Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie
09.402 · Iniziativa parlamentare · 2009-02-19
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
La Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio nazionale elabora modifiche di legge che vincolano il Consiglio federale a:
1. sottoporre all'Assemblea federale, entro un termine stabilito, sia il progetto di una base legale concernente un'ordinanza di necessità emanata da lui stesso (art. 184 cpv. 3 e art. 185 cpv. 3 Cost.), sia il progetto di un'ordinanza di necessità dell'Assemblea federale (art. 173 cpv. 1 lett. c Cost.) ;
2. sentire le delegazioni o commissioni competenti dell'Assemblea federale prima di prendere decisioni urgenti sprovviste di base legale e fondate sugli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione oppure, se questo si rivela impossibile, informarle immediatamente dopo aver preso le decisioni in questione;
3. sottoporre all'Assemblea federale per approvazione, entro termini brevi, le decisioni urgenti che hanno grande incidenza sul preventivo.
Begründung
Da un canto le situazioni straordinarie esigono che lo Stato disponga di una certa capacità di azione, ossia che il Consiglio federale sia abilitato a emanare ordinanze di necessità, o a prendere decisioni urgenti senza una base legale, o a contrarre a titolo eccezionale e senza indugio impegni finanziari non approvati in precedenza dall'Assemblea federale. D'altro canto la democrazia e lo Stato di diritto esigono che venga ristabilito quanto prima il normale ordine democratico delle competenze istituzionali. In questi casi l'Assemblea federale deve dunque esercitare quanto più rapidamente le competenze legislative e finanziarie attribuitele dalla Costituzione e garantire la legittimità democratica di questo tipo di decisioni. Concretamente, "quanto prima" può significare che l'Assemblea federale debba essere convocata in sessione straordinaria qualora in un futuro prossimo non sia prevista alcuna sessione ordinaria. È possibile che scadenze adeguate e l'obbligo di consultare e informare abbiano un effetto dissuasivo. È infatti possibile immaginare che il Consiglio federale ricorra alle sue prerogative previste per le situazioni straordinarie con maggior moderazione rispetto a quanto non abbia fatto finora. È tuttavia opportuno esaminare la possibilità di prevedere deroghe per le ordinanze e le decisioni che concernono esclusivamente la politica esterna (art. 184 cpv. 3 Cost.).
Breve commento delle tre modifiche di legge proposte:
1. Gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione prevedono sì che le ordinanze del Consiglio federale fondate direttamente sulla Costituzione, sprovviste di base legale, devono essere limitate nel tempo. Questa limitazione non prevede tuttavia alcuna durata massima; un'ordinanza di durata limitata può inoltre essere prorogata anche prima della sua scadenza (ad es. l'ordinanza che vieta il gruppo "Al-Qaïda" e le organizzazioni associate, entrata in vigore l'8 novembre 2001 e prorogata già tre volte; l'ordinanza sull'aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero invece è in attesa della sua base legale dal 1973). La limitazione legale della validità massima di simili ordinanze mira a costringere il Consiglio federale a sottoporre al legislatore, vale a dire all'Assemblea federale e eventualmente al popolo, il progetto della base legale necessaria all'ordinanza o, se un disciplinamento durevole non è richiesto, il progetto di un'ordinanza di necessità dell'Assemblea federale (art. 173 cpv. 1 lett. c Cost.).
2. Come dimostrato dal rapporto pubblicato il 19 gennaio 2009 dalla Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) sulla gestione del dossier Tinner da parte del Consiglio federale, quest'ultimo attualmente, fondandosi sugli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione, prende decisioni urgenti in merito alle quali le delegazioni o commissioni parlamentari competenti (segnatamente la DelCG) non sono informate in modo completo né in tempo utile. Imporre al Consiglio federale l'obbligo legale, in suddetti casi, di sentire e di informare risponderebbe alle raccomandazioni 2 e 4 del rapporto della DelCG.
3. La legge sulle finanze della Confederazione (LFC) autorizza attualmente il Consiglio federale a contrarre, con o senza il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali, impegni finanziari per un importo illimitato, sottoposti successivamente per approvazione all'Assemblea federale. Indipendentemente dal fatto che l'applicazione di questo diritto di urgenza sia giustificato o no, ad esempio nel quadro delle crisi Swissair o UBS, occorre ammettere che una situazione che motivi questo tipo di competenza del Consiglio federale potrebbe effettivamente verificarsi. Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale deve sottoporre all'Assemblea federale per l'approvazione a posteriori le decisioni finanziarie urgenti di questo tipo soltanto con la successiva aggiunta al preventivo o addirittura con il conto di Stato. Se tuttavia si tratta di spese straordinariamente ingenti (ad es. superiori a 250 milioni, 500 milioni o un miliardo di franchi), la decisione relativa alla spesa in questione deve essere sottoposta all'Assemblea federale non solo nella sessione ordinaria successiva, né a fortiori più tardi ancora, ma entro i termini necessari alla convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria (da una a due settimane).