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Denuncia dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Nuove trattative con l'UE

09.4024 · Mozione · 2009-11-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di denunciare l'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Unione europea e di intavolare nuove trattative. In particolare, la Svizzera deve esigere una maggiore durata del soggiorno per avere diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali e al ricongiungimento familiare, nonché maggiore autonomia in materia di stranieri e immigrazione. Nella legislazione di applicazione occorre inoltre provvedere affinché la libera circolazione delle persone non possa essere estesa a Paesi extraeuropei mediante decisioni giudiziarie.

Begründung

Nell'ambito della votazione popolare sulla libera circolazione delle persone, Consiglio federale, Parlamento e fautori hanno fatto false promesse. È quanto emerge chiaramente oggi, a due anni dall'introduzione della libera circolazione delle persone. È stato sostenuto che l'immigrazione diminuisce nei periodi di debole congiuntura come pure che gli stranieri diventati disoccupati sarebbero ritornati in patria - proprio il contrario di quanto sta succedendo attualmente. Nonostante la recessione, tra settembre 2008 e la fine di agosto 2009 sono immigrati in Svizzera 137 728 nuovi stranieri. L'emigrazione ristagna attestandosi a circa 53 500 persone. In questo periodo sono pertanto immigrate 85 000 persone in più di quelle emigrate. Nel contempo la disoccupazione raggiunge valori massimi e la quota di disoccupati stranieri è superiore alla media. La situazione è diventata insostenibile anche riguardo al crescente numero di frontalieri, in particolare nella Svizzera occidentale e in Ticino, generando sempre più gravi tensioni sociali. Inoltre, un grave problema è costituito dalle lacune nella legislazione d'applicazione, a causa delle quali la libera circolazione delle persone è oggi di fatto estesa a Paesi extraeuropei mediante decisioni del Tribunale federale.

Tale situazione comporta in particolare oneri insostenibili per le nostre assicurazioni sociali, una crescente scarsità di alloggi e tensioni sociali. Inoltre impedisce una gestione autonoma della politica svizzera in materia di stranieri.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Vista la notevole importanza economica degli accordi bilaterali, il Consiglio federale esclude la possibilità di denunciare l'accordo di libera circolazione delle persone stipulato con l'Unione europea e i suoi Stati membri (ALC). In caso di denuncia, a causa della clausola ghigliottina (art. 25 par. 4 ALC), decadrebbero automaticamente anche gli altri accordi settoriali dei Bilaterali I, il che di fatto significherebbe la fine del percorso bilaterale, più volte democraticamente legittimato, intrapreso dalla Svizzera con l'UE e in particolare del libero accesso al mercato interno europeo.

In caso di eventuali nuove trattative con l'Unione europea si dovrebbe tenere presente che, a causa del carattere "misto" dell'ALC (ripartizione della competenza tra Unione europea e Stati membri), sia l'UE sia gli attuali 27 Stati membri dovrebbero approvare il risultato delle trattative. Già in occasione delle trattative relative all'attuale ALC, ossia l'accordo di base e i due protocolli di estensione, l'Unione europea non si è dimostrata disposta a trattare sulla non adozione di principi fondamentali del diritto comunitario nell'ambito della libera circolazione delle persone. Oggetto delle trattative sono stati soprattutto i diversi regimi di transizione. Considerata questa situazione di partenza, la probabilità di ottenere il riconoscimento di "regole speciali" di più ampia portata con nuove trattative è limitata. Tuttavia, nell'ambito dell'ALC esistono già oggi strumenti a cui il Consiglio federale può fare ricorso per limitare l'immigrazione in caso di gravi difficoltà o problemi sul mercato del lavoro. L'accordo prevede, per esempio, per un periodo transitorio una clausola speciale di salvaguardia (clausola valvola) all'articolo 10 paragrafo 4 ALC e una clausola generale di salvaguardia (convocazione di una riunione speciale del comitato misto), valida anche dopo la scadenza del periodo transitorio, all'articolo 14 paragrafo 2 ALC. Nell'ambito delle discussioni relative all'ALC, il Consiglio federale valuta questi strumenti come pure eventuali misure tese a migliorare l'esecuzione dell'accordo. Inoltre nella primavera del 2010 esaminerà di nuovo se ricorrere alla clausola valvola nei confronti degli Stati UE-17.

Nel settore della sicurezza sociale il diritto comunitario dell'Unione europea prevede semplicemente il coordinamento dei relativi sistemi tra gli Stati membri. I requisiti per avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione sociale sono disciplinati nel diritto nazionale. Eventuali relative modifiche non possono quindi essere oggetto di trattative con l'UE. Non è possibile inasprire unilateralmente la legislazione a carico dei cittadini dell'UE, in quanto verrebbe violato il principio della non discriminazione (art. 2 ALC), che riveste un'importanza fondamentale per tutto il diritto degli accordi bilaterali. Nell'ambito della recente revisione della LADI il Consiglio federale ha proposto di scaglionare la durata del versamento dell'indennità di disoccupazione a seconda del periodo di versamento dei contributi.

Anche per quanto riguarda la durata del soggiorno prima del ricongiungimento familiare, nonché la libertà d'azione in materia di immigrazione e stranieri, occorre fare riferimento all'acquis comunitario. In questo contesto, a causa delle circostanze summenzionate, non sussiste alcun margine di manovra autonomo. La Svizzera mantiene tuttavia la propria libertà d'azione per quanto riguarda i cittadini di Stati terzi nell'ambito della legge federale sugli stranieri. Per limitare l'immigrazione da Stati terzi, con decisione del 4 dicembre 2009 il Consiglio federale ha per il momento dimezzato i contingenti per i permessi per dimoranti temporanei (L) e di dimora (B) per i cittadini di Stati terzi per il 2010.

L'ALC disciplina il ricongiungimento familiare anche per quanto riguarda i cittadini di Stati terzi. In una decisione del 29 settembre 2009 (DTF 2C 196/2009) il Tribunale federale ha tenuto conto della giurisprudenza Metock della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE, sentenza del 25 luglio 2008). Secondo la nuova sentenza del Tribunale federale il ricongiungimento familiare da Stati terzi è possibile senza che possa essere preteso un precedente soggiorno legale nell'UE. In questo modo è stata abrogata la pratica restrittiva adottata dal 2003, che si rifaceva a una precedente sentenza della CGCE ripresa dal Tribunale federale (DTF 130 II del 4 novembre 2003). L'articolo 16 paragrafo 2 ALC impone alla Svizzera di riprendere la giurisprudenza della CGCE fino al 21 giugno 1999. Tuttavia, il Tribunale federale può, ma non deve, fare riferimento anche a sentenze emanate successivamente dalla CGCE ai fini dell'interpretazione dell'ALC (cfr. sentenza 2C 196/2009 consid. 3.4; cfr. anche l'interpellanza 09.3997, Permesso di dimora per clandestini con precedenti penali?). Ciò vale però solo nella misura in cui l'accordo fa riferimento a concetti di diritto comunitario. Poiché la CGCE non ha la facoltà di decidere in merito all'interpretazione dell'ALC in modo vincolante per la Svizzera, nulla impedisce al Tribunale federale di giungere per motivi validi a un'interpretazione diversa. A causa del principio giuridico della separazione dei poteri, non spetta al Consiglio federale commentare la giurisprudenza del Tribunale federale.

Il Consiglio federale prende seriamente in considerazione i timori della popolazione delle regioni di confine del Ticino e di Ginevra. Per impedire il dumping salariale in Svizzera, parallelamente alla libera circolazione delle persone sono state introdotte anche misure di accompagnamento. Il Consiglio federale si è espresso sull'efficacia di tali misure nell'ambito di vari interventi parlamentari e nel suo messaggio del 14 marzo 2008 relativo al rinnovo dell'ALC e alla sua estensione alla Romania e alla Bulgaria (messaggio 08.029), in cui ha constatato che il sistema delle misure di accompagnamento funziona, che i controlli vengono eseguiti e che le violazioni contro i salari minimi vengono sanzionate. Tuttavia è stato riconosciuto un potenziale di miglioramento per quanto riguarda l'esecuzione delle misure di accompagnamento. Le misure annunciate per ottimizzare l'esecuzione sono state attuate nel 2009. I miglioramenti che implicano una modifica dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.201) sono state approvate dal Consiglio federale il 4 novembre 2009 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2010. In particolare, è stato aumentato del 20 per cento fino a 27 000 il numero di controlli condotti sul mercato del lavoro per verificare il rispetto delle condizioni salariali e lavorative svizzere. In tal modo è possibile far fronte a pressioni eccessive sui salari anche nelle regioni di confine.

Il Consiglio federale ha più volte ripetuto che l'immigrazione dipende dalla congiuntura e in prima linea dalla domanda. Anche se a causa della persistente domanda in alcuni settori si assiste ancora a fenomeni di immigrazione, nel complesso si è verificato un calo rispetto agli anni precedenti. Dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, per esempio, è stato rilasciato il 23,3 per cento in meno di permessi B e il 14,7 per cento in meno di permessi L a cittadini UE-17/AELS rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Al contrario l'emigrazione ristagna notevolmente. Questo fenomeno va in prima linea ricondotto al fatto che la disoccupazione negli Stati confinanti è aumentata molto di più che non in Svizzera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.