanziari supplementari in relazione ai grandi predatori sono utilizzati per le attività concrete nel quadro del mandato legale di riduzione dei danni (art. 1 LCP) e della regolamentazione per il risarcimento di danni da selvaggina (art. 10 OCP). I seguenti costi sono attualmente preventivati in relazione ai grandi predatori:

- pagamenti a risarcimento per animali da reddito sbranati: fra 30 000 e 100 000 franchi l'anno;

- garanzia della protezione delle greggi: 500 000 franchi l'anno. In tale importo è compresa la gestione di un servizio di coordinamento nazionale, la creazione di centri di competenze regionali, il mantenimento di un gruppo di intervento rapido, la creazione e la diffusione di materiale informativo e lo sviluppo di altri metodi di protezione delle greggi;

- altri 300 000 franchi circa sono stanziati direttamente ai proprietari di pecore nel quadro di progetti pilota regionali per la prevenzione dei danni da selvaggina quale sostegno alle misure di protezione delle greggi (acquisto e mantenimento di cani da pastore, assunzione di pastori, materiali per recinti ecc.);

- il monitoraggio dei grandi predatori nonché la consulenza e l'assistenza ai servizi e ai guardacaccia cantonali da parte di personale qualificato genera costi pari a circa 400 000 franchi l'anno;

- le analisi genetiche volte a identificare i grandi predatori in base a escrementi, peli, saliva o urina originano costi pari a circa 80 000 franchi l'anno.

e. I costi sono contabilizzati nella voce di credito "Animali selvatici, caccia e pesca".

f. Si prevede che i costi nei prossimi anni rimarranno praticamente immutati o aumenteranno leggermente.

g. Per la gestione dei grandi predatori all'interno dell'UFAM si utilizzano circa ottanta giorni per persona l'anno.

h. I cantoni versano un contributo per la gestione dei grandi predatori mettendo a disposizione la manodopera, ossia i guardacaccia.

i. I costi variano fortemente da cantone a cantone e di anno in anno e non è quindi possibile quantificarli in modo generale.

4. La revisione della legge sulla caccia ha concesso ai cantoni molte competenze nell'ambito della prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti (art. 12 cpv. 2 LCP). Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del DATEC (art. 12 cpv. 4 LCP).

La legge sulla caccia non ammette una delega generale ai cacciatori delle competenze per la regolazione delle popolazioni di specie protette. L'articolo 12 capoverso 2 LPC è destinato esplicitamente ai cantoni. I privati sono autorizzati a prendere delle misure contro specie protette solo nel quadro dell'autodifesa (art. 12 cpv. 3 LCP). I cantoni hanno tuttavia la possibilità di affidare compiti che spettano alle autorità a singole persone titolari di un'autorizzazione di caccia.

Risposta del Consiglio federale.