09.4018 · Interpellanza · 2009-11-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 12 novembre un richiedente l'asilo somalo, minorenne e non accompagnato, viene svegliato all'alba dalla polizia vodese; viene ammanettato, condotto fino a Zurigo e poi espulso verso l'Italia, dove aveva presentato una domanda d'asilo nel 2008. Da agosto seguiva assiduamente i corsi di una scuola di Losanna. Giunto a Roma, una volta espletati i controlli di polizia gli viene consegnato un biglietto ferroviario per la Sicilia. Non è organizzato alcun altro tipo di accoglienza. Il richiedente si ritrova senza denaro, senza cibo, senza un luogo dove dormire.
Il 17 novembre la capa del DFGP, la signora Widmer-Schlumpf, in visita ufficiale a Roma, incontra il ministro dell'Interno. Parlano di cooperazione bilaterale in materia di giustizia, in particolare riguardo alla protezione internazionale dei minori e all'estradizione, e anche in materia di riammissione nell'ambito del regime di Dublino. Nel frattempo il giovane somalo estradato vaga per le strade di Roma.
Il 19 novembre la comunità internazionale "festeggia" il ventesimo anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera e dall'Italia.
Chiedo al Consiglio federale:
1. La Svizzera può nascondersi dietro gli accordi di Dublino per non applicare la Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 3, 22 e 28), che ha ratificato nel 1997?
2. L'UFM non ha nulla di più urgente da fare che dare la caccia ai minori non accompagnati, che non hanno commesso alcun reato e sono scolarizzati dai cantoni? Questo tipo di zelo è di cattivo gusto. In altri ambiti dell'asilo (soccorso d'emergenza), l'UFM raccomanda un esame caso per caso. Perché non fare altrettanto per i minori non accompagnati?
3. Di quali mezzi si è dotato il Consiglio federale per seguire i minori non accompagnati respinti in Italia? Ha notizie del giovane somalo?
4. Il Consiglio federale ha rinunciato ad allontanare i minori non accompagnati verso la Grecia, che non è in grado di garantire un'assistenza adeguata. Estenderà questo provvedimento anche all'Italia?
5. Alla luce della sua situazione disperata, quale crimine aveva commesso questo giovane minorenne somalo? Quello di fuggire nella clandestinità? Quello di sperare di costruirsi un futuro grazie alla scuola mentre il suo Paese è in rovina?
6. L'UFM continuerà la sua caccia alla decina di minorenni, compagni del giovane espulso, che ogni notte tremano all'idea di essere portati via dalla polizia? È così che la Svizzera festeggia il ventesimo anniversario della Convezione sui diritti del fanciullo?
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 3 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (RS 0.107) stabilisce che l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione permanente in tutte le decisioni che lo concernono. Secondo l'articolo 22 della convenzione il minore che cerca asilo può beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti. Per tenere conto della speciale situazione dei minori nella procedura di asilo, la legge svizzera sull'asilo prevede particolari disposizioni di protezione (art. 17 LAsi, art. 7 OAsi 1). L'analisi accurata del singolo caso vale quindi anche per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, a cui viene assegnato un rappresentante legale per tutta la durata della procedura d'asilo. In tal modo si garantisce che i principi e le garanzie sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo siano applicati e attuati coerentemente. L'articolo 28 della Convenzione sui diritti del fanciullo obbliga inoltre gli Stati aderenti a riconoscere al minore il diritto alla formazione.
Nel trattare le domande d'asilo l'Ufficio federale della migrazione (UFM) si attiene a un chiaro ordine di priorità. In primo luogo verifica se per la persona interessata si possa applicare la procedura Dublino, non da ultimo per consentire di sgravare il sistema svizzero d'asilo. Il regolamento Dublino è applicabile anche ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati e per questa categoria prevede disposizioni particolari, secondo cui per l'esame della domanda d'asilo presentata da tali richiedenti è competente lo Stato Dublino in cui soggiorna legalmente un familiare del minorenne non accompagnato o in cui questi ha presentato la prima domanda d'asilo. Se nel singolo caso vi sono motivi individuali che si oppongono all'espulsione o se vi sono indizi concreti di violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo o di altri obblighi internazionali, la Svizzera rinuncia al trasferimento del richiedente nello Stato Dublino competente. Inoltre ogni decisione emessa dall'UFM può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Nel singolo caso menzionato dall'autrice dell'interpellanza non vi sono indizi di violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo o di altri obblighi internazionali. L'Italia - come tutti gli Stati Dublino - ha ratificato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e la già menzionata Convenzione sui diritti del fanciullo. Per tale motivo la Svizzera rinuncia al monitoraggio dei richiedenti l'asilo una volta trasferiti nello Stato Dublino competente. Nella sentenza del 16 novembre 2009 (E-6911/2009) il TAF sottolinea inoltre che non vi sono motivi per ritenere che le condizioni di soggiorno per i richiedenti l'asilo in Italia costituiscano un pericolo reale. Infine non vi sono spunti concreti per affermare che l'Italia non tiene conto della minore età dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Il Consiglio federale è consapevole che il numero talvolta elevato di richiedenti l'asilo in Italia può comportare situazioni in cui le capacità di accoglienza sono temporaneamente limitate, anche nel caso di gruppi vulnerabili.
Siccome il regolamento Dublino prevede già disposizioni particolari per i minorenni non accompagnati - disposizioni che la Svizzera rispetta integralmente - per il Consiglio federale non vi è attualmente motivo per interrompere, in generale, il trasferimento in Italia o in altri Stati Dublino di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.
Risposta del Consiglio federale.