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09.4035 · Interpellanza · 2009-12-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

1. Dal punto di vista della Confederazione, sussiste per il corpo delle guardie di confine (Cgcf) un mandato costituzionale per la creazione di una compagnia per il servizio d'ordine?

2. Quale autorità ha disposto, e su incarico di chi, la creazione di una compagnia per il servizio d'ordine presso il Cgcf?

3. Chi deve mobilitare tale compagnia per il servizio d'ordine? Per quali tipi di impiego?

4. Chi è responsabile della conduzione politica - e, in caso di impiego, della conduzione operativa - di questa compagnia per il servizio d'ordine? In che modo è garantito il controllo parlamentare?

5. Con quale budget è finanziata questa compagnia per il servizio d'ordine? Chi paga in caso di impiego? Quanto?

6. In cifre, quante forze di polizia cantonale e comunale sono attualmente a disposizione per impieghi nel servizio d'ordine? Se vi è un bisogno supplementare di forze, sarebbe concepibile un trasferimento di personale e altre risorse dal Cgcf ai corpi di polizia cantonali?

Begründung

Dalla trasposizione degli accordi di Schengen e Dublino il classico servizio di sorveglianza dei confini è venuto a mancare e il Cgcf è sempre più spesso operativo nelle "retrovie", ovvero all'interno del territorio elvetico. In tale contesto esso ha assunto diversi nuovi compiti "di polizia", il che porta a sovrapposizioni con le competenze cantonali e comunali di polizia. Diversi cantoni hanno pertanto stipulato accordi di collaborazione con il Cgcf.

Nel frattempo il Cgcf ha costituito una compagnia per il servizio d'ordine comprendente 200 persone. Il servizio d'ordine di polizia è però chiaramente un compito dei corpi di polizia cantonali, equipaggiati e formati a questo scopo. Responsabili della sicurezza interna della Svizzera sono, secondo la Costituzione federale e la pratica in essere, innanzitutto i cantoni, mentre la sorveglianza dei confini e la difesa nazionale sono compiti della Confederazione. Finora il popolo e il Parlamento hanno più volte rifiutato l'istituzione di una vera e propria polizia federale che vada al di là di compiti speciali della Confederazione. Di ciò va tenuto conto anche nell'ambito del continuo ampliamento dei compiti di polizia del Cgcf. Questo è un ambito di politica nazionale estremamente delicato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Cgcf non dispone di una truppa separata per il servizio d'ordine inteso in senso militare. Il servizio d'ordine è piuttosto una parte della formazione seguita da alcune guardie di confine.

Scopo di questa formazione è garantire al confine l'esecuzione senza attriti del mandato costituzionale e legale del Cgcf nonché proteggere persone e oggetti presso i valichi. Il corpo delle guardie deve pertanto essere sempre in grado di reagire rapidamente alle crisi e, non da ultimo, di tutelare i propri collaboratori. Il servizio d'ordine rappresenta un aspetto secondario di tutte le attività del Cgcf.

1. All'interno del Cgcf non vi è alcuna truppa per il servizio d'ordine. Tuttavia, un numero limitato di collaboratori (circa 280 persone in tutta la Svizzera) segue una formazione specifica a tale scopo, al fine di adempiere in modo efficiente e adeguato alla situazione il mandato costituzionale in ambito doganale (art. 133 della Costituzione federale della Confederazione del 18 aprile 1999). Il loro intervento avviene d'intesa con i cantoni.

2. Non vi è l'intenzione di creare una truppa separata per il servizio d'ordine. Quest'ultimo fa parte piuttosto dell'ampia formazione seguita dai membri del Cgcf, per prepararli ad affrontare le numerose sfide del lavoro quotidiano.

3. Al fine di garantire la sicurezza, il capo del Cgcf o il suo sostituto può decidere, in situazioni straordinarie (p. es. possibili disturbi al confine legati a eventi importanti), di impiegare una parte dei membri del Cgcf nel sistema di milizia ed eventualmente ricorrere a forze supplementari provenienti da settori di confine meno oberati. La conduzione operativa compete all'ufficiale d'impiego o di picchetto responsabile in loco.

4. Il Cgcf è diretto tramite un mandato di prestazioni stipulato con il capo del Dipartimento federale delle finanze, al quale viene annualmente fornito un rapporto. Esso è inoltre sottoposto alla vigilanza parlamentare ordinaria.

5. La formazione e gli impieghi nell'ambito del servizio d'ordine sono finanziati mediante il budget ordinario del Cgcf.

6. Il Consiglio federale non conosce il numero esatto di effettivi di polizia cantonale e comunale a disposizione per gli impieghi nel servizio d'ordine. Per un valore indicativo si rimanda alla risposta fornita all'interpellanza Lang 09.3570 del 10 giugno 2009.

Per i motivi menzionati, un trasferimento di collaboratori del Cgcf ai corpi di polizia cantonali è escluso.

Risposta del Consiglio federale.