09.3977 · Mozione · 2009-10-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di emanare disposizioni giuridiche che garantiscano la copertura finanziaria e l'accesso alle cure (inclusi i medicamenti) e alle prestazioni (tra l'altro gli alimenti speciali e la fisioterapia) alle persone affette da mucoviscidosi o infermità congenite analoghe anche dopo il compimento dei 20 anni, allorché si estingue il diritto alle prestazioni AI.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'assicurazione invalidità assume i costi delle prestazioni mediche per la cura delle infermità congenite, quali la mucoviscidosi, fino al compimento dei 20 anni, dopodiché sussiste in linea di principio un obbligo di prestazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), che offre le stesse prestazioni come in caso di malattia (art. 27 legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10). Le prestazioni per il trattamento delle infermità congenite sono pertanto rimborsate dall'AOMS, se le condizioni legali e in particolare i requisiti dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità sono soddisfatti. Le prestazioni legali dell'AOMS comprendono in particolare cure mediche, medicamenti, analisi, mezzi e apparecchi, nonché fisioterapia. Per quanto concerne i medicamenti, le analisi, i mezzi e gli apparecchi, l'articolo 52 capoverso 2 LAMal prevede inoltre esplicitamente che anche per la cura delle infermità congenite siano fornite le medesime prestazioni come nell'ambito dell'assicurazione invalidità.
In tal modo si può affermare che la continuità della terapia a carico dell'assicurazione sociale è fondamentalmente garantita e che non si incorre in una sospensione temporanea dell'assunzione dei costi per le prestazioni. Tuttavia, secondo tale sistema, anche per le persone con infermità congenite sono applicabili gli ulteriori disciplinamenti inerenti all'assicurazione malattie, quali la partecipazione ai costi e un'assunzione limitata dei costi rispetto all'assicurazione invalidità per quanto concerne le prestazioni destinate al trasporto. Inoltre, nell'AOMS non sono previsti sussidi finanziari per la copertura di costi della vita accresciuti (quali abitazione, alimentazione, mobilità ecc.) a causa di una malattia. Il Consiglio federale ritiene che in questo caso non sussista una necessità di intervenire, poiché manca una giustificazione oggettiva per il trattamento speciale delle infermità congenite rispetto ad "altre" malattie.
Gli alimenti speciali non rientrano fondamentalmente nella definizione di medicamento sancita nella LAMal e sono pertanto esclusi anche dal campo d'applicazione dell'articolo 52 capoverso 2 LAMal. La procedura è diversa nel caso in cui l'alimentazione non può essere preparata con prodotti normalmente disponibili in casa. Per questo motivo l'AOMS copre i costi degli alimenti dietetici speciali per persone con disturbi rari del metabolismo, per i quali non esistono metodi di cura alternativi (p. es. intolleranza al latte vaccino fino all'età di 6 mesi, fenilchetonuria). Le persone con celiachia o mucoviscidosi, invece, hanno la possibilità di preparare la propria alimentazione con prodotti normalmente disponibili in casa. Per le persone affette da celiachia o da mucoviscidosi che sono obbligate a seguire un'alimentazione priva di glutine o ipercalorica non è pertanto indicata alcuna disposizione particolare, la presenza della quale verrebbe a violare il principio della parità di trattamento. Numerose persone affette da patologie acquisite quali diabete, bronchite cronica, malattie tumorali e renali sono parimenti obbligate a seguire un'alimentazione speciale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.