Ridurre la tassa TTPCP per i veicoli fino a 28 tonnellate nel traffico interno
09.4023 · Mozione · 2009-11-26
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Considerata l'attuale situazione economica, il Consiglio federale è incaricato di ridurre di un quinto la tassa sul traffico pesante commisurato alle prestazioni (TTPCP) per i veicoli con un peso totale autorizzato di 28 tonnellate impiegati nel traffico interno.
Begründung
L'articolo 8 capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante (LTTP) prevede esplicitamente la possibilità di ridurre la tassa in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate. In Svizzera, dal 1° gennaio 2005, è in vigore il limite massimo di 40 tonnellate. La TTPCP è stata introdotta il 1° gennaio 2001 e da quel momento ha subito costanti aumenti. Ciò ha avuto come conseguenza un'importante imposizione sul traffico interno, che rappresenta il 75 per cento delle entrate lorde della TTPCP. La situazione economica è peggiorata rapidamente e le piccole e medie imprese che operano nel traffico interno sono confrontate con difficoltà sempre maggiori. È giunto dunque il momento di ridurre questo carico unilaterale che interessa il traffico interno, diminuendo di un quinto la TTPCP in modo da sgravare il settore, come previsto a suo tempo dal legislatore.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) è un elemento centrale della politica svizzera di trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia. Ha contribuito a diminuire di oltre il 9 per cento il numero degli autocarri transitati attraverso le Alpi dal 2000 al 2008 nonché ad aumentare il tasso di carico dei veicoli e accelerare i tempi di rinnovo del parco camion. La necessità della TTPCP è stata inoltre più volte confermata in votazione popolare.
Per quanto concerne la misura proposta dall'autore della mozione, va detto che le modifiche tariffarie della tassa non possono essere decise unilateralmente dalla Svizzera, ma vanno negoziate con l'UE in seno al comitato misto dell'accordo sui trasporti terrestri. I tempi di negoziazione sarebbero lunghi e l'esito incerto. Un miglioramento a breve delle condizioni quadro del settore degli autotrasportatori è pertanto piuttosto improbabile.
Il Consiglio federale ha comunque già adottato diverse misure, tenendo conto delle difficoltà attuali del settore. Anzitutto ha rinviato di un anno, al 1° gennaio 2009, il declassamento dei veicoli Euro 3 dalla categoria tariffaria più bassa a quella media. Per tener conto della sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5550/2008 del 21 ottobre 2009 e non pregiudicare l'esito del ricorso presentato contro tale sentenza al Tribunale federale, si è altresì deciso di riportare provvisoriamente le aliquote della TTPCP al livello del 2005. Infine, in occasione della riunione dell'11 dicembre 2009 del comitato misto, l'UE ha accettato la proposta svizzera di non declassare i veicoli Euro 4 prima del 1° gennaio 2013 e i veicoli Euro 5 prima del 1° gennaio 2016. Ciò permetterà di migliorare la sicurezza degli investimenti degli autotrasportatori, come richiesto nella mozione Germanier 09.3133 e nell'interpellanza Schwaller 09.3220.
A parte le considerazioni sopra esposte, il Consiglio federale non intende adottare la misura proposta dall'autore della mozione per le ragioni seguenti:
1. La misura causerebbe, da un lato, una disparità di trattamento tra gli autotrasportatori svizzeri, poiché i trasporti interni risulterebbero favoriti rispetto al traffico d'importazione, d'esportazione e di transito. Dall'altro, provocherebbe una disparità di trattamento tra i trasportatori su strada esteri e quelli elvetici, in quanto i primi provvedono solo al 5 per cento del volume dei trasporti effettuati con veicoli di peso non superiore a 28 tonnellate. La quota dei trasporti interni assicurati con questi autocarri è del resto 14 volte superiore a quella dei trasporti d'importazione, d'esportazione e di transito eseguiti con questo tipo di veicoli. Visto che, a causa del divieto di cabotaggio, i trasporti interni avvengono esclusivamente a cura delle imprese svizzere, quelle estere non potrebbero beneficiare della riduzione tariffaria se non in modo molto limitato. La misura proposta andrebbe quindi essenzialmente a vantaggio degli autotrasportatori svizzeri, risultando discriminatoria e violando pertanto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72).
2. L'articolo 8 capoverso 1 lettera b LTTP permette al Consiglio federale di prevedere una riduzione della tassa per i veicoli di peso totale autorizzato non superiore a 28 tonnellate. Il Consiglio federale non può tuttavia limitare tale riduzione ai veicoli utilizzati per i trasporti interni.
3. Gli autocarri di peso uguale o inferiore a 28 tonnellate non sarebbero più in grado di coprire i loro costi esterni, il che costituisce uno degli obiettivi principali della LTTP.
4. La misura farebbe diminuire le entrate della TTPCP, riducendo gli introiti dei cantoni e rallentando la realizzazione dei progetti FTP. Nel corso dei dibattiti relativi alla legge federale sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, il Parlamento ha però ribadito l'importanza di questi progetti. Per compensare la perdita, s'imporrebbe un aumento proporzionale nelle tre categorie tariffarie applicabili ai camion di peso superiore a 28 tonnellate.
5. La misura proposta potrebbe indurre gli autotrasportatori a intensificare il ricorso a veicoli di peso non superiore a 28 tonnellate, il che è contrario agli obiettivi di un impiego efficiente dei veicoli e dell'infrastruttura e di una riduzione del numero dei trasporti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.